C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 29/05/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società Aquila Montevarchi 1902 : – A titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 per atti e comportamenti posti in essere dal signor E.V., all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società deferita, per violazione dell’art. 4 co. 1 CGS “ per avere lo stesso nel corso della gara Vivaltotevere sansepolcro vs Aquila Montevarchi, disputata il 20\5\2024 e valevole per il torneo Coppa Primavera Allievi B under 16, colpito con uno sputo alla spalla il DRG”.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società Aquila Montevarchi 1902 : - A titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 per atti e comportamenti posti in essere dal signor E.V., all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società deferita, per violazione dell’art. 4 co. 1 CGS “ per avere lo stesso nel corso della gara Vivaltotevere sansepolcro vs Aquila Montevarchi, disputata il 20\5\2024 e valevole per il torneo Coppa Primavera Allievi B under 16, colpito con uno sputo alla spalla il DRG”.
Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 23 maggio 2025 per cui constata la presenza di: Avv. Fabio Giotti in rappresentanza della società Aquila Montevarchi 1902 come da procura in calce alla memoria depositata ritualmente. Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento. La rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportata ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, ritiene provati i fatti oggetto di giudizio e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - Aquila Montevarchi 1902 ammenda € 500,00 Prende la parola il legale della società deferita, il quale richiamandosi alla memoria depositata, insiste nella eccezione preliminare di violazione del principio del ne bis in idem ,chiedendo dichiararsi il non luogo a procedere e respingere il deferimento. Argomenta in proposito che la vicenda di cui trattasi, trae origine da una squalifica inizialmente comminata, per il medesimo fatto, ad altro calciatore tesserato per l’Aquila Montevarchi (Lion Malaj), il quale aveva impugnato la decisione del GS Regionale, peraltro tardivamente facendo in tal modo diventare definitiva la sanzione irrogata. La decisione del G.S. Regionale, oltre alla squalifica al calciatore prevedeva anche la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 35 comma 7 CGS. Tuttavia, a seguito di una dichiarazione confessoria del calciatore E.V., che scagionava il compagno condannato in via definitiva, su iniziativa del calciatore Malaj, si svolgeva giudizio di revisione avanti alla Corte d’Appello Federale. Con tale giudizio si revocava la decisione del G.S. Regionale e della Corte d’Appello Territoriale, prosciogliendo il calciatore inizialmente condannato e rinviando gli atti alla Procura Federale per il deferimento del calciatore reo confesso. Veniva pertanto deferito dalla Procura il calciatore E.V. reo confesso dell’episodio dello sputo, e la società di appartenenza Aquila Montevarchi per responsabilità oggettiva. Il calciatore E.V. procedeva al patteggiamento ex art. 126 CGS per quanto lo riguardava, rimanendo il deferimento alla società di cui all’odierno giudizio. Eccepisce quindi la difesa del Montevarchi che vi sarebbe un duplicato di giudizio, in quanto la società Aquila Montevarchi nel precedente giudizio avanti al G.S. Regionale, sarebbe stata oggetto di sanzione amministrativa così come previsto dall’art. 35 comma 7 del CGS. Non avendo l’Aquila Montevarchi impugnato la decisione originaria nei confronti del Malaj, poi divenuta definitiva, ma infine revocata in toto nel giudizio di revisione, sarebbe rimasta nei suoi confronti la misura della sanzione amministrativa di cui all’art. 35 comma 7 e il giudizio odierno relativo al medesimo fatto storico (lo sputo al DG) e commesso da un altro tesserato della medesima società violerebbe quindi il principio generale del ne bis in idem. A tal proposito cita alcuni precedenti giurisprudenziali, e produce una recentissima pronuncia del Tribunale Federale Nazionale riguardante la medesima Aquila Montevarchi. In replica, la Procura eccepisce come non possa invocarsi tale violazione processuale in quanto nel giudizio di revisione la Corte d’Appello Federale ha revocato in toto la decisione del G.S. Regionale e, quindi, anche la conseguente pronuncia per la sanzione amministrativa di cui all’art. 35 comma 7, pertanto l’attuale giudizio è da ritenersi autonomo e indipendente rispetto al precedente e la sanzione di cui all’art. 35 comma 7 non più esistente. Nulla osta pertanto alla irrogazione della sanzione richiesta nel presente procedimento a titolo di responsabilità oggettiva. Il Tribunale udite le parti ed esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di accogliere il deferimento. La eccezione sollevata dalla difesa dell’Aquila Montevarchi è interessante e suggestiva, tuttavia è indubitabile come la Corte d’Appello Federale, nell’accogliere la domanda di revisione del calciatore Malaj, abbia revocato, annullandola, la decisione del G.S. Regionale, non rilevando il fatto che l’impugnazione sia stata effettuata dal solo calciatore Malaj. Il pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 35 comma 7, se effettuata e nella misura eventualmente indicata dall’organo amministrativo, evidentemente potrà essere oggetto di ripetizione, ma non può costituire un precedente ostativo all’accoglimento del presente deferimento, per violazione del principio del ne bis in idem. Stante la gravità della violazione del calciatore reo confesso (che si ricorda ha patteggiato direttamente con la Procura ex art. 126 CGS), si ritiene l’Aquila Montevarchi 1902 responsabile oggettivamente ex art. 6 comma 2 CGS e congrua la sanzione richiesta dalla Procura.
P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni: Alla Aquila Montevarchi 1902 ammenda di € 500,00 Dichiara chiuso il procedimento.
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