C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 14 del 04/09/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Vis Pesaro in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Arezzo a carico della società, sanzionata con l’ammenda di Euro 6.000,00. (C.U. n. 3 del 01/08/2025).

Reclamo proposto dalla Società Vis Pesaro in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Arezzo a carico della società, sanzionata con l’ammenda di Euro 6.000,00. (C.U. n. 3 del 01/08/2025).

La Società Vis Pesaro reclama avverso la seguente decisione del G.S: GARE DEL 08/06/2025 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. GARA VIS PESARO-AREZZO del 08/06/2025 Il G.S.T. Visto il referto di gara ed il relativo supplemento; rilevato che dagli atti ufficiali risulta che: il D.G., dopo la fine della partita, mentre si trovava negli spogliatoi intento a compilare le liste, veniva raggiunto da un sostenitore sicuramente riconducibile alla Società Vis Pesaro il quale, entrato senza bussare, dapprima lo insultava ripetutamente facendo riferimento ad episodi accaduti durante la gara in danno del sodalizio marchigiano (in particolare: un rigore dato in favore dell’Arezzo, una presunta posizione di fuorigioco di un giocatore dell’Arezzo non sanzionata) quindi, richiusa a chiave la porta alle sue spalle, manifestava intenti lesivi nei confronti del medesimo; il D.G., intuendo la mal parata, cercava di non farsi raggiungere, provando a chiudere la seconda porta interna dello spogliatoio (questa non munita di chiavi), che però l’aggressore, con la forza, riusciva ad aprire; - quest’ultimo, una volta raggiunto il D.G., iniziava a picchiarlo dapprima sferrandogli un cazzotto in faccia all’altezza dello zigomo sinistro, che gli provocava grande dolore e lo rendeva frastornato, quindi gli bloccava le mani, per non farlo muovere, e a questo punto gli dava un violento morso nella zona clavicolare, stringendo con forza i denti; - dopo averlo fatto cadere a terra, l’aggressore iniziava a sferrare violenti calci, colpendo il D.G. nella zona delle costole e -non pago- afferrava una sedia di plastica che era al suo fianco e lo colpiva con violenza tra la schiena e il cranio, fino a spaccare la suppellettile; - infine, alzava di forza il D.G. da terra, facendogli sbattere la testa contro il muro e successivamente lo teneva con le mani sul collo, facendo pressione; - durante tutta l’aggressione il D.G. chiedeva aiuto a gran voce, fino a quando sentiva una persona che dall’esterno bussava alla porta provando ad aprirla, non riuscendoci dato che era chiusa; - a questo punto l’aggressore si avvicinava alla porta per aprirla con la chiave e nel mentre il D.G. riusciva a chiamare il 112, fuggendo poi dallo spogliatoio, dirigendosi velocemente verso l’esterno per denunciare quanto successo, chiedendo nel contempo plateale aiuto ai presenti; - in seguito all’aggressione subita, il D.G. veniva portato in ambulanza al Pronto Soccorso di Arezzo, dal quale veniva dimesso dopo alcune ore con prognosi di giorni 40, come da certificazione medica in atti; - in seguito all’accaduto il D.G. si accorgeva che l’aggressore, uscendo dallo spogliatoio, si era anche impossessato dei due orologi digitali che erano riposti sul mobiletto accanto alla porta dello spogliatoio, utilizzati dal medesimo D.G. per arbitrare; C.R.T. D.P. AREZZO - C.U. n. 03 del 01/08/2025 93 quanto in epigrafe rilevato, OSSERVA: - la condotta posta in essere dal sostenitore riconducibile senza alcun dubbio alla Società Vis Pesaro, per le modalità di esecuzione, le violenze inferte, le conseguenze procurate sia a livello fisico che psichico e l’abbiettezza dei motivi che lo hanno determinato a compiere il gesto, sono elementi che devono essere attentamente valutati da questo GST, anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalla FIGC con i recenti interventi normativi, che hanno lo scopo di dare una maggiore tutela al ruolo degli arbitri e contrastare con ancora più efficacia gli atti di violenza nei loro confronti; - a norma dell’art. 6 comma 3 C.G.S., le Società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della Società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della Società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime; - che pertanto la Società Vis Pesaro risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta del proprio sostenitore come in atti emersa, la cui gravità giustifica ampiamente anche l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 35 comma 7 C.G.S. PQM Visto l’art. 26 comma 2 C.G.S. DELIBERA di adottare i seguenti provvedimenti: - infligge alla Società Vis Pesaro 1898 a r.l. l’ammenda di € 6.000,00 (seimila//00), quale oggettivamente responsabile della condotta violenta mantenuta da proprio sostenitore in danno del D.G. e di cui meglio in parte motiva. Ai sensi dell’art. 35 comma 7 C.G.S. si specifica che la sanzione comminata alla suddetta Società, essendo conseguente a condotta violenta commessa nei confronti di Ufficiale di Gara, deve essere considerata a carico della medesima ai fini dell’applicazione delle misure amministrative destinate al recupero delle spese arbitrali deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di violenza nei confronti dei medesimi. Resta a carico della suddetta Società, oggettivamente responsabile, l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal D.G. La reclamante non disconosce i fatti tuttavia pone l’accento difensivo su due capisaldi fondamentali: 1)la inadeguatezza del controllo degli ambienti da parte della Società ospitante; 2)l’assoluta imprevedibilità degli eventi. Quanto al primo punto rileva che la Società ospitante avrebbe dovuto porre la massima attenzione ai luoghi oggetto del torneo calcistico come viene usualmente posto in essere in occasione delle gare di campionato o coppe varie. In particolare, trattandosi di un torneo per giovani calciatori, la tutela dei luoghi doveva essere massimale. Quanto al secondo punto rileva come l’azione del genitore del proprio tesserato è stata fulminea e assolutamente inaspettata. Infatti, non era assolutamente prevedibile che il genitore citato si recasse nella zona spogliatoi riuscendo addirittura ad entrare nella stanza dell’arbitro chiudendo la porta a chiave e quindi impedendo, a meno di uno sfondamento della porta, l’accesso al locale. La reclamante conclude per l’annullamento della sanzione o, in subordine ad una rivisitazione della stessa da parte dell’Organo di secondo grado. Chiede una prova testimoniale in via istruttoria. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma la versione già depositata. In sede di udienza, tenutasi in data 29.08.2025, il legale della Società reclamante, con un ottimo comportamento sia in punto di diritto che in punto di rivisitazione dei fatti, si è riportato al reclamo che già di per sé appare corposo e saturo di ogni possibile tesi difensiva. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, passa in decisione. In via preliminare la Corte non ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale in quanto i fatti appaiono bene delineati e assolutamente chiari tanto che una prova orale avrebbe al più confermato gli stessi. Nel merito la situazione è chiara e inequivocabile: un soggetto, poi identificato, è riuscito ad entrare nella stanza dell’arbitro chiudendo a chiave la stessa usando violenza verso quest’ultimo, salvo poi uscirne dileguandosi. In punto di responsabilità in primo luogo la stessa deve essere riconosciuta alla Società ospitante per omessa custodia dei locali facenti parte comunque dell’impianto sportivo, tanto è vero che il G.S. ha inflitto alla stessa Società Arezzo una sanzione pecuniaria, peraltro non reclamata. Tuttavia non può negarsi che sia altrettanto responsabile per i fatti accaduti la Società vis Pesaro in quanto è conclamato che l’autore degli stessi è un sostenitore di detta Società, nonché genitore di un giovane calciatore della predetta. Dal punto di vista morale si è trattato di un evento che porta disdoro all’intero Movimento calcistico, tenuto conto soprattutto che, nel caso di specie, i partecipanti al torneo erano giovanissimi calciatori che hanno assistito ad un evento che definire deplorevole è sicuramente eufemistico. Dal punto di vista difensivo occorre evidenziare che era praticamente impossibile o quantomeno improbabile che venissero posti in essere fatti come quelli che ci occupano, tuttavia ciò non può essere una scriminante assoluta in tema di responsabilità oggettiva. Un altro punto che occorre evidenziare lo si rileva quanto il D.G., nel supplemento di rapporto dichiara che, una volta uscito dallo spogliatoio, l’arbitro è stato raggiunto da due dirigenti, uno dell’Arezzo e l’altro della Vis Pesaro al fine di portargli soccorso; orbene, lo stesso D.G. dichiara che il dirigente della Vis Pesaro si è quasi subito allontanato lasciandolo in compagnia e supporto, fino all’arrivo dei sanitari, dal solo dirigente aretino. Orbene, il comportamento del dirigente della reclamante non appare da elogiare, quanto da biasimare in virtù del fatto che gli accadimenti vedevano la sua Società investita da una precisa responsabilità di tipo oggettivo. In punto di quantificazione della sanzione, il Collegio ritiene che la stessa deve essere diversamente graduata in virtù del fatto che l’azione del soggetto in questione è stata rapida e difficilmente prevedibile.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana riduce la sanzione dell’ammenda alla Società Vis Pesaro dagli originari € 6.000,00 (euroseimila) ad €.4.000,00 (euroquattromila), fermo il resto. Si dispone altresì la restituzione della tassa di reclamo.

 

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