C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Propone rituale reclamo il Filettole Calcio avverso l’ammenda di Euro 300.00 comminata dal G.S. di Pisa con la seguente motivazione: “Per scontri tra i sostenitori del Filettole e della Popolare Cep. Inoltre alcuni sostenitori del Filettole hanno rivolto cori razzisti nei confronti di un calciatore straniero della Popolare Cep.”.CU 39 del 26/02/2025
Propone rituale reclamo il Filettole Calcio avverso l’ammenda di Euro 300.00 comminata dal G.S. di Pisa con la seguente motivazione: “Per scontri tra i sostenitori del Filettole e della Popolare Cep. Inoltre alcuni sostenitori del Filettole hanno rivolto cori razzisti nei confronti di un calciatore straniero della Popolare Cep.”.CU 39 del 26/02/2025
La reclamante contesta in primo luogo che vi siano stati scontri tra tifoserie, ma solo una disputa verbale, tuttavia, siccome tale disputa portava ad una momentanea sospensione della gara, la reclamante accetta la sanzione comminata per tale episodio. Contesta invece la reclamante che siano state pronunciate frasi razziste all’indirizzo di un giocatore avversario, deplorando simili comportamenti. Aggiunge la reclamante di aver interrogato i pochi tifosi presenti per accertare se qualcuno avesse pronunciato la frase riportata dal DG, e nessuno ha ammesso di aver proferito tale frase. A supporto, allega una dichiarazione sottoscritta da un dirigente della squadra avversaria (Cini) che, sarebbe stato seduto accanto ai genitori dei calciatori del Filettole. Con tale dichiarazione il dirigente della Popolare Cep dichiara di non aver udito una frase del genere. La CAST esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo medesimo. L’arbitro, in modo abbastanza laconico e, per certi versi non esaustivo, afferma che il dirigente che ha rilasciato la dichiarazione non si trovava in tribuna, ma seduto in panchina, come risulta dalle note gara, nelle quale il signor Roberto Cini figura in qualità di accompagnatore ufficiale e, distante circa sessanta metri dalla tribuna, la sua dichiarazione, quindi, si afferma, non può essere veritiera. Implicitamente conferma il rapporto di gara. Esaminando il quantum della sanzione, e considerato che una parte di essa (scontri in tribuna) è accettata dalla società reclamante, risulta congrua e, forse addirittura mite. Nelle categorie dilettanti non è applicabile la sanzione che prevede una chiusura del settore (come avviene in casi simili in ambito professionistico), per cui la giustizia sportiva, di norma e per prassi, ha applicato le sanzioni previst per casi analoghi (petardi, fuchi d’artificio) per i quali è prevista una sanzione minima edittale di 500,00 euro. Nel caso in esame, la sanzione del primo giudice è composta da distinte fattispecie di violazione regolamentare (scontri tra tifosi e frase razzista contro un calciatore), per cui la sanzione comminata da GS appare alquanto mite, ma, sicuramente, è stata rapportata alla categoria di appartenenza ed alla afflittività particolarmente severa di una pena pecuniaria superiore.
P.Q.M.
La CAST respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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