C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 2 del 07/07/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: Eddy Josue CISNEROS REYES, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Calcistica Popolare Trebesto, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Trebesto – S. Lorenzo del 16.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, colpito con un pugno allo zigomo il sig. Gianluca Serafini, calciatore tesserato per la ASD S. Lorenzo Calcio, ed ancora per avere colpito al volto il sig. Francesco Pellegrini, anch’egli calciatore tesserato per la ASD S. Lorenzo Calcio, provocandogli una infrazione delle ossa nasali; La società ASD CALCISTICA POPOLARE TREBESTO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Eddy Josue Cisneros Reyes così descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: Eddy Josue CISNEROS REYES, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Calcistica Popolare Trebesto, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Trebesto - S. Lorenzo del 16.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, colpito con un pugno allo zigomo il sig. Gianluca Serafini, calciatore tesserato per la ASD S. Lorenzo Calcio, ed ancora per avere colpito al volto il sig. Francesco Pellegrini, anch'egli calciatore tesserato per la ASD S. Lorenzo Calcio, provocandogli una infrazione delle ossa nasali; La società ASD CALCISTICA POPOLARE TREBESTO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Eddy Josue Cisneros Reyes così descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l'udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 27 giugno 2025 per cui constata la presenza di: Avv. Luca Ulivi come da mandato in atti per entrambi i deferiti, i quali non sono personalmente presenti.

Il Sostituto Procuratore Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento. Preliminarmente la rappresentante della Procura e l’Avv. Ulivi fanno presente di aver raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 127 CGS e depositano l’atto di patteggiamento relativo, con pena base ammenda di € 800, ridotta di un terzo per il rito ad € 534,00. Il Tribunale, dopo breve camera di consiglio, approva il patteggiamento e delibera come da successivo dispositivo. Viene introdotto ilo dibattimento la rappresentante della Procura chiede la conferma dell’atto di incolpazione risultando ampiamente provati i fatti violenti ascritti al tesserato Cisneros, chiede irrogarsi al medesimo la inibizione di anni uno. Il difensore non contesta i fatti così come accertati dalle indagini della Procura, tuttavia ritiene eccessiva la richiesta della Procura e chiede che venga inflitto il minimo edittale. Il tribunale rileva che i fatti di cui viene incolpato il tesserato della società Trebesto, signor Cisneros, non sono in discussione essendo stati accertati e, del resto, nemmeno contestati. Rileva come i fatti siano gravi e con notevoli conseguenze fisiche per i calciatori colpiti dal Cisneros, entrambi portati al presidio ospedaliero hanno avuto documentali e gravi conseguenze fisiche con prognosi non banali. La sanzione conseguentemente deve essere commisurata alla gravità dei fatti e la richiesta della Procura appare congrua e condivisibile.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni: alla società ASD Popolare Trebesto l’ammenda di € 534,00 come da atto di patteggiamento ex art. 127 CGS al signor Eddy Josue Cisneros Reyes l’inibizione di anni uno Dichiara chiuso il procedimento.

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