C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Gara Jolo Calcio – Tobbiana 1949 (2-1) del 22/2/2025. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.38 del 26/2/2025 C.P. di Prato.
Gara Jolo Calcio – Tobbiana 1949 (2-1) del 22/2/2025. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.38 del 26/2/2025 C.P. di Prato.
Reclama la società Tobbiana 1949 avverso la squalifica per sette giornate di gara inflitta dal G.S. al calciatore Sow El Hadji Ismael il quale “Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. Alla notifica proferiva espressioni ingiuriose e irriguardose nei confronti del D.G.” La società reclamante, salvo maggiormente argomentare: 1) Conferma il fallo volontario perpetrato da proprio tesserato ai danni di un avversario, effettuato nel corso di una azione di gioco. In particolare ammette di avere atterrato volontariamente l’avversario afferrandolo per la maglia e trascinandolo a terra; 2) Nega la condotta violenta; 3)Nega di avere rivolto alcuna frase nei confronti del D.G. La reclamante chiede una riduzione della sanzione ed invoca l’ammissione di prove testimoniali e l’audizione del calciatore sanzionato. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce quanto evidenziato in prime cure ed in particolare conferma il fallo di gioco commesso dal calciatore Sow El Hadji Ismael, evidenziando che dopo avere atterrato l’avversario lo colpiva con un calcio volontario. IL D.G. conferma inoltre le parole offensive ricevute dal predetto calciatore dopo l’espulsione. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali e le difese della parte reclamante, passa in decisione. In via preliminare la Corte respinge la richiesta di prova testimoniale in quanto non si ravvisa una capitolazione corretta delle stesse. In secondo luogo, i testimoni citati hanno tutti un interesse nel giudizio essendo tesserati per la società reclamante. Per quanto attiene l’audizione del calciatore squalificato, la stessa non è ammissibile in quanto lo stesso non ha sottoscritto il reclamo. Nel merito. La fattispecie in esame deve essere scissa in due momenti: in primo luogo occorre analizzare il fallo di gioco del calciatore Sow El Hadji Ismael e la dinamica immediatamente successiva e, in secondo luogo la frase rivolta al D.G. dallo stesso calciatore. Per quanto attiene al fallo di gioco, la stessa parte reclamante ammette la dinamica, senza tuttavia dare atto del fatto che il calciatore Sow El Hadji Ismael ha successivamente colpito con un calcio l’avversario. Per quanto attiene le offese, l’arbitro è chiaro e categorico nel riportare quanto udito nei suoi confronti. La versione arbitrale appare ben descritta e circostanziata per cui non vi è motivo di dubitarne la veridicità. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione la stessa appare ben calibrata da parte del G.S.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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