C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 27/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Firenze Ovest in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Marghi Amedeo, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 51 del 30.1.2025).
Reclamo proposto dalla Società Firenze Ovest in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Marghi Amedeo, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 51 del 30.1.2025).
Reclama la società Firenze Ovest avverso la squalifica per cinque giornate di gara inflitta dal G.S. al calciatore Marghi Amedeo con la seguente motivazione: “Per avere offeso la terna arbitrale a fine gara. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante non contesta il fatto che il proprio calciatore abbia profferito le frasi oggetto della sanzione, sostenendo tuttavia che le stesse erano rivolte ad un calciatore avversario a fine gara e non alla terna arbitrale. Chiede l’annullamento della sanzione o, in ipotesi, una sua diminuzione. Chiede di essere presente in udienza. L’assistente arbitrale n.1. nel supplemento di rapporto, conferma che le frasi incriminate sono state indirizzate alla terna arbitrale, specificando che il calciatore gli è andato incontro enunciando “siete proprio scarsi, vergognosi e nel contempo applaudiva”. All’udienza del 21/02/2025 il rappresentante della società e lo stesso calciatore, firmatario anch’esso del reclamo, dopo avere preso atto del supplemento di rapporto, confermano sostanzialmente le loro tesi difensive. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, passa in decisione. Quanto riferito nel rapporto primario e quanto confermato dall’assistente arbitrale appare chiaro e inequivocabile. Le frasi pronunciate dal calciatore sono state rivolte alla terna arbitrale così come l’applauso che sicuramente è stato di scherno. Ciò che lascia perplessi, è il fatto che il calciatore rivestiva la qualifica di capitano della squadra, il che dovrebbe indurre lo stesso a una moderazione e ad un comportamento verso gli arbitri in maniera ben diversa da quanto invece posto in atto. Come è noto, per disposizione normativa, l’assunto dell’arbitro e, in questo caso dei suoi assistenti, assume valore di prova privilegiata rispetto a quanto dedotto dalle parti reclamanti a meno che non vi siano evidenti riscontri oggettivi che possono indurre il Giudicante a mettere in discussione le predette dichiarazioni. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione la stessa appare correttamente indicata dal G.S. che si è attenuto ai minimi edittali con l’aggravante del ruolo di capitano rivestito dal calciatore.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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