C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 23/10/2025 – Delibera – Reclamo Montemurlo Jolly Calcio – situazione relativa al calciatore Calcagnini Leonardo – Accesso alla Giustizia Riparativa Premesso che in data 10/10/2025, a mezzo di proprio legale, il sig. Calcagnini Leonardo, già tesserato per la società Montemurlo Jolly Calcio, ha presentato istanza ai sensi dell’Art. 137 comma 2bis del C.G.S. del testo introdotto dal C.U. n. 18 del 10/07/2025 e con le modalità di attuazione pubblicate nel C.U. n.61/A del 19/09/2025, per applicazione della normativa introdotta con le norme citate.
Reclamo Montemurlo Jolly Calcio – situazione relativa al calciatore Calcagnini Leonardo - Accesso alla Giustizia Riparativa Premesso che in data 10/10/2025, a mezzo di proprio legale, il sig. Calcagnini Leonardo, già tesserato per la società Montemurlo Jolly Calcio, ha presentato istanza ai sensi dell’Art. 137 comma 2bis del C.G.S. del testo introdotto dal C.U. n. 18 del 10/07/2025 e con le modalità di attuazione pubblicate nel C.U. n.61/A del 19/09/2025, per applicazione della normativa introdotta con le norme citate.
La Corte di Appello Sportiva, ritenuto comunque che con la istanza medesima di cui sopra, il sig. Calcagnini rinunciava esplicitamente all’impugnazione avanti al Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto F.I.G.C., essendo pertanto la sanzione di questa Corte divenuta definitiva, ricorrendo tutti i presupposti, in accoglimento della suddetta istanza, riduce la sanzione della squalifica originariamente inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale di Prato fino al 30/09/2026, confermata da questa Corte con provvedimento del 2/10/2025, al 28/02/2026, disponendo che la restante squalifica di 7 mesi sia convertita ai sensi del numero 6 dell’art. 137 comma 2 bis, in 210 ore di attività rieducative da svolgersi, come da richiesta dello stesso Leonardo Calcagnini, presso l’ente federale “Sezione AIA di Pistoia, via del Chiassone 31, Pistoia”. Avverte l’Ente indicato e l’istante medesimo, che le suddette ore di attività rieducativa devono essere completate entro e non oltre il termine di scadenza della squalifica - così come ridotta - del 28/02/2026. Dispone altresì che l’Ente presso il quale verranno svolte le ore di attività certifichi, ai sensi del punto 9 del medesimo art. 137 comma 2 bis, l’avvenuta effettuazione delle ore di attività rieducativa. Avverte che, laddove non pervenisse la comunicazione dell’avvenuto completamento dell’attività rieducativa, la Corte provvederà - con autonomo provvedimento - a ripristinare la sanzione originaria.
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