C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 27/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Virtus Comeana in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Santini Andrea, squalificato per 10 gare effettive. (C.U. 51 del 30.1.2025)

Reclamo proposto dalla Società Virtus Comeana in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Santini Andrea, squalificato per 10 gare effettive. (C.U. 51 del 30.1.2025)

Il calciatore Santini è stato squalificato per dieci giornate effettive con la seguente motivazione: “per avere volontariamente colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario procurandogli ferita al sopracciglio, con fuoriuscita di sangue. Alla notifica si rivolgeva in maniera irriguardosa e offensiva al D.G. assumendo un contengo intimidatorio sino all’uscita dal campo”. Si apprende, dalla lettura del referto gara, che il calciatore, dopo aver subito un fallo di gioco regolarmente sanzionato, si alzava reagendo e colpendo con una gomitata il diretto avversario, ferendolo; notificatagli l’espulsione, si rivolgeva la D,G, dicendogli “sei veramente scarso”, “me lo ricordo il tuo cognome, mongoloide” e, fermandosi all’interno del tunnel, urlava ancora all’indirizzo dell’arbitro con fare minaccioso “ora io sto qui, non mi puoi dire niente”. Rientrava poi negli spogliatoi solo grazie all’intervento del capitano. La società reclamante, con il proprio atto, contesta preliminarmente la ricostruzione dei fatti, ed in particolar modo la descrizione degli eventi come riportata in referto, assumendo in particolare che la condotta del calciatore che ha determinato la reazione, sia intervenuta nella immediata contestualità del fallo di gioco subito dallo stesso, con i calciatori ancora a terra. Vorrebbe così sostenere che non vi sia stata premeditazione nel colpire l’avversario una volta terminata la fallosa azione di gioco. Non entra nel merito delle offese proferite dal proprio calciatore, né obietta alcunché circa la valutazione della volontarietà della reazione. In data 21.2.2025, è stata data udienza alla reclamante ed al calciatore personalmente. La prima si è sostanzialmente riportata al ricorso insistendo per il suo accoglimento. Il Santini ha avuto premura di ribadire di non aver minacciato il D.G., porgendo al contempo le proprie scuse per il gesto di reazione perpetrato ai danni dell’avversario. Con supplemento regolarmente pervenuto a questa Corte, di D.G. conferma integralmente quanto scritto in referto, ribadendo la volontarietà del gesto di reazione compiuto con la palla non in gioco. Prima di ogni altra valutazione, rammentando che quanto contenuto in referto gara gode di fede privilegiata per chi è chiamato a giudicare gli eventi, si deve osservare che il G.S. nella esplicazione della propria motivazione, non ha dato rilevanza al fatto che la reazione sia intervenuta nell’immediatezza del fallo di gioco, piuttosto che in un momento successivo. Ha correttamente valutato l’oggettiva violenza del gesto, punendolo in modo adeguato e proporzionato. Dunque, a nulla rilevano le doglianze della reclamante riguardo alla contestualizzazione temporale della reazione. D’altro canto, analizzando proprio il dettaglio delle espressioni e degli atteggiamenti descritti in referto ed attribuiti al Santini, pare a chi scrive che sia corretto valutare il contengo tenuto complessivamente dal calciatore, come certamente irriguardoso, ma privo di connotazioni intimidatorie (che appunto non si ravvisano né nelle espressioni proferite, né negli atteggiamenti tenuti, dettagliatamente riportati dal D.G.). Per tali motivi il reclamo è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

la C.S.A.T. accoglie il reclamo proposto e per l’effetto ridetermina la sanzione in nove giornate di squalifica. Si restituisce la tassa.

 

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