C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 18/09/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1) il sig. Tommaso Bonechi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la societàCastelnuovese; 2) la società Castelnuovese; per rispondere: – il sig. Tommaso Bonechi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Castelnuovese: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 26.2.2025, inoltrato all’account Instagram dell’arbitro della gara Subbiano – Castelnuovese del 22.2.2025, valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali, un messaggio del seguente tenore letterale: “se non smetti domani di fare l’arbitro e rovinare la stagione ai ragazzi ti vengo a cercare idiota”; – la società Castelnuovese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Tommaso Bonechi, così come descritti nel precedente capo di incolpazioni. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: Tommaso Bonechi La società Castelnuovese in persona del Vicepresidente signor Alessio Veneri, munito di procura speciale Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. C
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1) il sig. Tommaso Bonechi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la societàCastelnuovese; 2) la società Castelnuovese; per rispondere: - il sig. Tommaso Bonechi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Castelnuovese: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 26.2.2025, inoltrato all’account Instagram dell’arbitro della gara Subbiano – Castelnuovese del 22.2.2025, valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali, un messaggio del seguente tenore letterale: “se non smetti domani di fare l'arbitro e rovinare la stagione ai ragazzi ti vengo a cercare idiota”; - la società Castelnuovese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Tommaso Bonechi, così come descritti nel precedente capo di incolpazioni. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: Tommaso Bonechi La società Castelnuovese in persona del Vicepresidente signor Alessio Veneri, munito di procura speciale Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. C
Prima dell’apertura del dibattimento la rappresentante della Procura Federale ed i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto un accordo in applicazione di quanto disposto dall’art, 127 del CGS e di aver patteggiato le seguenti sanzioni: Tommaso Bonechi: pena base gg. 6 di squalifica ridotta a 4 gg per il rito; ASD Castelnuovese: pena base € 600,00 di ammenda ridotta per il rito ad € 400,00. Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di accogliere la proposta di definizione essendo essa conforme al disposto di legge
P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni: Al signor Tommaso Bonechi la squalifica di 4 gg; Alla ASD Castelnuovese ammenda di € 400,00 Dichiara chiuso il procedimento.
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