C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 60 del 06/03/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Viareggio calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Goh N’Cede Massimo, squalificato per 6 gare effettive.. (C.U. 55 del 13.2.2025).
Reclamo proposto dalla Società Viareggio calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Goh N’Cede Massimo, squalificato per 6 gare effettive.. (C.U. 55 del 13.2.2025).
La società Viareggio Calcio MPSC reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 55 del 13.2.2025 di squalifica per n. 6 gare effettive comminata al giocatore Goh N’Cede Massimo che, espulso per aver strattonato e spinto in terra un calciatore avversario, dopo la notifica, offendeva il DG. Nel reclamo dispiegato la società chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore in quanto nessuna condotta violenta sarebbe stata posta in essere dal medesimo ai danni dell’avversario, essendosi trattato soltanto di un movimento finalizzato a riprendere il pallone per la ripresa veloce del gioco, considerato che il Viareggio era in svantaggio. Rileva inoltre la reclamante che, contrariamente a quanto indicato dal DG nel referto di gara, il gioco non era fermo in quanto si doveva procedere a battere una rimessa laterale e che quello fra il Goh N’Cede e l’avversario è stato soltanto uno scontro fortuito, non voluto dai calciatori coinvolti. Con riferimento alle offese rivolte al DG, precisa la reclamante che le parole indicate da quest’ultimo nel referto erano indirizzate all’avversario e non certamente all’Arbitro che, probabilmente, ha frainteso le stesse nella concitazione del momento. Infine, produce la reclamante a sostegno del dispiegato reclamo, quale mezzo di prova, un video della partita e chiede che questa Corte ne prenda visione nonché chiede che venga disposta l’audizione del calciatore sanzionato. Il reclamo non merita accoglimento. Preliminarmente, rileva questa Corte che l’audizione del calciatore sanzionato non è stata disposta, non avendo egli sottoscritto il reclamo in proprio. Analizzando la sanzione nel merito, si rileva che nel referto arbitrale il DG descrive in modo molto dettagliato la condotta del Goh N’Cede precisando che egli, a gioco fermo, prendeva per il collo l’avversario, stringendolo forte e strattonandolo a terra nonché che, dopo la notifica, il sanzionato gli rivolgeva frase offensiva indicando le parole testuali proferite ai suoi danni. Anche nel supplemento pervenuto dall’Arbitro cui questa Corte ha inoltrato il reclamo del Viareggio, parimenti, il DG ribadisce tutto quanto già indicato nel referto, precisando che al 32’ del primo tempo, il calciatore sanzionato veniva espulso perché, a gioco fermo, ovvero con il pallone non in gioco, uscito dalla linea perimetrale del campo, afferrava con l’avambraccio il collo dell’avversario, con violenza e forza, strattonandolo fino a farlo cadere a terra. Ciò detto, precisa questa Corte che non può trovare accoglimento la richiesta di parte reclamante in merito alla presa visione del video girato durante lo svolgimento della partita che darebbe contezza dell’episodio occorso: lo stesso appare infatti del tutto ininfluente alla luce del valore di “piena prova circa i fatti accaduti” attribuito dal CGS ai rapporti degli ufficiali di gara ed ai referti nonché considerando che, ex art. 61 comma 2 CGS, è facoltà (e non obbligo) degli organi di giustizia sportiva utilizzare quali mezzi di prova anche riprese televisive o altri filmati, purché offrano piena garanzia tecnica e documentale (elementi peraltro del tutto carenti nella presente fattispecie), al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati nelle ipotesi di cd scambio di persona, ovvero qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, fattispecie del tutto diversa, quindi, dalla presente. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, analizzando nel quantum la sanzione inflitta, questa appare pienamente congrua in relazione alla condotta accertata. Il comportamento del calciatore deve essere correttamente sanzionato con la squalifica per n. 6 gare effettive in ossequio agli artt. 38 CGS relativo alla accertata condotta violenta e 36, comma 1) lett. A) per l’appurata condotta ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.
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