C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 18/09/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Spartaco Banti Barberino; . la società ASD Spartaco Banti Barberino; per rispondere: 1) il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Spartaco Banti Barberino: – della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Spartaco Banti Barberino – A.S.D. Bagno a Ripoli disputata l’8.2.2025 e valevole per il girone B del campionato Under 17 della Delegazione Provinciale di Firenze, reiteratamente e vistosamente indicato i propri organi genitali rivolgendosi ai sostenitori della squadra avversaria, con finalità evidentemente provocatorie e dileggiatorie; 2) la società A.S.D. Spartaco Banti Barberino a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig.Cristian Ciolli così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Spartaco Banti Barberino; . la società ASD Spartaco Banti Barberino; per rispondere: 1) il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Spartaco Banti Barberino: - della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Spartaco Banti Barberino – A.S.D. Bagno a Ripoli disputata l’8.2.2025 e valevole per il girone B del campionato Under 17 della Delegazione Provinciale di Firenze, reiteratamente e vistosamente indicato i propri organi genitali rivolgendosi ai sostenitori della squadra avversaria, con finalità evidentemente provocatorie e dileggiatorie; 2) la società A.S.D. Spartaco Banti Barberino a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig.Cristian Ciolli così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Secondo le risultanze probatorie acquisite il signor Cristian Ciolli nel corso del secondo tempo dell’incontro disputatosi a Barberino di Mugello in data 8 febbraio 2025 contro il Bagnoa Ripoli, campionato under 17, nel corso del secondo tempo, in risposta alle critiche provenienti dai sostenitori della squadra avversaria, si sarebbe ripetutamente e vistosamente rivolto agli stessi indicando i propri organi genitali con finalità evidentemente provocatorie e dileggiatorie. Tali episodi sono confermati da varie testimonianze raccolte dai collaboratori della Procura Federale nonché da dichiarazione avente carattere confessorio dello stesso calciatore Ciolli, il quale interrogato in proposito ha ammesso la circostanze dichiarandosi pentito e giustificando il proprio operato in quanto “esasperato per le ripetute offese ricevute”. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: Avv. Fabio Giotti in rappresentanza dei signori Fabrizio Ciolli e Sara Ramazzotti genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Cristian Ciolli, come da procura in atti; La società ASD Spartaco Banti Barberino (ora Barberino Calcio 1927) pure rappresentata dall’Avv. Giotti come da procura depositata. Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Prima dell’apertura del dibattimento la rappresentante della Procura Federale ed il legale dei soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto un accordo in applicazione di quanto disposto dall’art, 127 del CGS e di aver patteggiato le seguenti sanzioni: Ciolli Cristian: pena base gg. 6 di squalifica ridotta a 4 gg per il rito; ASD Spartaco Banti Barberino (ora Barberino Calcio 1927): pena base € 600,00 di ammenda ridotta per il rito ad € 400,00. Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di accogliere la proposta di definizione essendo essa conforme al disposto di legge

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni: Cristian Ciolli squalifica per 4 giornate Alla Soc. ASD Spartaco Banti Barberino (ora Barberino Calcio 1927) ammenda di € 400,00 Dichiara chiuso il procedimento.

 

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