C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Gara del 22.2.2025 fra ACD Marino Mercato Subbiano (ospitante) vs USD Castelnuovese (ospitata), disputata in Subbiano (AR), via Martiri della Libertà, Stadio Comunale, risultato 2-0

Gara del 22.2.2025 fra ACD Marino Mercato Subbiano (ospitante) vs USD Castelnuovese (ospitata), disputata in Subbiano (AR), via Martiri della Libertà, Stadio Comunale, risultato 2-0

La società USD Castelnuovese reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 36 del 26.2.2025 di squalifica fino al 26.2.2026 comminata al calciatore Claudio Benucci che, nel corso di un’azione di gioco, mentre il DG stava rientrando di scatto dall’area di rigore avversaria verso il centrocampo, tentava di sgambettarlo allungando il piede, con azione non connotata da volontaria aggressività, colpendolo al malleolo destro, senza farlo cadere e provocandogli solo momentaneo dolore. Il DG non riportava alcuna conseguenza fisica. Nel reclamo dispiegato la società chiede l’annullamento o, in denegata ipotesi, la riduzione della sanzione essendosi trattato di gesto del tutto involontario e casuale, trovandosi il DG ed il calciatore nel momento dell’urto con lo sguardo rivolto in punti opposti dell’area di gioco, nessuno dei due potendo avere contezza e vedendo il movimento dell’altro. Tanto è vero che anche nella comminata sanzione si parlerebbe di assenza di volontaria aggressività nella condotta del Benucci, infatti posta in essere, secondo la reclamante, in modo del tutto accidentale, senza alcun dolo da parte del calciatore, trovatosi a scontrarsi con il DG, concentrato giustamente sul movimento degli attaccanti della Castelnuovese piuttosto che sul comportamento del difensore sanzionato. Lo stesso urto sarebbe stato, oltre che involontario, anche lieve, tanto che nessuno dei due soggetti coinvolti sarebbe caduto al suolo. Il gesto del sanzionato, connotato pertanto da involontarietà e tenuità, non potrebbe essere ricondotto sotto la fattispecie dell’art. 35 CGS come operato dal Giudice Sportivo, difettando nel Benucci appunto sia l’intenzionalità che la volontarietà del gesto, ma piuttosto sotto l’egida dell’art. 36 CGS quale condotta irriguardosa. Subito dopo l’urto, inoltre, il calciatore avrebbe tentato di porgere le proprie scuse al DG che, tuttavia, lo espelleva immediatamente, mostrandogli il cartellino rosso, gesto a seguito del quale comunque il Benucci non replicava ma abbandonava celermente il campo di gioco. Sottolinea infine la reclamante la condotta da sempre irreprensibile mantenuta dal calciatore nel corso della sua attività, priva sino ad oggi di alcuna sanzione disciplinare. La società non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo merita accoglimento. La condotta sanzionata è accertata. Nel referto arbitrale, infatti, il DG descrive con dovizia di particolari la condotta del Benucci asserendo che, al 38’ del II tempo, durante una fase di gioco, mentre egli stava rientrando in scatto dall’area di rigore avversaria verso il centrocampo, il sanzionato tentava intenzionalmente di sgambettarlo, allungando il piede e colpendolo con la punta al malleolo destro, senza farlo cadere, procurandogli nell’immediato dolore, senza riportare conseguenze fisiche. Precisa altresì che il Benucci era già stato richiamato poco prima per alcune proteste di lieve entità e che, alla notifica del provvedimento, questi si allontanava dal terreno di gioco celermente, grazie anche all’aiuto del dirigente della Castelnuovese. Nel supplemento pervenuto a questa Corte dall’Arbitro cui era stato previamente inoltrato il reclamo dispiegato, questi descrive ancora più analiticamente il comportamento del calciatore precisando che l’episodio avveniva nell’area di rigore della Castelnuovese in seguito ad un’azione di attacco del Subbiano: a gioco fermo, mentre egli stava rientrando di scatto dal vertice dell’area a seguito dell’offensiva del Subbiano, il Benucci, trovandosi nella stessa direzione del sottoscritto, allungava intenzionalmente la gamba, colpendolo con la punta del suo piede al malleolo destro. Sottolinea di poi il DG di aver valutato il gesto come intenzionale in quanto il movimento del calciatore era innaturale e deliberato, anche in relazione alla situazione di gioco, non essendo il pallone ancora in gioco: il portiere stava infatti apprestandosi a recuperarlo nel campo per destinazione, per poi rinviarlo successivamente. Alla notifica del provvedimento, conferma poi il DG che il Benucci lasciava celermente il campo ma senza porgere le sue scuse all’Arbitro, scuse ricevute solo dall’assistente di parte, Signor Pietro Benucci. Ritenuti quindi appurati i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, entrambi esenti da censure, documenti ai quali, come è noto, deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, è nel quantum che la sanzione inflitta non appare congrua con riferimento all’accertata condotta. Trattandosi di gesto non certamente violento (difettando nel calciatore la volontaria aggressività) ma gravemente irriguardoso, concretizzatosi in un contatto fisico, il medesimo deve essere senz’altro punito con la sanzione prevista dall’art. 36, comma 1 lett. B): per il quantum, considerando la confermata intenzionalità del gesto ma l’assenza di volontaria aggressività nonché la circostanza che, a seguito della stessa, il DG è rimasto comunque in piedi ed ha riportato solo momentaneo dolore, senza alcuna conseguenza fisica, la sanzione inflitta appare meritevole di riduzione, dovendosi pertanto infliggere al sanzionato la squalifica fino al 26.10.2025.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e riduce la sanzione inflitta al Benucci, comminando al medesimo la squalifica sino al 26.10.2025, con restituzione della tassa di reclamo.

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