C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: – 1. il sig. Lorenzo Bigiotti, addetto stampa all’epoca dei fatti tesserato per la Floria SSD A.R.L. e comunque persona che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse di tale società; – 2. la società Floria SSD ARL; per rispondere: – il sig. Lorenzo Bigiotti, a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso tra il mese di febbraio e quello di dicembre del 2023, posto in essere sistematica ed elaborata attività di adescamento nei confronti dei calciatori minorenni sigg.ri F.S., J.M., E.Z., C.B., M.A, A.G., A.O, A.T., C.C., E.D.D., E.C., R.M., P.M., P.K., M.F., M.P., L.T., L.C., F.C. ed F.O., mediante reiterate condotte consistite nel promettere visibilità sui propri canali social e forniture di prodotti di un noto marchio di abbigliamento sportivo, anche tramite la pubblicazione di “sfide” che prevedevano il superamento di determinate prove da parte dei minori partecipanti tese a carpire la fiducia dei propri interlocutori e ad instaurare con gli stessi un rapporto confidenziale, così inducendo i sopra citati calciatori minori di età ad inviargli materiale fotografico ritraente i loro piedi ed il dorso nudi; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di settembre 2023, previa elaborata e sistematica attività di adescamento finalizzata ad instaurare con i propri interlocutori un rapporto confidenziale e consistita nel promettere agli stessi visibilità sui propri canali social nonché la fornitura di prodotti di un noto marchio di abbigliamento sportivo, indotto i calciatori minorenni sigg. ri E.R., N.S. Y.F., N.S. e J.M. all’autoproduzione di materiale pedopornografico ritraente parti intime degli stessi; – la società Floria SSD ARL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Lorenzo Bigiotti così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: - 1. il sig. Lorenzo Bigiotti, addetto stampa all’epoca dei fatti tesserato per la Floria SSD A.R.L. e comunque persona che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse di tale società; - 2. la società Floria SSD ARL; per rispondere: - il sig. Lorenzo Bigiotti, a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso tra il mese di febbraio e quello di dicembre del 2023, posto in essere sistematica ed elaborata attività di adescamento nei confronti dei calciatori minorenni sigg.ri F.S., J.M., E.Z., C.B., M.A, A.G., A.O, A.T., C.C., E.D.D., E.C., R.M., P.M., P.K., M.F., M.P., L.T., L.C., F.C. ed F.O., mediante reiterate condotte consistite nel promettere visibilità sui propri canali social e forniture di prodotti di un noto marchio di abbigliamento sportivo, anche tramite la pubblicazione di “sfide” che prevedevano il superamento di determinate prove da parte dei minori partecipanti tese a carpire la fiducia dei propri interlocutori e ad instaurare con gli stessi un rapporto confidenziale, così inducendo i sopra citati calciatori minori di età ad inviargli materiale fotografico ritraente i loro piedi ed il dorso nudi; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di settembre 2023, previa elaborata e sistematica attività di adescamento finalizzata ad instaurare con i propri interlocutori un rapporto confidenziale e consistita nel promettere agli stessi visibilità sui propri canali social nonché la fornitura di prodotti di un noto marchio di abbigliamento sportivo, indotto i calciatori minorenni sigg. ri E.R., N.S. Y.F., N.S. e J.M. all’autoproduzione di materiale pedopornografico ritraente parti intime degli stessi; - la società Floria SSD ARL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Lorenzo Bigiotti così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il presente procedimento trae origine da un articolo pubblicato dal quotidiano “La Nazione”, con il quale viene riferito di una sistematica ed elaborata attività di adescamento nei confronti di numerosi calciatori minorenni finalizzata all’autoproduzione di materiale pedopornografico ritraente parti intime degli stessi. A seguito di ciò la Procura Federale avviava la propria attività inquirente, svolgendo una serie di accertamenti che avevano esito nel deferimento di cui in epigrafe. Fissata la data odierna per l’esame della vertenza e datane comunicazione alle parti, questo Collegio accerta la presenza della Procura Federale tramite il Sostituto, Avvocato Debora Bandoni, del signor Lorenzo Bigiottti tramite l’Avv. Filippo Maria Bougleaux e della Soc. Floria con il Direttore Generale Matteo Ermini, nonché per il tramite dell’Avv. Marco Checcucci. L’Avv. Bandoni si riporta all’atto deferimento e contesta le difese svolte dalla Società e dal Bigiotti nelle proprie memorie, evidenziando come la figura del Bigiotti fosse comunque presente nei tesseramenti e che la dicitura “da ratificare” presente nel sistema non sia rilevante in quanto l’attivtà dello stesso Bigiotti fosse comunque riconducibile ad un’attività svolta all’interno della Società. Circa la presunta illegittimità della seconda richiesta di proroga, fa presente che tale proroga è stata comunque concessa dalla Procura Generale dello Sport, la quale – di fatto – ha riconosciuto la sussistenza di quei requisiti di eccezionalità previsti dalla norma. Ritiene quindi che il Collegio debba accogliere l’atto di incolpazione e chiede che, riaffermatane la fondatezza, infligga le seguenti sanzioni: - Bigiotti Lorenzo, inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria Figc; - Società Floria, ammenda di € 10.000,00 (diecimila). L’Avv. Bougleaux per l’incolpato Bigiotti Lorenzo si riporta integralmente alla propria memoria, evidenziando come i comportamenti oggetto dell’indagine penale non rilevino in sede sportiva, in quanto svolti come privato cittadino attraverso profili social personali e non attraverso canali della società Floria, non essendo il Bigiotti, all’epoca dei fatti, più tesserato per quest’ultima, né rivestendo alcun incarico nell’organigramma della Società. Precisa che il Bigiotti era stato allontanato in quanto talvolta aveva avuto dei comportamenti “sopra le righe” e quindi la Società ha ritenuto di non sporcare la propria immagine sportiva. In caso di irrogazione di un’eventuale sanzione ne chiede la commutazione ai sensi dell’art. 128 C.G.S. in attività sociali producendo all’uopo dichiarazione di disponibilità di un Ente Assistenziale. Insiste comunque per il proscioglimento nel giudizio sportivo. L’Avv. Checcucci per la Soc. Floria si riporta parimenti alla propria memoria, evidenziando da un lato l’estraneità del Bigiotti da qualsiasi ruolo e/o incarico all’interno della Società e dall’altro che i comportamenti del Bigiotti sono comunque avulsi da qualsivoglia attività sportiva svolta negli impianti della Floria. Ribadisce l’eccezione di illegittimità della richiesta di una seconda proroga da parte della Procura Federale, in quanto carente dei requisiti di eccezionalità prevista dalla norma, con ogni conseguenza in termini di decadenza dei successivi atti compiuti dalla Procura. Insiste per il proscioglimento della Società e in subordine, in caso di comminazione di un’ammenda, dichiara che la Società è disponibile ad organizzare per i propri tesserati e le loro famiglie serate a tema per stigmatizzare certi comportamenti e sensibilizzare in ordine alle problematiche in esame. Conclusa la fase dibattimentale il Collegio, riunito in Camera di consiglio, così decide. Le difese svolte dall’incolpato e dalla Società sono assimilabili in quanto basate, sostanzialmente, sui medesimi presupposti e possono quindi essere esaminate in un unico contesto. La prima eccezione, che viene sollevata in via pregiudiziale, riguarda il difetto di giurisdizione per la non assoggettabilità signor Bigiotti al procedimento disciplinare sportivo. Dagli atti emerge che, all’epoca dei fatti, l’incolpato non era più tesserato con la Società Floria, ciò è attestato chiaramente dalla dicitura “da ratificare” riportata dai tabulati del sistema informatico FIGC in relazione al tesseramento del Bigiotti. Quest’ultima dicitura, infatti, implica che il tesseramento dell’incolpato, per quanto riguarda le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 (quelle interessate dai fatti oggetto del deferimento), non si è mai perfezionato. La circostanza è riconosciuta anche dalla Procura nell’atto di deferimento, ancorché in quest’ultimo vi sia una contraddizione; infatti, dapprima la Procura si riferisce al signor Bigiotti come “all’epoca dei fatti addetto stampa tesserato per la Floria SSD ARL”, successivamente la stessa Procura argomenta che, nonostante la dicitura “da ratificare”, le condotte poste in essere dal Bigiotti siano comunque rilevanti per l’ordinamento sportivo in quanto si sarebbe trattato di un soggetto che, a tutti gli effetti svolgeva attività all’interno della Floria, con ciò presupponendo appunto il soggetto in questione, all’epoca dei fatti, non fosse più tesserato. Tuttavia, anche se può dirsi accertato che il Bigiotti, all’epoca dei fatti, non fosse più tesserato per la Società Floria, tale circostanza non basta di per sé ad escludere l’assoggettabilità dell’incolpato al procedimento disciplinare sportivo. Infatti, l’art. 2 comma 2 del C.G.S. stabilisce che le norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. si applicano “(…) anche alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”. Pertanto, occorre verificare se, nel caso di specie, ricorrano, in capo all’incolpato, quei requisiti soggettivi richiesti dalla norma citata che ne consentono l’assoggettabilità al procedimento sportivo anche laddove non si tratti di un tesserato. Dagli atti emerge che sicuramente il Bigiotti aveva conservato una certa familiarità con l’ambiente della Floria e ciò è attestato sia dalla comprovata presenza ad alcune partite della stessa che da foto che lo ritraggono insieme ad alcuni giocatori mentre indossa una tuta della Società. Però, ad avviso del Collegio, tali elementi sono appunto idonei soltanto a dimostrare una generica quanto occasionale frequentazione dell’ambiente Floria, ma non possono in alcun modo provare che il Bigiotti fosse addetto ad un servizio della Società ovvero che svolgesse attività all’interno o nell’interesse della stessa. In sostanza, in atti non sono rinvenibili elementi che consentano di attribuire al Bigiotti un ruolo, anche solo di fatto, in qualche modo riconducibile alla Floria. L’incolpato può essere tutt’al più considerato un simpatizzante della Floria, ma ciò non è sufficiente per attrarre lo stesso nella sfera di applicazione dell’art. 2 comma 2 del C.G.S., conseguentemente l’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e deve essere accolta. L’accoglimento di tale eccezione è assorbente e renderebbe superfluo l’esame delle altre eccezioni; nondimeno, vale la pena soffermarsi anche sulla circostanza se le condotte poste in essere dall’incolpato abbiano trovato occasione ovvero siano riconducibili all’attività sportiva così come richiesto, ai fini della loro rilevanza disciplinare, dalla sentenza n. 17/2019 della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite. Anche sotto tale profilo per così dire “oggettivo”, ad avviso del Collegio, le condotte contestate al Bigiotti, pur molto gravi e da stigmatizzare, non possono avere rilevanza disciplinare nel presente giudizio sportivo. Infatti, dagli atti del procedimento risulta che, come anzidetto, la Procura Federale avvia la propria attività a seguito di un articolo di giornale del quotidiano “La Nazione”, il quale a propria volta traeva origine da un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Firenze. A ben vedere, tale indagine era stata determinata da un esposto presentato a fine ottobre 2023 da alcuni genitori alla Stazione CC di Castelfranco di Sotto. Quindi, già il punto di partenza della vicenda vede coinvolti luoghi e soggetti estranei all’attività nell’ambito della Società sportiva asseritamente svolta dal Bigiotti. Inoltre, dagli atti di indagine emerge che l’attività di adescamento si sarebbe svolta, in maniera pressoché esclusiva, attraverso diverse piattaforme social, su profili riferibili esclusivamente al sig. Bigiotti e che lo stesso, per effettuare le condotte che gli sono contestate, mai avrebbe utilizzato canali in qualche modo riconducibili alla Società Floria. Tali circostanze, da un lato pongono la presunta attività delittuosa sostanzialmente fuori dalla sfera dell’attività sportiva, diversamente da quanto richiesto, ai fini della punibilità, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della C.F.A. richiamata dalla Procura Federale, dall’altro lato fanno anche escludere una responsabilità in capo alla Società Floria, infatti, come correttamente osservato dalla difesa, tale responsabilità, per sussistere, richiede che il fatto si inserisca nell’attività del club ovvero che tale attività abbia rappresentato la causa o l’occasione necessaria della condotta. Tuttavia, detti requisiti non ricorrono nel caso di specie, ove i comportamenti addebitati attengono alla sfera privata del singolo che tuttavia, per i motivi anzidetti, non può essere giudicato in questa sede.

P.Q.M.

il T.F.T. (Tribunale Federale Territoriale) della Toscana proscioglie il signor Bigiotti Lorenzo e la Floria S.D.D. a r.l.. Il procedimento è chiuso.

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