C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 12/06/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Olmoponte in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Arezzo a carico di Lunghini Francesco, squalificato fino al 28/6/2025. (C.U. 52 del 28/5/2025).
Reclamo proposto dalla società Olmoponte in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Arezzo a carico di Lunghini Francesco, squalificato fino al 28/6/2025. (C.U. 52 del 28/5/2025).
La società Olmoponte impugna il provvedimento di squalifica per 1(uno) mese inflitto dal G.S.di Arezzo al calciatore Francesco Lunghini, con la seguente motivazione: “Per aver rivolto al DG espressione offensiva” La reclamante chiede la riforma del provvedimento impugnato, poiché l’espressione irriguardosa pronunciata dal calciatore aveva come destinatario un compagno di squadra e non il direttore di gara. La Corte, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, decide di rigettare il reclamo. Gli assunti difensivi di parte reclamante sono infondati: sia il rapporto di gara che il supplemento di rapporto arbitrale, unici mezzi di prova nel caso di specie utilizzabili a mente dell’art. 61 CGS, confermano, con chiarezza e precisione, che l’espressione irriguardosa pronunciata dal calciatore avesse come obbiettivo il direttore di gara e non un compagno di squadra, avendo tra l’altro il Lunghini pronunciato tale espressione dopo la notifica del provvedimento di espulsione e con modalità tali (“si girava verso di me..”) che non lasciano margine di dubbio nell’interprete su chi fosse l’effettivo soggetto destinatario della condotta.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla soc. Olomoponte; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.
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