C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 27/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Sansovino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Romagnoli Mirko, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. 53 del 6.2.2025).

Reclamo proposto dalla Società Sansovino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Romagnoli Mirko, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. 53 del 6.2.2025).

Reclama la società Sansovino avverso alla squalifica per quattro giornate di gara inflitta al proprio calciatore Romagnoli Mirko “Per aver offeso la terna arbitrale”. La reclamante contesta la sanzione sostenendo che il proprio calciatore, che si trovava in panchina, alzandosi, si rivolgeva all’assistente arbitrale, che si trovava a circa due metri da lui, dichiarandosi non concorde con una decisione tecnica, senza usare parole offensive o volgari nei confronti della terna. Sottolinea il fatto che l’assistente non richiamava l’arbitro per segnalare il fatto. Il D.G. secondo la ricostruzione della società reclamante, si trovava a circa trenta metri dall’accaduto. La reclamante evidenzia come l’assistente arbitrale abbia invece provveduto a segnalare all’arbitro il comportamento di due dirigenti che erano in campo, al fine di fargli prendere la decisione di espellere gli stessi, come effettivamente avvenuto e ciò appare singolare in quanto nell’occasione delle frasi del Romagnoli, l’assistente non ha richiamato l’arbitro. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, che quantifica in due giornate di gara, e di essere presente in udienza. La reclamante produce un file audio visivo. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto asserito in prime cure, evidenziando che il sig. Romagnoli, in contestazione ad una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina proferendo parole offensive verso la terna arbitrale. La reclamante, presente in udienza con il suo Presidente, ha confermato il contenuto del reclamo, precisando che, diversamente da quanto indicato nel rapporto di gara, il calciatore in questione è stato espulso nel primo tempo e non nel secondo come indicato dall’arbitro. A domanda specifica, il Presidente ha dichiarato che i tifosi che seguono la squadra sono sempre molti ed anche in questa occasione erano presenti insieme a quelli della squadra avversaria sulle tribune che si trovano dal lato opposto rispetto alle panchine. La Corte Sportiva di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, passa in decisione. I punti salienti della controversia si possono sintetizzare in due fattispecie: 1)Come ha potuto l’arbitro udire correttamente le frasi del calciatore dal momento in cui, per detto della reclamante e non smentito dello stesso nel supplemento di rapporto, l’arbitro si trovava a una distanza di oltre trenta metri dal fatto; 2)Per quale motivo l’assistente non ha segnalato all’arbitro il comportamento del Romagnoli, mentre ha provveduto a farlo relativamente a due dirigenti che sono stati poi espulsi. Relativamente al primo punto la risposta non può essere altra se non che l’arbitro, come ha scritto e poi ribadito, ha sentito chiaramente la voce del Romagnoli e le frasi pronunciate, al di là della distanza dal fatto. Sul secondo punto, il Collegio rileva che l’assistente è tenuto a segnalare all’arbitro eventuali intemperanza disciplinari solo nel caso in cui lo stesso non abbia visto o potuto vedere i fatti. Nel caso di specie, l’arbitro non ha avuto la necessità dell’ausilio del proprio collaboratore dal momento in cui ha udito di persona le frasi pronunciate dal calciatore. In merito al file audio visivo prodotto dalla reclamante il Collegio rileva che non è possibile per questo Giudice esaminare lo stesso per chiara disposizione normativa. La reclamante, qualora lo ritenga, potrà adire altre sedi per la visione e valutazione dello stesso. Infine, al Collegio preme evidenziare che l’unico soggetto deputato e titolato ad interloquire con il direttore di gara è il capitano della squadra e non altri; va da sé che il calciatore Romagnoli, a seguito della sua espulsione, è uscito dal campo senza protestare, sicuramente convinto della violazione regolamentare da questo intrapresa. Come è noto, per disposizione normativa, l’assunto dell’arbitro e dei suoi assistenti, assume valore di prova privilegiata rispetto a quanto dedotto dalle parti reclamanti a meno che non vi siano evidenti riscontri oggettivi, non ravvisabili comunque in supporti dei quali non è possibile la visione e/o l’ascolto, che possono indurre il Giudicante a mettere in discussione le predette dichiarazioni. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione la stessa appare correttamente indicata dal G.S. che si è attenuto ai minimi edittali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva territoriale di Appello respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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