C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Reclamo della S.S. Voluntas ASD avverso la squalifica fino al 13.04.2025 inflitta dal G.S.T. al calciatore Ippolito Luigi La S.S. Voluntas Asd impugna il provvedimento di squalifica fino al 13.04.2025 inflitto dal G.S.T. al calciatore Ippolito Luigi, con la seguente motivazione: “per aver afferrato il braccio del D.g. con media intensità e, tirandolo a sé, lo faceva ruotare per attirare l’attenzione”, chiedendo una riduzione dell’entità della squalifica comminata.

Reclamo della S.S. Voluntas ASD avverso la squalifica fino al 13.04.2025 inflitta dal G.S.T. al calciatore Ippolito Luigi La S.S. Voluntas Asd impugna il provvedimento di squalifica fino al 13.04.2025 inflitto dal G.S.T. al calciatore Ippolito Luigi, con la seguente motivazione: “per aver afferrato il braccio del D.g. con media intensità e, tirandolo a sé, lo faceva ruotare per attirare l’attenzione”, chiedendo una riduzione dell’entità della squalifica comminata.

Motiva tale richiesta evidenziando l’assenza, nella condotta del calciatore, di un elemento intenzionale malevolo verso il D.G., poiché il gesto del calciatore era finalizzato ad attirare l’attenzione dell’arbitro in ordine ad una discussione molta animata intercorsa tra altri calciatori. Precisa inoltre, a riprova del fatto che il gesto del calciatore non può essere sussunto nel novero delle condotte violente, che l’Ippolito non ha proferito minacce e/o offese all’indirizzo arbitrale. La Corte, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale in ordine ai fatti per cui è causa, si è quindi riunita in camera di consiglio per la decisione La decisione La reclamante chiede una riduzione dell’entità della sanzione inflitta al calciatore Ippolito Luigi, sostenendo l’aver quest’ultimo tenuto una condotta non violenta, né offensiva o minacciosa. L’assunto per quanto fondato sia in punto di fatto che in punto di diritto, attesa l’inesistenza in atti di un contegno sussumibile nel novero delle condotte sanzionate dall’art. 35 C.G.S., appare irrilevante nella prospettiva di una richiesta di riduzione della sanzione inflitta. Ciò in quanto appare palese, dal semplice del contenuto del rapporto di gara, poi confermato dal D.G. con il supplemento richiesto dalla Corte, che il gesto del calciatore è ascrivibile nell’ambito delle condotte non gravemente irriguardose, come tale è stato giudicato dal G.S.T. mediante l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 36, comma, 1, lett. a), C.G.S. (“Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”), e non quella indicata, per le fattispecie di condotte violenta, dall’art. 35 C.G.S, che prevede come sanzione minima 2 anni di squalifica. Sanzione congrua in relazione ai fatti contestati.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dalla S.S. Voluntas ASD; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.

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