C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 27/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Carrarese calcio 1908 in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.T. a carico delle tesserate Petrocchi Elisa, inibita fino al 25.5.2025 e Angelini Francesca, squalificata fino al 9.3.2025. (C.U. 53 del 6.2.2025).

Reclamo proposto dalla Società Carrarese calcio 1908 in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.T. a carico delle tesserate Petrocchi Elisa, inibita fino al 25.5.2025 e Angelini Francesca, squalificata fino al 9.3.2025. (C.U. 53 del 6.2.2025).

La società Carrarese Calcio 1908 Srl reclama avverso le seguenti decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 53 del 6.2.2025: - squalifica fino al 9.3.2025 comminata all’allenatore Francesca Angelini che, allontanato per aver rivolto al DG frasi irrispettose, alla notifica assumeva contegno sarcastico verso l’arbitro causando ritardo nella ripresa della gara. Dopo la gara, si univa ad altri tesserati per formulare frasi di contestazione verso il DG; - inibizione fino al 25.5.2025 comminata al Dirigente Elisa Petrocchi che, allontanata per aver offeso il DG, alla notifica gli rivolgeva frase irrispettosa. A fine gara rientrava indebitamente in campo assumendo contegno irrispettoso verso l’arbitro. Nel reclamo dispiegato la società, premettendo che la gara si è svolta in un clima di sana competizione agonistica, chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte o, in denegata ipotesi la loro riduzione, ricostruendo i fatti come segue: - l’ammonizione all’allenatore Angelini è stata comminata a seguito di una sua richiesta di spiegazioni rivolta al DG per una decisione tecnica dubbia, richiesta alla quale l’arbitro avrebbe risposto in modo perentorio, asserendo di non doverle alcuna spiegazione, comportamento poi che quest’ultimo avrebbe asseritamente reiterato anche nei confronti del capitano della Carrarese, Giulia Storti, alla quale avrebbe intimato di stare zitta. Dopo l’espulsione del Dirigente Petrocchi, nuovamente l’allenatore Angelini avrebbe rimproverato al DG la totale assenza di spiegazioni e, per ciò solo, ella sarebbe stata nuovamente ammonita per la seconda volta. A tal proposito, precisa, quindi, la reclamante che l’Angelini sarebbe stata espulsa per doppia ammonizione e non per espulsione diretta, come indicato dal DG nel referto arbitrale, segno evidente che quest’ultimo avrebbe valutato la sua condotta meno gravemente, non meritevole dell’espulsione diretta. Inoltre, il DG, al termine della gara, avrebbe mal interpretato il gesto dell’allenatore che, in modo sincero, prima di uscire dal campo, gli chiedeva la stretta di mano, porgendo le sue scuse, rifiutate dal DG. La reclamante nega infine che l’allenatore abbia pronunciato le parole indicate nel referto, da imputare invece alla Dirigente Petrocchi. Precisa, quindi, che l’ingresso in campo della dirigente non sarebbe stato del tutto inefficace, considerato che la giocatrice Stefanini veniva portata negli spogliatoi sostenuta sia dal Nista, massaggiatore, che dalla Petrocchi medesima. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, esente da censure, il DG descrive in modo molto dettagliato sia la condotta dell’allenatore che quella del dirigente, riportando esattamente le espressioni offensive ed irriguardose dalle medesime pronunciate ai suoi danni. Nel successivo supplemento, pervenuto dall’Arbitro cui questa Corte ha inoltrato il reclamo della Carrarese, parimenti, il DG ribadisce tutto quanto già indicato nel referto, precisando di essere certo che le parole offensive di cui al referto siano state pronunciate dall’allenatore (e non dal dirigente), trovandosi egli fronte alla panchina ospite, potendo quindi vedere direttamente i suoi gesti e le sue espressioni, poi entrambi dettagliati nel rapporto di gara. Infine, conferma altresì che il provvedimento di espulsione dell’allenatore Angelini è stato diretto e non comminato per doppia ammonizione. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, documenti cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, analizzando nel quantum entrambe le sanzioni inflitte, le stesse appaiono pienamente congrue in relazione alle condotte appurate. Il comportamento del dirigente Petrocchi deve essere correttamente sanzionato con l’inibizione fino al 25.5.2025 ex art. 36, comma 2, lett. A) trattandosi di comportamento, seguendo il referto arbitrale, gravemente irriguardoso tenuto ai danni del DG, seguito da espulsione, reiterata offesa, ingresso indebito in campo e nuova espressione ingiuriosa. Per quanto concerne l’allenatore Angelini, meritevole della sanzione inflitta della squalifica fino al 9.3.2025, il suo comportamento deve essere sanzionato ex art. 36, comma 1 lett. A) con n. 4 gare effettive di squalifica per condotta ingiuriosa e contegno offensivo, reiterato, ai danni del DG.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma entrambe le sanzioni inflitte, con addebito della tassa di reclamo.

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