C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 6 del 28/07/2025 – Delibera – Gara Oltrera – Montemurlo Jolly Calcio (2-1) del 21.06.2025. 4° Memorial Ferdinando Pampaloni Categoria Under 17. In C.U. n. 01 del 01 luglio 2025 D.P. Prato.

Gara Oltrera – Montemurlo Jolly Calcio (2-1) del 21.06.2025. 4° Memorial Ferdinando Pampaloni Categoria Under 17. In C.U. n. 01 del 01 luglio 2025 D.P. Prato.

Reclama la Montemurlo Jolly Calcio S.S.D. a R.L. avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per Provincia di Prato: “PROVVEDIMENTI A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2025 INNOCENTI ALESSANDRO – (Montemurlo jolly calcio) Per condotta gravemente irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti del DG. La condotta veniva reiterata anche dopo l’espulsione fino a fine gara. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2027 BRUNI NICCOLO’ – (Montemurlo jolly calcio) A seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria si dirigeva verso il DG spingendolo con forza e colpendolo con uno sputo che lo raggiungeva sulla divisa. Nel contempo lo offendeva e minacciava ripetutamente. Alla notifica dell’espulsione si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e reiterava le offese. SQUALIFICA FINO AL 30.09.2026 CALCAGNINI VITTORIO – (Montemurlo jolly calcio) A seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria si dirigeva verso il DG offendendolo e spingendolo con forza lo faceva arretrare di tre metri. Alla notifica dell’espulsione si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e reiterava le offese. SQUALIFICA FINO AL 15.11.2025 MUCAJ INDRIT – (Montemurlo jolly calcio) Per condotta gravemente ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del DG accompagnata da espressioni blasfeme. Ritardava volutamente l’uscita dal terreno di gioco. SQUALIFICA FINO AL 31.10.2025 DEGLI ESPOSITI NICCOLO’ – (Montemurlo jolly calcio) A gioco fermo colpiva con un pugno sul volto un calciatore avversario ferendolo all’altezza della fronte. SQUALIFICA FINO AL 15.10.2025 CONTI GIULIO – (Montemurlo jolly calcio) Per frase ingiuriosa nei confronti del DG. SQUALIFICA FINO AL 15.10.2025 RAVAGLI MATTEO – (Montemurlo jolly calcio) Per frase ingiuriosa nei confronti del DG.” La Società Reclamante, preliminarmente, fa presente che il fatto scatenante le proteste dei propri calciatori, ovvero la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, si sarebbe verificato, nei minuti di recupero finale della gara e non al 1’ del secondo tempo come invece attestato dal rapporto di gara. Prova ne sia che due dei calciatori sanzionati, segnatamente Bruni e Calcagnini, erano calciatori di riserva e sono subentrati successivamente nel corso del secondo tempo. Per di più - rileva ancora la Reclamante – nel proprio rapporto il D.G. avrebbe del tutto omesso la parte riservata alle sostituzioni (all’uopo produce modello di referto arbitrale al fine di illustrare come e dove dovrebbero essere riportate le sostituzioni). Tali errori ed omissioni – a detta della Reclamante – non rappresenterebbero un mero errore formale irrilevante ai fini del giudizio, in quanto da un lato vanno a compromettere la certezza dei fatti refertati, dall’altro determinano un’illegittima compressione del diritto di difesa, impedendo alla Reclamante di prendere piena cognizione dei fatti addebitati e quindi appunto di difendersi in relazione agli stessi. In ragione delle cennate incertezze nello svolgimento dei fatti, la Società Reclamante ha ritenuto opportuno produrre delle dichiarazioni scritte da parte di una serie di tesserati al fine di chiarire quanto effettivamente accaduto nella gara in esame. Osserva la Reclamante come tali dichiarazioni, non abbiano il fine di formare direttamente il convincimento della Corte, quanto piuttosto di stimolarne un’attività istruttoria così come previsto dall’art. 50 comma 3 C.G.S.. In particolare, viene evidenziato come i dichiaranti affermino che le espulsioni sarebbero tutte avvenute durante la gara, determinando il venir meno del numero legale, e risulterebbe quindi inspiegabile il motivo per il quale la gara non sia stata interrotta. Dopo tali premesse, l’atto di impugnazione, sempre sulla base delle dichiarazioni del Montemurlo Jolly Calcio allegate, prende in esame le posizioni dei singoli tesserati destinatari di sanzione: -per Degli Esposti Niccolò, si evidenzia come nel referto non vi sia alcun riferimento a danni fisici riportati dal calciatore colpito, il quale, se fosse stato effettivamente ferito al sopracciglio, avrebbe verosimilmente subito una copiosa perdita di sangue, cosa che non è avvenuta e quindi si dovrebbe pensare che il leggero taglio alla fronte fosse preesistente; -per Innocenti Alessandro, si fa presente che la condotta dell’allenatore sarebbe stata determinata da una presa di posizione a tutela dei propri calciatori minorenni che sarebbero stati destinatari di parole ed atteggiamenti inappropriati da parte dell’Arbitro; -per Conti Giulio e Ravagli Matteo, si tratterebbe di calciatori sostituiti, pertanto, tale circostanza avrebbe loro impedito di porre in essere, a fine gara, la condotta contestata, in quanto i medesimi, secondo quanto risultante dalle dichiarazioni di parte, in quel momento sarebbero già stati negli spogliatoi. In ogni caso, la Società Montemurlo Jolly Calcio lamenta come l’omissione a referto della lista delle sostituzioni impedisca un pieno diritto di difesa sul punto; -per Mucaj Indrit, si evidenzia come dalle dichiarazioni non emergano i fatti refertati e comunque si fa presente che il calciatore sarebbe stato destinatario di una frase dal tenore irrispettoso pronunciata dal D.G.; -per Bruni Niccolo’ e Calcagnini Vittorio, si osserva come dalle dichiarazioni allegate non risultino le condotte violente refertate o comunque parrebbe trattarsi di fatti di entità molto minore rispetto a quelli descritti dall’arbitro. In ogni caso per i calciatori Mucaj, Bruni e Calcagnini, essendo tutti destinatari di sanzioni a tempo superiori a 4 mesi, si chiede l’applicazione delle misure sanzionatorie alternative così come previste dall’art. 137 comma 2 C.G.S.. La Società Montemurlo Jolly Calcio conclude quindi in via istruttoria affinché venga richiesto al D.G. un supplemento di rapporto ovvero venga convocato personalmente ovvero ancora venga incaricata la Procura Federale per un supplemento di indagine, nel merito chiede l’annullamento delle sanzioni relative ai calciatori Conti Giulio e Ravagli Matteo e la riduzione delle sanzione relativa all’allenatore Innocenti Alessandro, nonché di quelle relative ai calciatori Degli Esposti Niccolò, Mucaj Indrit, Bruni Niccolò e Calcagnini Vittorio, per questi ultimi tre, in particolare, laddove la sanzione rimanga superiore ad otto giornate ovvero a tempo superiore a quattro mesi, chiede l’applicazione delle misure alternative di natura educativa previste dall’art. 137 comma 2 Successivamente la difesa del Montemurlo Jolly Calcio faceva altresì pervenire alla Corte una memoria ai sensi dell’art. 77 comma 2 C.G.S. nella quale evidenziava la novella, sopravvenuta nelle more, la quale aveva introdotto il comma 2 bis dell’art.137 C.G.S. disponendo che le misure alternative di natura educativa dovevano presupporre un’istanza di parte e si dovevano applicare per la metà della sanzione stessa (mentre il testo previgente indicava “fino alla metà della sanzione stessa”). In ragione di ciò la stessa Reclamante allegava alla memoria formali istanze rese dai genitori esercenti la potestà sui calciatori Bruni Calcagnini e Mucaj con la quale si chiedeva appunto l’applicazione delle misure sanzionatorie alternative in conformità del novellato art. 137 comma 2 bis C.G.S.. In ogni caso, non essendo disponibili allo stato precedenti idonei a chiarire la natura e le caratteristiche delle istanze in questione, la stessa Reclamante chiedeva il rinvio dell’udienza ovvero la sospensione del procedimento fino alla pubblicazione delle specifiche modalità rieducative da parte della F.I.G.C. secondo quanto previsto dalla norma, facendo salva l’esecutività delle sanzioni già irrogate dal G.S.T.. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo faceva pervenire un supplemento di rapporto nel quale dava atto che per un mero errore materiale il rapporto di gara era stato fornito in una versione incompleta e, per l’effetto, lo integrava con l’elenco delle sostituzioni effettivamente effettuate. A mezzo di tale supplemento, inoltre, precisa che, a differenza di quanto indicato nel rapporto di gara, la seconda rete dell’Oltrera è avvenuta al 51’ del secondo tempo e non al 1’ del secondo tempo e quindi anche le espulsioni dei calciatori Bruni Niccolò e Calcagnini Vittorio, conseguenti alla concessione del calcio di rigore alla squadra avversaria, sono entrambe avvenute al 51’ del secondo tempo, confermando che i due calciatori erano effettivamente subentrati nel corso del secondo tempo. Conferma inoltre che le espulsioni nei confronti dei calciatori Ravagli Matteo e Conti Giulio sono entrambe avvenute a fine gara, dopo il triplice fischio di chiusura, in quanto i due calciatori pronunciavano frasi offensive all’indirizzo dell’Arbitro prima di rientrare negli spogliatoi, in particolare precisa che il solo Ravagli era stato precedentemente sostituito, mentre il Conti era stato regolarmente in campo fino al termine della gara. Per quanto riguarda il calciatore Degli Esposti Niccolò precisa che con il termine “volto” ha inteso riferirsi genericamente alla parte anteriore della testa e conferma come lo stesso abbia colpito l’avversario con un pugno alla fronte causando tumefazione, gonfiore ed un leggero taglio, precisa che il massaggiatore non è intervenuto in quanto era stato precedentemente espulso. Precisa che l’espulsione dell’allenatore è avvenuta a seguito della protesta di quest’ultimo per un supposto intervento tardivo del D.G. che avrebbe rischiato di mettere in pericolo un suo calciatore. Infine, per i calciatori Mucaj Indrit, Bruni Niccolò e Calcagnini Vittorio conferma integralmente quanto già riportato nel referto di gara. Alla riunione del 18.07.2025 è presente, previa formale richiesta in tal senso in sede di reclamo, la Società Montemurlo Jolly Calcio nella persona di un dirigente e del proprio difensore, entrambi muniti di idonea delega. Preliminarmente il Collegio dà lettura a questi ultimi del supplemento di rapporto fatto pervenire dal D.G. a seguito di specifica richiesta in tal senso formulata nel frattempo dalla Corte. Il difensore osserva come gli evidenti errori contenuti nel referto arbitrale debbano essere valutati ai fini della credibilità complessiva di quanto riportato dall’Arbitro. Inoltre, per il calciatore Degli Esposti chiede venga esclusa l’aggravante prevista dalla norma, precisando come negli atti ufficiali non siano rinvenibili elementi idonei a confermare che il colpo subito dall’avversario abbia prodotto conseguenze fisiche per quest’ultimo. Infine si riporta anche alla memoria depositata e, reiterando la richiesta di applicazione delle misure sanzionatorie alternative in favore dei calciatori interessati, insiste per la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione delle modalità attuative di dette misure alternative, posto anche che tale sospensione non recherebbe pregiudizio stante il periodo di inattività dei campionati. Infine il Dirigente si scusa per quanto accaduto in occasione della gara del 21.06.2025, precisando che trattasi di un gruppo di tesserati che si era sempre comportato in modo corretto e che, pur non negando che qualcosa sia accaduto, non si siano in realtà verificati particolari episodi di violenza. Il Collegio preliminarmente ritiene che non sia necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio, infatti, il supplemento di rapporto già richiesto D.G., unitamente all’originario referto di gara, chiarisce in modo idoneo la dinamica dei fatti in relazione agli addebiti contestati ai vari tesserati. A tal proposito il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione relativa alla violazione e/o compressione del diritto di difesa. Infatti, la Reclamante, già nell’impugnazione, ha potuto prendere posizione ampiamente e compiutamente sui fatti e comportamenti oggetto delle sanzioni reclamate; le carenze presentate dall’originario rapporto di gara riguardano circostanze secondarie, quali il minuto di gara in cui si sono verificati i fatti ovvero la mancanza dell’elenco delle sostituzioni e non precludono la piena cognizione degli eventi, così come refertati dall’Arbitro. Per di più il D.G., a mezzo del supplemento fornito, ha posto rimedio alle originarie carenze ed imprecisioni; in sede di audizione è stata data lettura a parte Reclamante di tale supplemento, pertanto, quest’ultima, laddove avesse voluto, sarebbe stata in condizione di replicare e prendere posizione anche in ordine alle modifiche ed integrazioni effettuate dal D.G.. Le dichiarazioni allegate al reclamo, rese da alcuni tesserati che hanno preso parte alla gara, non sono utilizzabili ai fini del decidere in quanto non previste dal Codice tra i mezzi di prova. D’altra parte, negli atti ufficiali di gara, la descrizione dei fatti relativi agli addebiti contestati è piuttosto chiara e non sono rinvenibili contraddizioni, incongruenze o comunque elementi idonei a porre in dubbio la versione offerta dall’Arbitro che, peraltro, secondo quanto disposto dall’art. 61 comma 1 del C.G.S. assume invece fonte di prova privilegiata. Per quanto riguarda la ricostruzione prospettata dalla Reclamante per i singoli tesserati, la stessa è essenzialmente fondata sulle dichiarazioni allegate al reclamo, che, come già osservato, sono inutilizzabili. Ad ogni modo il D.G. nel supplemento è abbastanza puntuale nel confutare alcune contestazioni che gli sono state mosse, quali quelle relative a frasi dal tenore ingiurioso che avrebbe suppostamente pronunciato all’indirizzo di alcuni giocatori. Anche per quanto riguarda la posizione del Degli Esposti, il D.G. è abbastanza preciso nel ribadire che il colpo inferto all’avversario ha provocato a quest’ultimo un leggero taglio ed è altresì chiaro nella spiegazione del motivo per il quale il calciatore dell’Oltrera non è stato soccorso dopo l’accaduto. Le dissertazioni svolte dalla difesa della Reclamante sulla semantica del termine “volto” piuttosto che “fronte” ovvero quelle relative alla quantità di perdita di sangue appaiono poco convincenti. La refertazione arbitrale è chiara: le conseguenze fisiche subite dal calciatore dell’Oltrera, ancorché non gravi, sono la conseguenza diretta del colpo inferto dal Degli Esposti e deve escludersi che fossero preesistenti. Posto quindi che, ad avviso del Collegio, sotto il profilo dell’an i fatti refertati trovano sostanziale conferma, tuttavia, corre l’obbligo di valutare le sanzioni anche sotto il profilo del quantum. Innanzitutto, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella valutazione della congruità delle squalifiche deve essere considerato il periodo estivo di inattività, pena la violazione del generale principio di afflittività che deve invece connotare le sanzioni previste dall’ordinamento sportivo. Ciò premesso, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte per condotte assimilabili a quelle oggi in esame, il Collegio ritiene che la squalifica dell’Allenatore Innocenti Alessandro debba essere confermata, mentre le squalifiche dei calciatori Mucaj Indrit, Degli Esposti Niccolò, Conti Giulio e Ravagli Matteo, appaiono eccessive e meritano una rimodulazione ovvero devono essere tutte ridotte, secondo quanto precisato nel dispositivo che segue. Per quanto riguarda le squalifiche comminate ai calciatori Mucaj Indrit, Bruni Niccolò e Calcagnini Vittorio, la Reclamante, mediante formale istanza di parte allegata alla memoria ex art.77 comma 2 C.G.S., ha formulato richiesta di applicazione di misure sanzionatorie alternative secondo quanto previsto dall’art. 137 comma 2 bis C.G.S., tuttavia, la medesima Reclamante, sia nella memoria citata che alla riunione del 18.07.2025, poiché allo stato non risultano ancora definite le modalità attuative concrete di tali misure alternative, in attesa di tale regolamentazione chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare per i calciatori interessati. Il Collegio, considerato che, per il combinato disposto degli artt. 110 comma 5 C.G.S. e 38 comma 5 lettera c) Codice CONI, il termine di estinzione del procedimento disciplinare può essere sospeso su istanza dell’incolpato o del proprio difensore accoglie la richiesta di sospensione del Montemurlo Jolly Calcio del procedimento disciplinare nei confronti dei calciatori Bruni Niccolò e Calcagnini Vittorio, ferma l’esecutività delle sanzioni già irrogate dal G.S.T.. Non accoglie invece tale richiesta con riferimento al calciatore Mucaj Indrit, in quanto, per effetto della riduzione disposta in altra parte del presente provvedimento, la squalifica a tempo comminata a quest’ultimo risulta inferiore al limite minimo di 4 mesi previsto dall’art. 137 comma 2 bis C.G.S. per accedere alle misure alternative.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie parzialmente il reclamo e pertanto riduce la squalifica di Mucaj Indrit fino al 20.10.2025 e quella di Degli Esposti Niccolò fino al 15.10.2025, mentre quelle di Conti Giulio e Ravagli Matteo vengono entrambe ridotte fino al 30.09.2025. Conferma invece la squalifica dell’allenatore Innocenti Alessandro. Sospende il procedimento disciplinare nei confronti di Bruni Niccolò e Calcagnini Vittorio, ferma l’esecutività delle squalifiche già irrogate a questi ultimi dal G.S.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it