C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 27/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Castelfiorentino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico della società con l’ammenda di Euro 750,00 (CU n. 53 del 6.2.2025)

Reclamo proposto dalla Società Castelfiorentino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico della società con l’ammenda di Euro 750,00 (CU n. 53 del 6.2.2025)

La società Castelfiorentino, con comunicazione pec del 7.12.2025 delle ore 17.47 ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S.T., pubblicata con il C.U. n. 53 del 6.2.2025, con la quale era stata inflitta alla società l’ammenda di Euro 750,00 con la seguente motivazione: “Per contegno minaccioso ed offensivo verso la terna e la categoria arbitrale gara, intervallo e termine. Per avere, in particolare, due propri sostenitori” rivolto aglli ufficiali di gara minacce allorché gli stessi si apprestavano ad abbandonare l’impianto. Per avere, altro sostenitore, lanciato una pietra verso l’autovettura nella quale vi era la terna che si allontanava dall’impianto sportivo. Danni alla carrozzeria dello sportello anteriore destro ed intervento dei CC. per la relativa constatazione. Resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti. Recidiva nel contegno offensivo dei propri sostenitori.” La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 10.2.2025 alle ore 11.12, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto.

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