C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 13/03/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Cascio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Baiocchi Alessandro, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 57 del 20.2.2025 )

Reclamo proposto dalla Società Cascio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Baiocchi Alessandro, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 57 del 20.2.2025 )

Il calciatore Alessandro Baiocchi è stato squalificato per cinque giornate effettive, per avere spintonato un calciatore avversario facendolo cadere a terra, rivolgendosi poi in modo irrispettoso verso il D.G., appena ricevuta la notifica del provvedimento. Sanzione aggravata in quanto capitano. Dall’esame del referto gara, si apprende che il Baiocchi a seguito di un contrasto con un avversario, ma a gioco ormai lontano, metteva le mani sulla faccia del contendente spingendolo e facendolo cadere a terra. Alla notifica del provvedimento assunto si avvicinava al D.G. con fare minaccioso, urlandogli “ma cosa cazzo hai visto”. Il breve reclamo proposto dalla società ASD Cascio, non contraddice la ricostruzione dei fatti e degli accadimenti. La reclamante si limita a sostenere che la frase attribuita al proprio calciatore non voleva essere né minacciosa, tanto meno irrispettosa, ritenendola addirittura “comune” sui campi di calcio, quanto meno con riferimento al contesto in cui è stata pronunciata. Con proprio supplemento reso alla Corte, il D.G. conferma precisamente gli eventi, sottolineando la violenza della spinta inferta sul volto dell’avversario da parte del Baiocchi; e la frase proferita al proprio indirizzo, da una distanza particolarmente ravvicinata (a non più di un palmo dal mio volto). I documenti esaminati dalla Corte, e dunque gli accadimenti ricostruiti sulla base dei medesimi, permettono di ritenere correttamente valutata la condotta del Baiocchi (peraltro capitano) ed equamente e proporzionalmente sanzionata dal G.S.T.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il reclamo proposto. Si trattiene la tassa.

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