C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 6 del 28/07/2025 – Delibera – Gara del 16.6.2025 fra Olimpia Pistoiese SSD a r.l. (ospitante) vs GS Pietà 2004 (ospitata), disputata in Viaccia (PO), via Valdingole 29, Stadio Comunale Ribelli, risultato 3-6
Gara del 16.6.2025 fra Olimpia Pistoiese SSD a r.l. (ospitante) vs GS Pietà 2004 (ospitata), disputata in Viaccia (PO), via Valdingole 29, Stadio Comunale Ribelli, risultato 3-6
La società Olimpia Pistoiese SSD a r.l. reclama avverso le seguenti sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale – Delegazione Provinciale di Pistoia di cui al CU n. 51 del 25.6.2025: ai seguenti calciatori: a) Volpe Giovanni, squalifica fino al 31.12.2025 in quanto, espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco, si avvicinava al DG, lo offendeva ripetutamente e, nel contempo, lo minacciava, simulando di colpirlo con uno schiaffo al viso. b) Giovannelli Jacopo, squalifica fino al 31.07.2025 per condotta irriguardosa nei confronti del DG. c) Lombardi Mirko, squalifica fino al 31.07.2025 per condotta irriguardosa nei confronti del DG in occasione dell’espulsione. d) Bejuici Giovanni, squalifica fino al 30.06.2027 in quanto espulso per offese al DG, alla notifica prendeva in mano il pallone e da distanza ravvicinata lo calciava violentemente contro lo stesso colpendolo all’altezza del polpaccio provocandogli forte e immediato dolore. Di poi, reiterando le offese, minacciava il DG e tentava di aggredirlo nuovamente non riuscendoci solo grazie al fattivo intervento di alcuni compagni. al seguente dirigente: - Schiariti Riccardo, squalifica fino al 31.10.2025 in quanto, a seguito di una decisione tecnica del DG, si avvicinava allo stesso e lo offendeva reiteratamente. Di poi, in segno di protesta si rifiutava di uscire dal terreno di gioco. Reiterava il suo contegno fino alla sospensione della gara da parte del DG. alla società reclamante, ai sensi dell’art. 10 del C.G.S., ritenuta responsabile dei fatti di cui in epigrafe che hanno causato la sospensione anticipata della gara: 1. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3 2. l’ammenda di euro 250,00 3. la penalizzazione di 1 punto in classifica. Ai sensi dell’art. 35 ultimo comma C.G.S. le sanzioni inflitte sono state considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi. Il reclamo si fonda su una diversa ricostruzione della dinamica dei fatti accaduti: in particolare, si contesta che le offese pronunciate dai calciatori Giovannelli e Lombardi nonché dal dirigente Schiariti fossero dirette al DG, così come si rileva che il pallone lanciato dal calciatore Bejuci non fosse diretto in direzione dell’arbitro, essendosi trattato piuttosto di un moto impulsivo finalizzato soltanto a scagliare lo stesso fuoricampo. Si deduce altresì un travisamento degli eventi con conseguente sproporzionalità delle sanzioni inflitte, non essendosi verificate condotte violente o antisportive gravi tali da giustificare squalifiche così di lunga durata. Per i suddetti motivi, se ne chiede l’annullamento o la riduzione, chiedendo in via istruttoria l’escussione dei testimoni indicati in reclamo. Con riferimento alla sanzione inflitta alla società, si deduce l’errata applicazione dell’art. 10 CGS presupponente comportamenti tali da alterare il regolare svolgimento della gara o ledere valori fondamentali dell’ordinamento sportivo, presupposti secondo la reclamante non sussistenti nel caso di specie. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, esente da censure, il DG descrive analiticamente la condotta di ciascuno dei calciatori sanzionati, dettagliando i singoli comportamenti ed indicando testualmente le frasi irriguardose ed offensive dagli stessi pronunciate. Analogamente procede con riferimento al dirigente Schiariti. Questa Corte, per un supplemento istruttorio, ha anche inoltrato all’Arbitro il dispiegato reclamo e quest’ultimo, nel supplemento, oltre a confermare tutto quanto già indicato nel referto, precisa di non avere dubbio circa il fatto che le offese pronunciate ai suoi danni dai calciatori sanzionati e dal dirigente fossero a lui rivolte, avendole udite con chiarezza, trovandosi a breve distanza da loro (circa un metro dal Giovannelli e dal Lombardi, circa 50 cm dallo Schiariti e dal Volpe ed a 30 cm dal Bejuci). Precisa altresì il DG di aver sospeso la partita al 35° del 2T in quanto trovatosi a temere seriamente per la propria incolumità, avendo già poco prima patito un atto violento, seguito da ulteriori atteggiamenti minacciosi e intimidatori di altri calciatori dell’Olimpia Pistoiese, “il tutto nel totale disinteresse dei dirigenti della stessa società”: aggiunge poi il DG che “al momento della sospensione della gara, nessun calciatore o dirigente della società Olimpia Pistoiese ha nemmeno tentato di fornirmi rassicurazioni sul fatto che si sarebbero prodigati per riportare la calma tra i propri calciatori pur di riprendere il gioco”. Considerata quindi l’estrema chiarezza della ricostruzione fattuale di cui al referto ed al successivo supplemento, cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, i fatti debbono ritenersi pienamente appurati per come indicati negli atti ufficiali, non dovendosi ammettere per ciò le prove per testi richieste da parte reclamante. Con riferimento al quantum delle sanzioni inflitte, perfettamente congrue appaiono quelle comminate ai calciatori Lombardi e Giovannelli, trattandosi di condotta irriguardosa ai danni del DG che merita di essere sanzionata ex art. 36 comma 1, lett. A) CGS, nonché quella inflitta al calciatore Volpe che, espulso per somma di ammonizioni, si permetteva di rientrare in campo, di offendere ripetutamente il DG ed altresì di minacciarlo, per di più simulando un atto violento ai suoi danni. Analogo rilievo di congruità deve essere di poi fatto con riferimento alla sanzione inflitta al dirigente Schiariti, avendo egli posto in essere una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, come tale punibile con mesi 4 di squalifica ex art. 36, comma 2 lett. B) CGS, essendosi egli avvicinato al DG, avendolo offeso reiteratamente ed essendosi rifiutato di uscire dal terreno di gioco, reiterando peraltro detto contegno fino alla sospensione della gara. Infine, deve essere ritenuta appropriata altresì la sanzione inflitta al calciatore Bejuci, essendo la sua condotta pienamente qualificabile quale condotta violenta ex art. 35 CGS punita, nel minimo edittale, con n. 2 anni di squalifica, essendosi trattato di atto intenzionale, diretto a produrre una lesione personale, concretizzatasi in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività tenuta nei confronti dell'ufficiale di gara. Il pallone, infatti, è stato calciato, da breve distanza, proprio nella direzione del DG, quindi con l’evidente volontà di colpirlo, potendo egli, al contrario, calciare lo stesso in altra direzione, gesto questo, quindi, non relegabile, come vorrebbe la difesa della società reclamante, a mero atto di stizza: il tutto accompagnato da reiterate offese e minaccia, azioni peraltro arrestate solo grazie al fattivo intervento dei compagni di squadra. Alla congruità delle sanzioni sopra rilevata, debbono conseguire le ulteriori sanzioni inflitte alla società reclamante ex art. 10 CGS da ritenersi responsabile delle condotte sopra accertate che hanno influito sul regolare svolgimento della partita e che, comunque, ne hanno impedito la regolare effettuazione. Tanto è vero che il DG si è trovato costretto a sospendere la gara al 35° del 2T a causa della situazione venutasi a creare in campo, trovatosi egli a temere seriamente per la propria incolumità, il tutto nel totale disinteresse dei dirigenti della società stessa che nemmeno hanno tentato di rassicurarlo sul fatto che avrebbero loro riportato la calma tra i propri calciatori pur di riprendere il gioco.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma le sanzioni inflitte ai calciatori, al dirigente ed alla società, con addebito della tassa di reclamo.
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