C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 20/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Bibbiena in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico dell’allenatore in seconda Amatucci Massimiliano, squalificato fino al 30/2/2025. (C.U. 51 del 30.1.2025)
Reclamo proposto dalla Società Bibbiena in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico dell’allenatore in seconda Amatucci Massimiliano, squalificato fino al 30/2/2025. (C.U. 51 del 30.1.2025)
L’Asd Bibbiena Calcio impugna il provvedimento di squalifica fino al 30.03.2025 inflitto dal G.S.T. al dirigente Amatucci Massimiliano, con la seguente motivazione: “Usciva dall’area tecnica ed offendeva il D.G.”, contestando la responsabilità del proprio tesserato in ordine ai fatti per cui è stata sanzionato. Rileva, al riguardo, che il direttore di gara probabilmente si è confuso nel redigere il rapporto di gara indicando il sig. Amatucci, nella partita in veste di allenatore in seconda, con un dirigente (allontanato anch’esso nel corso della gara) della squadra avversaria. Osserva inoltre che numerosi testimoni potrebbero confermare la correttezza del comportamento dell’Amatucci durante la gara, nonché le dichiarazioni arbitrali rilasciate al termine della partita per cui il sig. Amatucci sarebbe stato allontanato dal campo di giuoco solo perchè “visto in piedi” dal direttore di gara. Osserva, comunque, l’abnormità del provvedimento impugnato, sia per la regolarità e correttezza della partita, sia perché la sanzione è stata inflitta “a tempo” e non “a giornate”, Chiede pertanto, in via istruttoria e previo riesame della posizione dell’Amatucci, che sia disposta l’audizione del dirigente accompagnatore Matteo Rosadini; nel merito, che la squalifica sia inflitta “a giornate” anziché “a tempo”. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado e un supplemento di rapporto arbitrale, si è riunita in camera di consiglio per la decisione. La decisione La reclamante rileva l’erroneità del provvedimento impugnato per un supposto errore del Giudice di prime cure nell’individuare l’effettivo responsabile della condotta contestata, rilevando l’atteggiamento corretto dell’Amatucci prima, durante e dopo la gara in questione. Osserva, in ogni caso, l’eccessività della sanzione inflitta e, comunque, la sua sproporzionatezza in quanto inflitta “ a tempo” e non “ a giornate”. Gli assunti difensivi di parte reclamante sono parzialmente fondati. In ordine alla responsabilità dell’Amatucci per i fatti per cui è stato sanzionato, il Collegio osserva che sia il rapporto di gara che il supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, unici mezzi di prova nel caso di specie utilizzabili a mente dell’art. 61 CGS, confermano, con chiarezza e precisione, l’aver l’Amatucci tenuto, nel corso della gara, un comportamento non regolamentare (“usciva dall’area tecnica”) pronunciando nel contempo, all’indirizzo arbitrale, un’espressione offensiva (“sei scandaloso”). Il Collegio giudica inoltre non ammissibile la richiesta, formulata in via istruttoria dalla reclamante, di audizione del dirigente accompagnatore Rosadini, in quanto, a mente dell’art. 72, comma, C.G.S., il richiamato mezzo istruttorio è consentito solo per le “parti”, mentre il dirigente Rosadini è soggetto terzo rispetto al procedimento. Peraltro, anche a voler ritenere tale richiesta alla stregua di un’istanza di ammissione di prova per testi, la stessa risulterebbe comunque non ammissibile, in quanto irritualmente formulata ai sensi dell’art. 60 C.G.S.. Ciò detto, passando ad esaminare la richiesta di riduzione (implicitamente contenuta nel corpo del ricorso) della squalifica comminata e di modifica del provvedimento impugnato, da squalifica a tempo a squalifica a giornate, si osserva, quanto alla prima, che alla fattispecie in esame devesi applicare l’art. 36 CGS, comma 2, lett. a) (a mente del quale: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”), avendo l’Amatucci ricevuto la sanzione oggi impugnata in qualità di Allenatore in seconda e non come dirigente, per il quale invece si applica l’art. 36, comma 2, lett.b), C.G.S.. Tenuto conto, dunque, della previsione di diversi minimi edittali di cui alle citate norme di matrice federale, nonché del fatto che si tratta, nel caso di specie, di unico episodio sviluppatosi in unico contesto, ad avviso del Collegio la sanzione deve essere nella misura di cui al dispositivo. Quanto alla seconda, non può trovare accoglimento la richiesta di parte reclamante perché, per costante orientamento di questa Corte, non risulta possibile trasformare la species della sanzione inflitta dal primo giudice (da sanzione “a tempo” sanzione “a giornate”, e viceversa).
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’Asd Bibbiena Calcio; - riduce la sanzione inflitta all’allenatore Amatucci Massimiliano, squalificandolo fino al 15.03.2025; - dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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