C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Gara del 23.2.2025 fra ASD Orlando Calcio (ospitante) vs ASD Marciana Marina (ospitata), disputata in Livorno, via Don Aldo Mei 10/A, Stadio Pitto, risultato 1-1 La società ASD Marciana Marina reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 48 del 26.2.2025 di squalifica fino al 23.4.2025 comminata al Dirigente Signor Tommaso Galli il quale, al termine della gara, spintonava ed offendeva alcuni calciatori avversari.
Gara del 23.2.2025 fra ASD Orlando Calcio (ospitante) vs ASD Marciana Marina (ospitata), disputata in Livorno, via Don Aldo Mei 10/A, Stadio Pitto, risultato 1-1 La società ASD Marciana Marina reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 48 del 26.2.2025 di squalifica fino al 23.4.2025 comminata al Dirigente Signor Tommaso Galli il quale, al termine della gara, spintonava ed offendeva alcuni calciatori avversari.
Nel reclamo dispiegato la società chiede l’annullamento e/o la revoca della sanzione impugnata “in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, viziata da errore materiale.” In particolare, nega la reclamante il verificarsi del contestato evento, avendo mantenuto il Signor Galli un contegno corretto per tutta la durata della partita, essendo intervenuto solo a fine gara, senza l’impiego di alcun comportamento aggressivo ma unicamente per evitare una potenziale rissa, per calmare i giocatori avversari che stavano accerchiando, con fare pericoloso, un calciatore del Marciana Marina, al fine quindi di impedire l’evolversi pericoloso del conflitto. Sostiene di poi la società che, mentre la squadra del Marciana Marina stava avviandosi verso l’uscita, il n. 10 dell’Orlando Calcio, Signor Matteo Bandinelli, avrebbe bloccato il passaggio ponendosi davanti al cancello a braccia aperte ma, ciò nonostante, il Galli ed i suoi compagni sarebbero comunque riusciti a passare senza porre in essere, ancora una volta, alcuna condotta aggressiva, proseguendo verso gli spogliatoi. Infine, rileva la reclamante il “vizio sostanziale della sanzione” trovando applicazione l’art. 38 CGS soltanto a gioco ancora in svolgimento e non al termine della gara, come operato in tal caso, essendo operante ivi la normativa penale piuttosto che quella sportiva. La reclamante ha chiesto di essere udita. All’udienza del 21.3.2025, presente il legale della società, quest’ultimo si riportava al dispiegato reclamo, insistendo per l’annullamento della sanzione, producendo n. 3 dichiarazioni testimoniali, confermative della versione dei fatti dispiegata dalla società nel reclamo. Ribadiva l’avvenuto travisamento dei fatti che, peraltro, si sarebbero svolti al termine della gara e, pertanto, al di fuori dei poteri disciplinare dell’Arbitro. Sottolineava, infine, che la sanzione comminata sarebbe stata oltremodo negativa per il futuro professionale del Signori Galli, da poco investito del ruolo di vice allenatore. Il reclamo merita accoglimento. Contrariamente a quanto asserito dalla reclamante nel dispiegato reclamo, l’Arbitro descrive dettagliatamente già nel referto arbitrale (pag. 4) la condotta del dirigente Galli rilevando che egli “partecipava in maniera attiva al tafferuglio, spintonando un paio di calciatori avversari e proferendo ripetute offese e minacce”, riportando le frasi precise dette dal medesimo. Ma è nel supplemento pervenuto a questa Corte dall’Arbitro cui era stato previamente inoltrato il reclamo dispiegato che viene precisata ancora più dettagliatamente la condotta del Galli, sia durante la partita, che al termine della stessa. Questi precisa, infatti, in modo puntuale ed esente da alcuna censura o incongruenza, che il Dirigente Galli non ha mantenuto una condotta corretta durante tutto lo svolgimento della partita, tanto è vero che al 18° minuto del I tempo subiva un’ammonizione, come annotato sul referto arbitrale, per aver gesticolato eccessivamente e protestato in maniera impropria nei confronti del DG, balzando in piedi ed urlando. Precisa sempre il DG nel supplemento che, a fine gara, il Galli, quando ancora si trovava sul terreno di gioco, poneva in essere reiterate azioni scomposte (spinte e gesti offensivi) ai danni dei calciatori e dirigenti avversari, prendendo parte attiva nel tafferuglio, lungi dall’intento di voler placare gli animi. Aggiunge altresì, a riprova di quanto sopra che, trovandosi egli dietro al Galli, poteva ben udire le offese da questi pronunciate nei confronti dei calciatori avversari e specifica che lo stesso Galli, una volta preso atto di ciò, correva negli spogliatoi, costringendolo a doverlo raggiungere per mostrargli il cartellino rosso. Nega infine il verificarsi di ogni asserita condotta ostativa del Bandinelli all’ingresso dello spogliatoio, tanto è vero che egli stesso è potuto passare agevolmente senza riscontrare nessuna criticità che, altrimenti, non avrebbe esitato ad annotare sul referto di gara. Considerata l’estrema chiarezza della ricostruzione fattuale di cui al referto ed al supplemento, cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, le dichiarazioni testimoniali prodotte all’udienza sono inammissibili. Meritevole di rigetto anche l’eccezione relativa al vizio sostanziale della sanzione formulata in atti dalla reclamante, estendendosi i poteri disciplinari dell’arbitro ad ogni evento occorso durante la gara o “in occasione della stessa”. Appurati, quindi, i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara, documenti cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la sanzione inflitta non appare tuttavia congrua nel quantum, dovendosi la condotta posta in essere dal Dirigente ai danni dei calciatori avversari essere correttamente sanzionata con la squalifica fino al 8.4.2025.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e riduce la sanzione inflitta al Dirigente Galli comminando al medesimo la squalifica fino al giorno 8.4.2025, con restituzione della tassa di reclamo.
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