C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 95 del 26/06/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: – Matteo Laurindi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD S. Banti Bareberino fino al 30\6\2024 e tesserato all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 4 par.. 1 Regolamento FIFA sullo stato e tesseramento dei calciatori, nonché dell’art. 1 co. 5 dello Statuto FIGC; nonché della violazione degli artt. 4 co. 1 e 26 del CGS, per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Il signor Laurindi in particolare, ha lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzi ambulanza – Andrea Santini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD S. Banti Bareberino fino al 30\6\2024 e tesserato all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 4 par.. 1 Regolamento FIFA sullo stato e tesseramento dei calciatori, nonché dell’art. 1 co. 5 dello Statuto FIGC; nonché della violazione degli artt. 4 co. 1 e 26 del CGS, per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato quale promotore del tifo organizzato della ASD S. Banti Barberino ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Nel corso dei tafferugli, in particolare, i sostenitori della squadra ASD S Banti Barberino hanno lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha ripostato lesioni personali giudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzo di ambulanza; – Giovanni Mele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S. Piero a Sieve ASD, della violazione degli artt. 4 co. 1, e 26 CGS per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Nel corso dei tafferugli, in particolare, i sostenitori della squadra ASD S Banti Barberino hanno lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha riportato lesioni personali giudacate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzo di ambulanza; – La società ASD Reconquista ai sensi dell’art. 26 co. 1 CGS per la condotta dei propri sostenitori consistente nell’avere gli stessi, in occasione della gara ASD Reconquista vs ASD S. Banti Barberino del 27 ottobre 2024 (seconda cat. Girone D), lanciato fumogeni e torce all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD S. Banti Barbenrino, originando disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara;; – La S. Piero a Sieve ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai senso dell’art. 6 co. 2 CGS per quanto addebitato al proprio tesserato Giovanni Miele.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: - Matteo Laurindi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD S. Banti Bareberino fino al 30\6\2024 e tesserato all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 4 par.. 1 Regolamento FIFA sullo stato e tesseramento dei calciatori, nonché dell’art. 1 co. 5 dello Statuto FIGC; nonché della violazione degli artt. 4 co. 1 e 26 del CGS, per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Il signor Laurindi in particolare, ha lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzi ambulanza - Andrea Santini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD S. Banti Bareberino fino al 30\6\2024 e tesserato all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 4 par.. 1 Regolamento FIFA sullo stato e tesseramento dei calciatori, nonché dell’art. 1 co. 5 dello Statuto FIGC; nonché della violazione degli artt. 4 co. 1 e 26 del CGS, per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato quale promotore del tifo organizzato della ASD S. Banti Barberino ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Nel corso dei tafferugli, in particolare, i sostenitori della squadra ASD S Banti Barberino hanno lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha ripostato lesioni personali giudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzo di ambulanza; - Giovanni Mele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S. Piero a Sieve ASD, della violazione degli artt. 4 co. 1, e 26 CGS per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Nel corso dei tafferugli, in particolare, i sostenitori della squadra ASD S Banti Barberino hanno lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha riportato lesioni personali giudacate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzo di ambulanza; - La società ASD Reconquista ai sensi dell’art. 26 co. 1 CGS per la condotta dei propri sostenitori consistente nell’avere gli stessi, in occasione della gara ASD Reconquista vs ASD S. Banti Barberino del 27 ottobre 2024 (seconda cat. Girone D), lanciato fumogeni e torce all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD S. Banti Barbenrino, originando disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara;; - La S. Piero a Sieve ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai senso dell’art. 6 co. 2 CGS per quanto addebitato al proprio tesserato Giovanni Miele.
Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 20 giugno 2025 per cui constata la presenza di: Avv. Pietro Olianti difensore del calciatore Matteo Laurindi. Oggi assente; Andrea Santini assistito dall’Avv. Marco Mazzanti; Giovanni Mele assistito dall’Avv. Marco Fortunati in sostituzione dell’Avv. Simone Bonaldi; Il signor Alessio Azzini in rappresentanza della ASD San Piero a Sieve in qualità di presidente; Avv. Matteo Orlandini quale difensore della ASD Reconquista; Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento. Preliminarmente la rappresentante della Procura e l’Avv. Orlandini comunicano al Tribunale di aver raggiunto un accordo per il patteggiamento ai sensi dell’art 127 CGS, con l’irrogazione di una sanzione base pari ad € 800,00 ridotta di un terzo in virtù dell’articolo richiamato ad € 534,00. Il Tribunale accetta il patteggiamento e quindi provvede come da dispositivo che verrà emesso al termine del dibattimento relativo agli altri soggetti deferiti. La rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportata ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, nonché richiamando quanto emerso dalle indagini svolte dei Carabinieri intervenuti sul luogo degli incidenti, ritiene provati i fatti oggetto di giudizio e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: Giovanni Mele anni 1 di qualifica Matteo Laurindi anni 3 di squalifica Andrea Santini anni 3 di squalifica ASD San Piero a Sieve ammenda di € 200,00 Prende la parola il difensore del signor Giovanni Mele il quale asserisce che il suo assistito è in realtà una vittima essendo rimasto ferito da un grosso petardo nell’ambito dei tafferugli verificatisi prima della partita Reconquista vs Banti Barberino, non rinvenendosi negli atti e testimonianza alcun riferimento ad una attività commissiva ed una partecipazione attiva, chiarisce che il provvedimento amministrativo DASPO a cui è stato sottoposto il signor Mele da parte dell’Autorità Amministrativa non è stato impugnato al TAR per ragioni di opportunità e convenienza dati i costi che una tale impugnazione avrebbe comportato, chiede pertanto il proscioglimento. Prende quindi la parola il difensore del calciatore Laurindi, sottolinea come il medesimo non sia stato individuato come colui che ha lanciato l’ordigno e che al signor Laurindi non sono stati attribuiti fatti specifici che abbiano rilevanza penale o disciplinare. Chiede pertanto in tesi il proscioglimento, in ipotesi irrogarsi una sanzione attenuata in ragione della giovane età e per la mancanza di precedenti disciplinari rilevanti, chiedendo eventualmente la sospensione condizionale della sanzione. Relativamente alla mancata impugnazione del DASPO condivide le ragioni di opportunità e convenienza già spese dall’altro difensore. Prende quindi la parola il difensore di Andrea Santini, il quale fa presente come l’individuazione del medesimo sia stata dettata dall’indicazione del presidente del Banti Barberino che indicava nel Santini come il promotore del tifo della squadra. Sottolinea come non vi sia prova alcuna di una sua partecipazione diretta ai fatti violenti ed alla commissione di atti specifici. La ricostruzione dei Carabinieri (da cui prende le mosse il deferimento) è avvenuta a posteriori dai militari dell’Arma, intervenuti quando i fatti più gravi erano già terminati. Chiede pertanto in tesi il proscioglimento ed in ipotesi una sanzione attenuata con sospensione condizionale. Per quanto attiene alla mancata impugnazione del provvedimento di DASPO svolge le medesime considerazioni dei precedenti difensori. Prende infine la parola il Presidente del San Piero a Sieve il quale, non entrando nel merito dei fatti e dei tafferugli, evidenzia la totale estraneità della società da lui presieduta ai medesimi, e la non applicabilità nel caso di specie del principio della responsabilità oggettiva, non essendo possibile rispondere di fatti commessi da un proprio tesserato (il Mele) in un contesto diverso da quello in cui opera la società e in un ambito sul quale la società non potrebbe svolgere alcun controllo. Cita in proposito alcuni precedenti giurisprudenziali. Rileva il Tribunale come i fatti di cui si discute siano abbastanza gravi, ma le prove addotte a supporto del deferimento non siano così univoche e concordanti da eliminare i dubbi che sorgono in ordine al reale svolgimento dei fatti stessi e dallo specifico coinvolgimento dei vari soggetti deferiti. Esaminiamo le singole posizioni: Giovanni Mele spettatore di una partita tra due squadre per le quali lui non è tesserato, non vi è prova che abbia commesso alcunché di illecito, nessuno lo indica o lo individua come promotore o partecipante ai tafferugli. L’unica certezza è che sia rimasto ferito dallo scoppio di un grosso petardo. In buona sostanza è sicuramente una vittima, ma certo non si può affermare alla luce delle carte che egli abbia partecipato ad episodi commissivi, va quindi prosciolto da ogni addebito. Di conseguenza va prosciolta anche la società San Piero a Sieve ASD per la quale risultava tesserato Peraltro, a parere di questo Tribunale, nei confronti di detta società non sarebbe stata applicabile la responsabilità oggettiva, così come correttamente sostenuto dal Presidente nel corso del dibattimento, il concetto di responsabilità oggettiva non è applicabile tout court solo per il fatto che un soggetto, indicato come responsabile diretto di violazioni disciplinari, sia per avventura tesserato per una società di calcio. Il contesto determina la possibilità di applicazione del principio, è necessario che i fatti avvengano in un ambito sul quale la società di appartenenza del tesserato abbia la responsabilità ed il controllo. Tutto ciò non si ravviene nel caso in esame laddove i tafferugli sono avvenuti tra tifoserie di squadre terze ed il signor Mele era presente in qualità di spettatore. Passando alle posizioni degli altri calciatori, si può dire invece che in atti si trovano riscontri, almeno parziali, delle violazioni per le quali sono stati deferiti. In particolare per quanto riguarda il calciatore Matteo Laurindi, egli viene individuato da almeno un paio di testimoni come colui che aveva lanciato almeno un fumogeno verso i tifosi avversari, e, del resto, lo stesso Laurindi ammette la circostanza interrogato in proposito, non vi è però prova che sia lui l’autore del lancio del grosso petardo (definito bomba carta) che ha provocato danni all’impianto sportivo e il ferimento del Mele. Per tali ragioni il Santini risulta meritevole di severa sanzione anche se in misura attenuta rispetto alla richiesta della Procura Federale. Per quanto riguarda il Santini, seppure non si rinvengano prove dirette sulla sua partecipazione al lancio dei fumogeni o del grosso petardo, appare certo il suo coinvolgimento come “capo tifoso” ed organizzatore della trasferta, e coordinatore dei cori e “sfottò” che hanno, con tutta probabilità, dato il via ai tafferugli poi culminati negli episodi gravi che, alla fine, hanno indotto alle forza dell’ordine di intimare al Direttore di Gara la chiusura anticipata dell’incontro, e che hanno portato al ferimento di un tifoso. Il comportamento del Santini quindi è meritevole di sanzione seppur ridotta in relazione alle richieste della Procura Federale. Infine non vi è norma nel CGS che preveda la sospensione condizionale delle sanzioni per cui le richieste delle difese in proposito non possono essere accolte.
P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni: - al signor Matteo Laurindi anni uno di squalifica; - al signor Andrea Santini sei mesi di squalifica; - alla ASD Reconquista € 534,00 di ammenda in virtù del patteggiamento ex art. 127 CGS; - proscioglie il signor Giovanni Mele nonché la ASD San Piero a Sieve. Dichiara chiuso il procedimento.
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