La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Alessandro Bandinelli all’epoca dei fatti Presidente e dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Fortis Juventus 1909; . la società ASD Fortis Juventus 1909; per rispondere: 1. sig. Alessandro BANDINELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortis Juventus 1909: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corpo del reclamo sottoscritto e proposto nell’interesse della società rappresentata dinanzi alla Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, utilizzato le seguenti espressioni nei confronti dell’arbitro della gara Fortis Juventus 1909 – Montespertoli del 16.2.2025, valevole per il girone F del campionato Under 16 Provinciali: “Si ritiene che il comportamento tenuto dal D.G. sig. L. A., in occasione del pre-partita, partita e post-partita, sia lontano dai valori morali ed integri che un D.G. di queste categorie dovrebbe garantire. Il suo atteggiamento è stato indisponente nei confronti della nostra società, facendo quasi ipotizzare un odio represso nei nostri confronti, forse maturato in precedenti occasioni. La sua condotta apparsa quasi da subito unidirezionale ha dapprima infastidito il pubblico che però non ha mai reagito con offese e minacce, poi i ragazzi in campo e cosa più grave, non permettendo mai un confronto educato con nessuno”; 2. la società A.S.D. Fortis Juventus 1909 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Bandinelli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: nessuno è presente per Alessandro Bandinelli La società ASD Fortis Juventus 1909 rappresentata dall’Avv. Fabio Giotti come da procura depositata Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Prima dell’apertura del dibattimento la rappresentante della Procura Federale ed il legale della Società Fortis Juventus 1909 dichiarano di aver raggiunto un accordo in applicazione di quanto disposto dall’art, 127 del CGS e di aver patteggiato la seguente sanzione: ASD Fortis Juventus 1909: pena base € 600,00 di ammenda ridotta per il rito ad € 400,00.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Alessandro Bandinelli all’epoca dei fatti Presidente e dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Fortis Juventus 1909; . la società ASD Fortis Juventus 1909; per rispondere: 1. sig. Alessandro BANDINELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortis Juventus 1909: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corpo del reclamo sottoscritto e proposto nell’interesse della società rappresentata dinanzi alla Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, utilizzato le seguenti espressioni nei confronti dell’arbitro della gara Fortis Juventus 1909 – Montespertoli del 16.2.2025, valevole per il girone F del campionato Under 16 Provinciali: “Si ritiene che il comportamento tenuto dal D.G. sig. L. A., in occasione del pre-partita, partita e post-partita, sia lontano dai valori morali ed integri che un D.G. di queste categorie dovrebbe garantire. Il suo atteggiamento è stato indisponente nei confronti della nostra società, facendo quasi ipotizzare un odio represso nei nostri confronti, forse maturato in precedenti occasioni. La sua condotta apparsa quasi da subito unidirezionale ha dapprima infastidito il pubblico che però non ha mai reagito con offese e minacce, poi i ragazzi in campo e cosa più grave, non permettendo mai un confronto educato con nessuno”; 2. la società A.S.D. Fortis Juventus 1909 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Bandinelli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: nessuno è presente per Alessandro Bandinelli La società ASD Fortis Juventus 1909 rappresentata dall’Avv. Fabio Giotti come da procura depositata Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Prima dell’apertura del dibattimento la rappresentante della Procura Federale ed il legale della Società Fortis Juventus 1909 dichiarano di aver raggiunto un accordo in applicazione di quanto disposto dall’art, 127 del CGS e di aver patteggiato la seguente sanzione: ASD Fortis Juventus 1909: pena base € 600,00 di ammenda ridotta per il rito ad € 400,00.

Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di accogliere la proposta di definizione essendo essa conforme al disposto di legge. Aperto il dibattimento per la posizione residuale del signor Alessandro Bandinelli, oggi assente, il Presidente del Tribunale, svolge una breve relazione dei fatti a base del deferimento. IL rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportato ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, ritiene provati i fatti oggetto di giudizio e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - Alessandro Bandinelli inibizione di mesi 3 Il Tribunale esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di accogliere il deferimento. La violazione regolamentare è documentale e non vi è alcun dubbio che le frasi utilizzate dal Presidente Bandinelli nel reclamo nei confronti di un direttore di gara, integrino la fattispecie prevista dall’art. 4 co. 1 del CGS. Le espressioni usate sono estremamente gravi, tanto più perché contenute in un reclamo rivolto alla Corte d’Appello Territoriale, in un contesto quindi ove ogni termine usato deve essere soppesato in modo particolare. Quanto alla sanzione richiesta si ritiene sia congrua

P.Q.M.

 Infligge le seguenti sanzioni: Al signor Alessandro Bandinelli l’inibizione di mesi 3 dalla notifica del provvedimento; Alla Soc. ASD Fortis Juventus 1909 ammenda di € 400,00 Dichiara chiuso il procedimento.

 

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