C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 29/05/2025 – Delibera – Reclamo proposto dal Signor Antonio Faellini, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Filippo Faellini, calciatore, reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al CU n. 61 del G.S di Firenze del 23.4.2025 di squalifica fino al 23.5.2027 comminata a quest’ultimo che, espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica, lanciava con le mani, volontariamente e con forza, il pallone da una distanza di circa 2 mt. in direzione del DG raggiunto al volto, provocandogli lieve e momentaneo dolore. Accompagnava tale gesto con frase offensiva. La sanzione inflitta è stata considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Reclamo proposto dal Signor Antonio Faellini, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Filippo Faellini, calciatore, reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al CU n. 61 del G.S di Firenze del 23.4.2025 di squalifica fino al 23.5.2027 comminata a quest’ultimo che, espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica, lanciava con le mani, volontariamente e con forza, il pallone da una distanza di circa 2 mt. in direzione del DG raggiunto al volto, provocandogli lieve e momentaneo dolore. Accompagnava tale gesto con frase offensiva. La sanzione inflitta è stata considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Il reclamante domanda la riduzione della sanzione inflitta invocando una squalifica soltanto fino al 30.6.2025 o in misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, dovendosi la condotta del calciatore sanzionato, a parere del reclamante (che sul punto richiama alcuni precedenti giurisprudenziali), inquadrarsi nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 1 lett. B) CGS quale condotta gravemente irriguardosa ai danni del DG, piuttosto che condotta violenta ex art. 35 CGS. La violenza non emergerebbe infatti né dal rapporto arbitrale, né da altri gesti posti in essere dal calciatore diretti a procurare lesioni personali, essendosi egli limitato, sempre a parere del reclamante, a voler inviare, sia pure volontariamente e con forza, il pallone nella direzione dell’Arbitro. La sanzione inflitta, inoltre, sarebbe eccessiva e contraria al principio rieducativo che dovrebbe caratterizzare tutto l’ordinamento giuridico, non in ultimo quello sportivo, soprattutto con riferimento ad un minore di anni 16 quale soggetto ancora in formazione ed alla ricerca della propria identità, non potendo limitarsi la stessa ad avere una mera funzione afflittiva, tale da comportare unicamente l’allontanamento definitivo del calciatore dal mondo calcistico. Il reclamante non ha fatto richiesta di essere udito. Il reclamo non merita accoglimento. Questa Corte non ha ritenuto di inoltrare all’Arbitro il dispiegato reclamo per un suo supplemento in quanto il reclamante non contesta lo svolgersi dei fatti ma soltanto il loro inquadramento giuridico. La condotta del Faellini, quindi, per come puntualmente descritta nel referto arbitrale, deve essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 35, comma 1 CGS quale condotta violenta ai danni del DG in quanto “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara”. Il calciatore, infatti, nel lanciare il pallone che aveva fra le mani, volontariamente e con forza, in direzione dell’arbitro, peraltro da una distanza ravvicinata (due metri), con l’intenzione di colpirlo in volto (“chiaramente mirando a colpirmi al volto” si riporta nel referto arbitrale) ha posto in essere un gesto intenzionalmente diretto a produrre una lesione personale alla figura arbitrale, accompagnato altresì da frase certamente ingiuriosa rivolta ai suoi danni. Ciò detto, sottolineando la deprecabile condotta del calciatore sanzionato non connotata dai necessari valori che dovrebbero caratterizzare il gioco del calcio ed il necessario rispetto della figura arbitrale, con riferimento al quantum, la sanzione inflitta appare pienamente proporzionata ai fatti per come emersi dal referto arbitrale, prevedendo l’invocato art. 35, comma 1 CGS la sanzione, nel suo minimo edittale, della squalifica per anni 2, cui deve aggiungersi un ulteriore mese di squalifica per la condotta ingiuriosa parimenti tenuta dal Faellini ai danni del DG.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta della squalifica fino al 23.5.2027 al calciatore Filippo Faellini, con addebito della tassa di reclamo.

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