C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 20/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Ludus 90 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S di Firenze a carico del dirigente Corti Andrea, inibito fino al 13/3/2025. (C.U. 37 del 29/1/2025)

Reclamo proposto dalla Società Ludus 90 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S di Firenze a carico del dirigente Corti Andrea, inibito fino al 13/3/2025. (C.U. 37 del 29/1/2025)

Propone rituale reclamo la società Ludus 90 avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Firenze con la seguente motivazione: “ Per aver rivolto frase irriguardosa al DG, circostanza di lieve entità.”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione. Ripercorre i fatti antecedenti e quelli avvenuti durante la partita e contesta di aver proferito la frase irriguardosa riportata dal DG, e afferma che il signor Corti Andrea (Presidente della società, ma in nota come massaggiatore), era entrato solo per poco fuori l’area tecnica, per manifestare il proprio disappunto per le frasi blasfeme ripetutamente pronunciate dai calciatori avversari. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante all’udienza del 14 febbraio 2025 decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, confermando soprattutto la frase incriminata. Conferma altresì l’ingresso indebito in campo, pur rettificando in eccesso i metri che sarebbero stati percorsi dal signor Corti. Quest’ultimo, da parte sua, sentito in udienza, riportandosi al reclamo si sofferma sul fatto di non essere entrato in campo, ma solo di poco fuori l’area tecnica, lamentando altresì i mancati interventi del DG nei confronti degli avversari, nega di aver pronunciato la frase irriguardosa. Osserva la Corte che la circostanza relativa al fatto che il signor Corti sia entrato o meno in campo e, semmai, di quanti metri, è irrilevante, posto che la sanzione del GS non tiene conto della cosa, comminando una squalifica temporale solamente in relazione al comportamento irriguardoso. Alla luce del supplemento il comportamento irriguardoso è confermato ed ogni osservazione relativa a comportamenti di altri non rileva ai fine della determinazione della inibizione. Esaminando la congruità della sanzione, questa Corte ritiene che sia stata quantificata in modo corretto, in quanto lo stesso GS, definisce il comportamento “di lieve entità”..

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo conferma la inibizione ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

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