C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – Reclamo della società Impruneta Tavarnuzze A.S.D. avverso la squalifica per 7 gare effettive del calciatore Aguilera Juan Diego (C.U. n. 13 del 24 settembre 2025).

Reclamo della società Impruneta Tavarnuzze A.S.D. avverso la squalifica per 7 gare effettive del calciatore Aguilera Juan Diego (C.U. n. 13 del 24 settembre 2025).

La società Impruneta Tavarnuzze A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato in data 21 settembre 2025 contro la società Casellina. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per condotta gravemente violenta nei confronti di un calciatore avversario con conseguenze tali da rendersi necessario l'intervento dell'ambulanza”. La società, nell'atto introduttivo, contesta il fatto sostenendo che la reazione del proprio tesserato sarebbe stata comunque difensiva e proporzionata alle aggressioni e provocazioni subite che avrebbero comportato conseguenze fisiche anche per l’atleta. Le intemperanze avrebbero scatenato una rissa con il coinvolgimento anche di alcuni tesserati presenti nella panchina avversaria come dimostrato dall’espulsione di un altro giocatore del Casellina. Negando la particolare gravità della condotta ed invocando l’audizione di numerosi testimoni, la società insiste chiedendo l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica irrogata. Il reclamo non può essere accolto. Sull'invocata audizione dei testimoni questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non poterla ammettere precisando che le Carte Federali regolamentano in modo preciso il mezzo istruttorio della testimonianza nell’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce diverse regole: “La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. Dunque, aldilà della valutazione sulla necessità di acquisire la deposizione la richiesta deve essere considerata inammissibile in quanto carente della individuazione degli ipotetico testimone. In ogni caso la deposizione avrebbe potuto essere ammessa solo in caso di necessità cioè quando i classici mezzi di prova ammessi risultino carenti, contraddittori o inesistenti. L’art. 61, titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” stabilisce che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Orbene nel rapporto di gara l'arbitro Andrea Giannini descrive dettagliatamente il comportamento scorretto del calciatore Aguilera Juan Diego, specificando che il medesimo, dopo aver subito un fallo e aver ricevuto “due spintoni dall'avversario, tira dunque un pugno MOLTO violento all'avversario, facendogli uscire il sangue sia dal naso che dal labbro. Durante la sua uscita dal recinto di gioco imita a delle persone sugli spalti il modo in cui ha tirato il pugno quasi come per vantarsene. Per l'avversario che ha ricevuto il pugno (Apicella Filippo) è stata in seguito chiamata l'ambulanza”. Nel supplemento il D.G., conferma integralmente la sua versione cristallizzando in un nuovo resoconto gli avvenimenti: “Confermo quanto riportato sul referto di gara e più precisamente evidenzio che il Sig. Aguilera Juan Diego, dopo aver commesso un fallo riceveva n. 2 spinte in rapida successione di moderata entità con mano aperta dal Sig. Apicella Filippo, e reagiva colpendolo con un pugno molto violento in pieno viso provocandogli fuoriuscita di sangue sia dal naso che da un labbro. Dopo la notifica dell'espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, rivolto verso la tribuna mimava il gesto del pugno con atteggiamento da esaltazione”. Il medesimo non segnakla nessuna presunta rissa né la presenza di ipotetiche lesioni ai danni del giocatore Aguilera Juan Diego. La ricostruzione arbitrale, come precisato dotata di fede privilegiata ai sensi dell'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva, cristallizza i fatti evidenziando non solo la dinamica riferita ma anche la piena volontarietà del calciatore nel colpire violentemente l'avversario, nonché l'atteggiamento esaltatorio successivo al gesto; occorre pertanto verificarne la congruità sanzionatoria. In punto di quantum la fattispecie integra quanto contenuto nel Codice di Giustizia Sportiva in tema di “Condotta violenta dei calciatori”, che prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate. In caso di particolare gravità della condotta violenta è prevista la squalifica minima di cinque giornate, elevabile fino a dieci gare per condotte di eccezionale gravità. Ovviamente nella fattispecie sanzionatoria non può certamente appiattirsi sui minimi edittali della norma di riferimento. L'esistenza di conseguenze fisiche particolarmente rilevanti è stata direttamente osservata e riferita dall'arbitro (fuoriuscita di sangue dal naso e dal labbro della vittima, necessità dell'intervento dell'ambulanza), mentre la descrizione fornita, anche alla luce del supplemento, evidenzia la spiccata violenza del gesto (“pugno MOLTO violento”); a ciò si aggiungano le conseguenze lesive e soprattutto l'atteggiamento esaltatorio tenuto dal calciatore dopo l'espulsione, mimando il gesto violento verso la tribuna “con atteggiamento da esaltazione”. Tale condotta successiva al fatto violento configura un avvenimento che dimostra non solo l'assenza di pentimento del calciatore e la piena volontarietà del gesto (pugno) ma addirittura la volontà di ostentare e celebrare la propria condotta aggressiva; anzi risulta evidente che il giudice di prime cure abbia già correttamente ed implicitamente applicato l’invocata diminuente della provocazione nel computo della squalifica che avrebbe dovuto assumere - in ragione delle condotte poste in essere, delle conseguenze causate e del comportamento successivo – proporzioni decisamente maggiori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo della società Impruneta Tavarnuzze A.S.D. e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it