C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 60 del 06/03/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Carrarese Giovani in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.di Massa Carrara a carico della società con la perdita della gara e di alcuni tesserati. (C.U. 35 del 12.2.2025).
Reclamo proposto dalla Società Carrarese Giovani in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.di Massa Carrara a carico della società con la perdita della gara e di alcuni tesserati. (C.U. 35 del 12.2.2025).
Reclama l’A.S.D. Carrarese Giovani avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Massa sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 01/02/2025 contro A.S.D. Ricortola 1972 sospesa al 42’ del primo tempo sul risultato di 1-1, nonché avverso le sanzioni a carico di propri tesserati qui di seguito riportate (C.U. D.P. Massa Carrara n. 35 del 12/02/2025): “Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che nel corso dell'incontro, durante l'espulsione di due calciatori da parte del Direttore di Gara, si verificava una sorta di accerchiamento del D.G. posto in essere da alcuni tesserati e dirigenti con atteggiamento intimidatorio e minaccioso; CONSIDERATO - che tale situazione costringeva il Direttore di Gara, in stato di comprensibile agitazione, ad abbandonare temporaneamente il terreno di gioco con l'ausilio del custode dell'impianto; - che trascorsi circa sette minuti, ristabilite le condizioni di sicurezza e recuperato un adeguato stato psicofisico, l'arbitro manifestava ai capitani delle squadre l'intenzione di riprendere la gara; - che mentre il capitano della società Ricortola (squadra ospitante) esprimeva la disponibilità alla ripresa del gioco, il capitano della società Carrarese Giovani comunicava la propria indisponibilità a proseguire l'incontro; - che conseguentemente il Direttore di Gara si vedeva costretto a sospendere definitivamente la partita; DELIBERA di comminare alla A.S.D. Carrarese Giovani, ritenuta responsabile della mancata conclusione regolamentare della gara, le seguenti sanzioni: 1. Punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2. Penalizzazione di UN punto in classifica; 3. Ammenda di € 25,00 (venticinque/00) per rinuncia a gara (prima infrazione). Si fa presente che i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati sono pubblicati in separata ma contestuale sezione del presente Comunicato Ufficiale”. “ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 12/ 3/2025 CIA GIANLUCA (CARRARESE GIOVANI) Circondava assieme ad altro dirigente e propri giocatori il D.G. con comportamento intimidatorio e minaccioso.” “ASSISTENTE ARBITRO SQUALIFICA FINO AL 27/ 3/2005 DANESI GIOVANNI (CARRARESE GIOVANI) Circondava assieme al proprio allenatore e giocatori il D.G. con comportamento intimidatorio e minaccioso reiterato mentre il D.G. si allontanava dal terreno di gioco accompagnato dal custode del campo.” “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE DELL’AMICO TOMMASO (CARRARESE GIOVANI) Con altri compagni e dirigenti circondava il D.G. minacciandolo.” SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ANIDA KARIM (CARRARESE GIOVANI) Con altri compagni e dirigenti circondava il D.G. con atteggiamento intimidatorio e minaccioso. DANESI UMBERTO (CARRARESE GIOVANI) Con altri compagni e dirigenti circondava il D.G. con atteggiamento intimidatorio e minaccioso. DE CARLI EMANUELE (CARRARESE GIOVANI) Condotta violenta verso un avversario in reazione.” In ordine all’esito della gara, la Società reclamante nega che vi sia stato un rifiuto del capitano della Carrarese a riprendere il gioco ed in ogni caso assume la violazione della Regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio con precipuo riferimento alla Guida pratica AIA laddove, nell’ipotesi in cui una squadra si rifiutasse di proseguire la gara, prevede che il D.G. debba invitare il dirigente e/o il capitano a rilasciargli apposita dichiarazione scritta, prendendo atto dell’eventuale rifiuto a rilasciare tale dichiarazione. Senonché, nel caso di specie - osserva sempre la Reclamante - non solo al referto arbitrale non sarebbe allegata alcuna dichiarazione da parte della Carrarese Giovani, ma dallo stesso referto non risulterebbe in alcun modo che il D.G. abbia invitato il capitano a rilasciare una dichiarazione scritta e che quest’ultimo si sia rifiutato. D’altra parte – a detta della Reclamante - la Carrarese avrebbe avuto tutto l’interesse a proseguire la gara, tenuto conto della posizione in classifica e della possibilità di raggiungere il primo posto. Per di più, fino al triplice fischio, calciatori e dirigenti sono rimasti tutti in campo e nessuno si è recato verso gli spogliatoi come segno di voler rinunciare. In ordine alle squalifiche comminate, per quanto riguarda l’Allenatore e l’Assistente all’Arbitro, la Società reclamante rileva che nella refertazione arbitrale viene utilizzata un’espressione equivoca in ragione della quale non è possibile individuare con certezza i comportamenti posti in essere dai tesserati, ovvero se detti comportamenti siano stati offensivi, ingiuriosi o minacciosi, impedendo – di fatto – la possibilità di difendersi. Da ciò discenderebbe, ad avviso della reclamante, che l’unico addebito potrebbe riguardare la frase dal tenore irriguardoso rivolta da entrambi al D.G. e riportata tra virgolette, senza però che il loro comportamento possa essere ritenuto intimidatorio e minaccioso. Per quanto riguarda il calciatore De Carli, si nega che lo stesso abbia colpito volontariamente un avversario con un pugno, mentre invece si sostiene che lo stesso, in quanto colpito dagli avversari, si sarebbe limitato a smanacciare a difesa della propria persona, in ogni caso si invoca la circostanza attenuante di cui all’art. 13 lett. A) C.G.S.. Per quanto riguarda il calciatore Dell’Amico, si evidenzia come la frase minacciosa pronunciata da quest’ultimo sarebbe stata, in realtà, rivolta verso un avversario e non verso D.G.. Per quanto riguarda infine i calciatori Danesi e Anida, si sostiene che i medesimi si sarebbero limitati ad esprimere il loro disappunto nei confronti dell’arbitro in merito all’espulsione del loro estremo, mentre si pone in dubbio la circostanza riferita dal D.G. secondo la quale quest’ultimo era impossibilitato a muoversi però riusciva allo stesso tempo ad indietreggiare, rilevando che, se l’arbitro fosse stato effettivamente accerchiato, non avrebbe avuto alcuna possibilità di movimento. Infine, si evidenzia la condotta esemplare del sodalizio sino ad oggi. Per l’effetto si richiede l’annullamento della decisione del G.S.T. in ordine all’esito della gara disponendone la ripetizione ovvero la prosecuzione dal minuto dell’interruzione. Per i calciatori Danesi ed Anida si chiede l’annullamento della squalifica, mentre per tutti gli altri calciatori e tesserati si chiede in via principale l’annullamento delle squalifiche ovvero, in via di denegata ipotesi, la riduzione di tali squalifiche. La Società Ricortola, in qualità di controinteressata faceva pervenire una memoria nella quale offriva la propria versione dei fatti, allegando anche n. 2 foto finalizzate a meglio documentare l’effettiva dinamica dei fatti; a tale memoria replicava, ai sensi dell’art. 77 comma 2 C.G.S., la Società Carrarese Giovani. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in relazione al contenuto del reclamo, lo stesso confermava quanto già scritto nel referto e si limitava a ribadire il rifiuto espresso dal capitano della Carrarese Giovani, nonché da parte anche di altri compagni di squadra, a continuare la gara. Alla riunione del 28.02.2025 era presente la A.S.D. M.C. Carrarese Giovani, a mezzo del proprio difensore, il quale, riportandosi al reclamo, evidenziava come anche nell’ultimo supplemento del D.G. non si facesse alcuna menzione di un invito rivolto al capitano e/o ai dirigenti della Carrarese a rendere la dichiarazione prevista dalla normativa vigente, evidenziava inoltre come, proprio le foto allegate alla memoria della Società controinteressata, attestino che alle spalle del D.G. non vi fosse alcun muro ma solo la rete di recinzione. In ogni caso si riportava integralmente al reclamo. Per ciò che concerne l’esito gara. Nel caso di specie, il G.S.T, sulla base della rinuncia alla prosecuzione della gara attestata dal D.G. nel proprio referto, ha fatto applicazione dell’art. 53 punto 2 delle N.O.I.F, infliggendo alla Carrarese Giovani la punizione sportiva della perdita della gara oltre alle sanzioni accessorie connesse a quest’ultima. Invero, la rinuncia cui fa riferimento il D.G. nel proprio rapporto e confermata anche in sede di supplemento è rappresentata da una dichiarazione verbale resa dal capitano della Carrarese Giovani, pertanto l’indagine della Corte deve essere tesa a verificare se tali modalità siano idonee o meno ad integrare effettivamente quella rinuncia a proseguire nella disputa della gara che l’art. 53 delle N.O.I.F. indica quale presupposto della punizione sportiva della perdita della gara. Orbene, il “Il Regolamento del Giuoco del Calcio” nella sua versione ufficiale risulta corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA. Tali decisioni e casi pratici rappresentano sostanzialmente una raccolta formale delle principali prassi, usi e consuetudini che devono essere seguiti in occasione delle manifestazioni ufficiali organizzate nell’ambito della F.I.G.C. e come tali, in conformità dell’art. 2 dello Statuto Federale e dei principi generali del diritto, esse stesse costituiscono una fonte dell’ordinamento federale. Se ciò è vero, come è vero, tale dignità deve essere riconosciuta anche al punto 10 della Giuda Pratica AIA contenuto all’interno della Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio ove si prevede come debba regolarsi l’arbitro nel caso in cui una squadra si rifiuti di proseguire una gara disponendo che lo stesso “Dovrà accertarsi inequivocabilmente, rivolgendosi al dirigente e/o al capitano di detta squadra, della volontà di non disputare o di non proseguire la gara. Inviterà, in tal caso, il dirigente e/o il capitano a rilasciargli apposita dichiarazione scritta. In caso di rifiuto prenderà atto, possibilmente alla presenza degli assistenti se ufficiali, della sua dichiarazione e ne darà comunicazione ai responsabili della squadra avversaria”. Nel caso di specie, quand’anche si volesse ritenere che il D.G. si sia accertato inequivocabilmente della volontà della Carrarese Giovani di rinunciare alla prosecuzione della gara, agli atti ufficiali non risulta allegata alcuna dichiarazione scritta attestante tale volontà né, d’altra parte, risulta che il medesimo D.G. abbia rivolto al capitano e/o al dirigente un invito a rilasciare una dichiarazione scritta in tal senso e che gli sia stato eventualmente opposto un rifiuto. Tanto più che l’Arbitro, nel proprio supplemento, nonostante avesse potuto prendere nozione della specifica contestazione sul punto sollevata dalla Società reclamante, non prende posizione, limitandosi a ribadire come la volontà di non proseguire la gara gli fosse stata espressamente manifestata dal Capitano della Carrarese Giovani. In buona sostanza, secondo quanto risultante dagli atti ufficiali, nel caso di specie, il processo di accertamento della effettiva volontà abdicativa della Società reclamante non si è perfezionato, in quanto il D.G. ha omesso di allegare agli atti ufficiali la apposita dichiarazione scritta prevista dalla norma o quantomeno di attestare di aver rivolto un invito in tal senso con il conseguente rifiuto. Tale omissione rappresenta una violazione della norma sopra citata ed impedisce che la Carrarese Giovani possa essere considerata rinunciante agli effetti dell’art 53 punto 2 delle N.O.I.F.. Per ciò che concerne le squalifiche. La squalifica dell’allenatore Cia Gianluca non è impugnabile ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. B). Circa le squalifiche in danno dell’Assistente di parte Danesi Giovanni, nonché dei calciatori Dell’Amico Tommaso, Danesi Umberto ed Anida Karim. Preliminarmente il Collegio osserva quanto segue. Per effetto del valore probatorio privilegiato che deve essere riconosciuto agli atti degli ufficiali di gara ex art. 61 comma 1 C.G.S., le condotte poste in essere dai medesimi devono sostanzialmente ritenersi confermate nella loro interezza, d’altra parte, non sono rinvenibili in atti elementi che consentano di porre in dubbio la refertazione arbitrale. Di nessun rilievo la circostanza che il D.G. sia stato effettivamente accerchiato tanto da impedirne il movimento o meno. Infatti, anche il semplice assembramento in prossimità dell’Arbitro da parte di una pluralità di tesserati della Cararese Giovani è verosimile abbia indotto nello stesso D.G. una percezione di minaccia che, ad avviso del Collegio, è suscettibile di assumere una autonoma rilevanza disciplinare idonea ad incidere nella determinazione della sanzione. Allo stesso modo non ha alcun pregio la contestazione circa il supposto tenore equivoco del referto di gara indicato dalla difesa della Reclamante. Infatti, la locuzione “Usa un linguaggio o fa dei gesti offesivi, ingiuriosi o minacciosi”, non fa parte della refertazione, bensì della modulistica arbitrale precompilata ed è sempre uguale, con il solo scopo di un inquadramento generico e preliminare della fattispecie in esame. Cosa diversa è la refertazione arbitrale ovvero quello che effettivamente scrive il D.G. in odine alle singole condotte aventi rilevanza disciplinare. Nel caso in esame, in merito a quest’ultimo aspetto, in ragione di quanto scritto dall’Arbitro sul referto, sul primo supplemento a questo allegato e sul secondo supplemento richiesto dalla Corte, le condotte tenute dai vari tesserati risultano piuttosto chiare e la loro individuazione non si presta ad equivoci di sorta. Così deve essere confermata la squalifica del dirigente Danesi Umberto, il quale risulta altresì aver seguito il D.G. mentre usciva dal campo, proferendo nel contempo frasi irriguardose verso il medesimo. Anzi, detta squalifica risulta addirittura mite in quanto inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 36 comma 2 lettera A) del C.G.S.. Parimenti, la squalifica del calciatore Dell’Amico Tommaso deve essere confermata. Dagli atti ufficiali risulta sostanzialmente confermato che la frase minacciosa pronunciata da quest’ultimo fosse effettivamente diretta all’indirizzo dell’Arbitro, tale circostanza unitamente alla sua partecipazione all’accerchiamento subito dal D.G. rende senz’altro congrua la sanzione inflitta allo stesso. Per quanto riguarda i calciatori Danesi Umberto ed Anida Karim, già solo la frase irriguardosa pronunciata verso il D.G., peraltro erroneamente non contestata dal G.S.T., renderebbe la sanzione inflitta mite in quanto già tale contegno irriguardoso meriterebbe l’applicazione del minimo previsto dall’art. 36 comma 1 lettera a) del C.G.S., per di più, vi è la loro partecipazione all’assembramento intorno al D.G.. Cosicché anche le loro squalifiche devono essere quantomeno confermate. Nonostante la mitezza, appena rilevata, di alcune delle sanzioni reclamate, il Collegio ritiene comunque di non fare applicazione della reformatio in peius, pur in astratto possibile, in quanto, per indirizzo costante, questa Corte lo adotta solo in casi di macroscopica incongruità. Un esame a parte merita la squalifica del calciatore De Carli Emanuele, il quale ovviamente non ha partecipato al cennato assembramento intorno al D.G. in quanto precedentemente espulso. Dagli atti ufficiali risulta confermato che quest’ultimo abbia inferto un pugno in faccia ad un avversario, integrando così gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., tuttavia deve considerarsi che lo stesso ha agito in reazione ad un colpo volontario che aveva prima subito da parte dell’avversario, col che la relativa squalifica dovrà essere ridotta in applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13 comma 1 lettera A).
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale: -annulla la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 inflitta alla Carrarese Giovani dal G.S.di Massa Carrara, nonché le sanzioni accessorie della penalizzazione di 1 punto in classifica e dell’ammenda di €.25,00. Per l’effetto dispone la ripetizione della gara demandando alla Delegazione Provinciale di Massa Carrara gli adempimenti del caso; -dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica dell’Allenatore Cia Gianluca; -respinge il reclamo in relazione alla squalifica dell’Assistente all’Arbitro Danesi Giovanni, nonché in relazione a quelle dei calciatori Dell’Amico Tommaso, Danesi Umberto ed Anida Karim; -accoglie il reclamo in relazione alla squalifica del calciatore De Carli Emanuele che viene ridotta a 2 (due) giornate; -ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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