C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Gara Piandisco – Olmoponte Arezzo Santa Firmina (1-2) del 22/02/2025. Campionato U17 Provinciali. In C.U. n.36 del 26/2/2025 C.P. Arezzo.

Gara Piandisco – Olmoponte Arezzo Santa Firmina (1-2) del 22/02/2025. Campionato U17 Provinciali. In C.U. n.36 del 26/2/2025 C.P. Arezzo.

Reclama la società Pian di Sco avverso la squalifica per quattro gare effettive del calciatore Mariani Pietro “Per aver rivolto frase offensiva nei confronti del D.G.”. La società contesta l’offensività della frase proferita dal proprio tesserato il quale si è limitato a contestare una decisione tecnica dicendo: “hai sbagliato anche questa”. La reclamante ritiene che nella frase descritta non vi sia alcuna offensività e quindi chiede una riduzione della squalifica. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la frase che il calciatore gli ha rivolto e specifica che, per la stessa, si è limitato ad un richiamo verbale. L’espulsione è invece avvenuta per altra frase che riveste chiaramente un contenuto offensivo. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Quanto riportato dall’arbitro nelle due relazioni appare chiaro e inequivocabile. La frase proferita dal calciatore, che viene riportata dalla reclamante, è stata oggetto di un richiamo, così come chiaramente riportato dal D.G., ma quella per la quale è scattata l’espulsione è stata ben altra e questo la difesa omette di riportarlo. Ad abundatiam questo Giudice rileva che la prima frase, quella per la quale non c’è contestazione, riveste comunque un carattere irriguardoso, pertanto la sanzione, che codicisticamente, accomuna le frasi irriguardose a quelle offensive, sarebbe stata la stessa e il primo Giudice non ha fatto altro, in termini di quantificazione, che applicare il minimo edittale. Infine, il Collegio rileva che il calciatore Mariani Pietro non rivestiva la qualifica di capitano, pertanto non era titolato ad interloquire con l’arbitro, ovviamente nei modi e termini corretti e rispettosi del ruolo di quest’ultimo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it