C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 29/05/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il signor Samuele Argenti all’epoca dei fatti dirigente della ASD Nuova Polispostiva Popolare Cep: – ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS per avere il medesimo in data 1\12\2024 dopo la gara Marciana vs Polisportiva Cep, pubblicato sui social (Instagram) una “storia” in cui sono “taggati” altra società ed un calciatore, storia nella quale vengono riportate frasi criptiche dal contenuto minaccioso.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il signor Samuele Argenti all’epoca dei fatti dirigente della ASD Nuova Polispostiva Popolare Cep: - ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS per avere il medesimo in data 1\12\2024 dopo la gara Marciana vs Polisportiva Cep, pubblicato sui social (Instagram) una “storia” in cui sono “taggati” altra società ed un calciatore, storia nella quale vengono riportate frasi criptiche dal contenuto minaccioso.

Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 23 maggio 2025 per cui constata la presenza di: Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Nessuno è comparso per il dirigente deferito Samuele Argenti Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento. La rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportata ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, ritiene provati i fatti oggetto di giudizio e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: Due mesi di inibizione al signor Samuele Argenti. Il Tribunale esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di accogliere il deferimento. L’indagine svolta dalla Procura appare approfondita ed esente da censure. La violazione del CGS è del resto documentale ed il contenuto delle frasi pubblicate sui social, seppur non particolarmente grave, ha, in effetti, una connotazione intimidatoria che costituisce indubbiamente un comportamento non esente da censure che viola quei principi di lealtà tutelati dalla norma richiamata nell’atto di deferimento.

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni: Al signor Samuele Argenti all’epoca dei fatti dirigente della ASD Nuova Polisportiva Popolare Cep la inibizione di mesi due. Dichiara chiuso il procedimento.

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