C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 18/09/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1. il sig. Al JajahMhd Yusef, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.; 2. il sig. Ibraliu Ervis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.; 3. la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.; 4. la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.; per rispondere: – il sig. Al JajahMhd Yusef, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 9.2.2025, verso il termine della gara Firenze Sporting Club – Audace Galluzzo Oltrarno valevole per il girone F del campionato Under 16 Provinciale, proferito all’indirizzo del sig. Ibraliu Ervis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D. che si trovava seduto nella panchina della squadra ospite, le seguenti testuali espressioni: “giostraio” “zingaro di merda”; – il sig. Ibraliu Ervis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 9.2.2025, verso il termine della gara Firenze Sporting Club – Audace Galluzzo Oltrarno valevole per il girone F del campionato Under 16 Provinciale, proferito all’indirizzo del calciatore minorenne sig. Al JajahMhd Yusef, schierato nelle fila della squadra della società Firenze Sporting Club SSD A.R.L. con la maglia numero 99, la seguente testuale espressione: “zingaro di merda”; – la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore minorenne sig. Al JajahMhd Yusef, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; – la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ibraliu Ervis, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: Al JajahMhd Yusef di persona rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Pitti IbraliuERVIS La società Firenze Sporting Club SSD arl in persona del dirigente Gabriele Calzolari come da delega in atti; La società Audace Galluzzo Oltrarno ASD in persona del dirigente Franco Tanini, come da delega in atti;
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1. il sig. Al JajahMhd Yusef, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.; 2. il sig. Ibraliu Ervis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.; 3. la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.; 4. la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.; per rispondere: - il sig. Al JajahMhd Yusef, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 9.2.2025, verso il termine della gara Firenze Sporting Club – Audace Galluzzo Oltrarno valevole per il girone F del campionato Under 16 Provinciale, proferito all’indirizzo del sig. Ibraliu Ervis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D. che si trovava seduto nella panchina della squadra ospite, le seguenti testuali espressioni: “giostraio” “zingaro di merda”; - il sig. Ibraliu Ervis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 9.2.2025, verso il termine della gara Firenze Sporting Club – Audace Galluzzo Oltrarno valevole per il girone F del campionato Under 16 Provinciale, proferito all’indirizzo del calciatore minorenne sig. Al JajahMhd Yusef, schierato nelle fila della squadra della società Firenze Sporting Club SSD A.R.L. con la maglia numero 99, la seguente testuale espressione: “zingaro di merda”; - la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore minorenne sig. Al JajahMhd Yusef, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ibraliu Ervis, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: Al JajahMhd Yusef di persona rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Pitti IbraliuERVIS La società Firenze Sporting Club SSD arl in persona del dirigente Gabriele Calzolari come da delega in atti; La società Audace Galluzzo Oltrarno ASD in persona del dirigente Franco Tanini, come da delega in atti;
Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale.
Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento. IL rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportato ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, ritiene provati i fatti oggetto di giudizio e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - Al JajahMhd Yusef squalifica di 10 gg da scontarsi in gare ufficiali - Ibraliu Ervis inibizione di mesi 4 - Firenze Sporting Club SSD ARL ammenda € 700,00 - Audace Galluzzo Oltrarno ASD ammenda € 700,00 Prende la parila il legale del calciatore Yusef, la quale riconosce il comportamento non consono del proprio assistito, ma nega che il calciatore abbia pronunciato frasi aventi connotato razzistico, non riferibili ad un ragazzo di nazionalità siriana che ha amicizie di etnie diverse e non italiane. Riferisce che la frase pronunciata sarebbe stata altra, non di contenuto discriminatorio. Il signor Ibraliu, da parte sua riconosce di aver pronunciato la frase incriminata, ma solo in risposta ad analoga frase indirizzatagli dal calciatore. IL rappresentante del Firenze Sud ritiene che non vi sia responsabilità della società perché a fine gara i dirigenti di entrambe le società si sono adoperati per riportare la calma e spegnere gli animi, e rileva come di quanto oggi in discussione non vi sia traccia nel rapporto arbitrale, ritiene quindi che la richiesta della Procura sia eccessiva. Prende la parola il dirigente dell’Audace Galluzzo il quale ritiene la sanzione eccessiva, sostanzialmente per gli stessi motivi evidenziati dal Firenze Sud. Il Tribunale esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di accogliere il deferimento. La violazione regolamentare è ampiamente provata dalle testimonianze dei dirigenti di entrambe le compagini (Di Stasio e Tanturli dello Sporting e Vultaggio dell’Audace Galluzzo) e in proposito vi sono anche le dichiarazioni confessorie e accusatorie del signor Ibraliu rese al rappresentante della Procura, e peraltro reiterate in sede di dibattimento. Le espressioni usate sono gravi, e connotate un evidente contenuto discriminatorio e razzistico. Quanto alle sanzioni richieste, si ritiene siano congrue, almeno per quanto riguarda i tesserati, considerati i minimi edittali imposti dal CGS per tale tipo di violazione. Il Tribunale ritiene che, invece, le richieste di sanzione pecuniaria per entrambe le società siano eccessive.
P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni: Al signor JajahMhd Yusef la squalifica di 10 gg Al signor Ibraliu Ervis l’inibizione di mesi 4 dalla notifica del provvedimento Alla Soc. Firenze Sporting Club SSD ARL ammenda di € 500,00 Alla Soc. Audace Galluzzo Oltrarno ASD ammenda di € 500,00 Dichiara chiuso il procedimento.
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