C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 29/05/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Tau Calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico dell’allenatore Marco Vannini, squalificato fino al 22.6.2025 (CU n. 81 del 8.5.2025)

Reclamo proposto dalla Società Tau Calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico dell’allenatore Marco Vannini, squalificato fino al 22.6.2025 (CU n. 81 del 8.5.2025)

L’allenatore della Società reclamante ha subito la sanzione oggi impugnata (squalifica fino al 22.6.2025) in quanto “entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frase offensiva”. Si legge nel referto gara, che al 38° minuto del secondo tempo, il Signor Vannini Marco a seguito di una sostituzione di un proprio giocatore “chiamata” dal dirigente addetto, urlava entrando sul terreno di gioco, proferendo le parole “No, ora no cazzo! Ora no. Ma cazzo, non capisci nulla, ora no” rivolte al D.G. Con reclamo proposto tempestivamente, la società Tau Calcio avversa la ricostruzione dei fatti addebitati al tesserato, asserendo che nessuna frase sia stata rivolta al D.G.. Il Vannini si sarebbe rivolto direttamente al proprio dirigente accompagnatore Simone Della Bidia, colpevole di aver segnalato affrettatamente una sostituzione, una volta appreso dal D.G. che la sostituzione incriminata era stata ormai annotata e non poteva essere revocata. Con supplemento reso su richiesta della Corte, il D.G. conferma i fatti come riportati in referto gara, evidenziando di aver udito perfettamente le parole dell’allenatore trovandosi nelle vicinanze dello stesso, rivolte al proprio indirizzo. Come noto, le annotazioni e le verbalizzazioni riportate dal D.G. nei documenti ufficiali di gara, godono di fede privilegiata rispetto a qualsiasi altra asserzione ed a difformi deduzioni di parte. Per quanto dunque lo stesso supplemento non restituisca dettagli o chiarimenti rispetto ai fatti, che non siano già deducibili dal referto gara, questa Corte non può che prendere atto della assoluta certezza che il D.G. esprime rispetto al destinatario delle frasi incriminate. Atteso quanto sopra, e ritenuta assolutamente proporzionata la sanzione comminata da G.S.T rispetto alla condotta del Sig. Vannini, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

la C.S.A.T. si respinge il reclamo proposto. Trattenuta la tassa.

 

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