C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 23/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Academy Porcari in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Territoriale a carico dei dirigenti Amore Gaetano, Mercanti Roberto e Nardi Riccardo, inibiti fino al 2/12/2025 (C.U. n. 22 del 02/10/2025).
Reclamo proposto dalla società Academy Porcari in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Territoriale a carico dei dirigenti Amore Gaetano, Mercanti Roberto e Nardi Riccardo, inibiti fino al 2/12/2025 (C.U. n. 22 del 02/10/2025).
I dirigenti della società reclamante sono stati sanzionati dal G.S. per aver offeso, a fine gara assieme a persona estranea non identificata ed all’allenatore, il D.G. I fatti, si apprende dal referto gara, si sono svolti presso i locali degli spogliatoi, ove i suddetti si sono rivolti al D.G. esprimendosi come segue: “arbitro hai rovinato una partita, sei un imbecille, non capisci un cazzo, vattene in culo, sei un pezzo di merda, testa di cazzo…tutti e 5 contro di me”. L’arbitro attribuisce tutte le suddette espressioni ai sanzionati, ma anche all’allenatore ed al quinto soggetto non tesserato. La società in epigrafe reclama il provvedimento sanzionatorio assumendo preliminarmente una ricostruzione dei fatti difforme da quella indicata in referto. Afferma dunque non essersi creato a fine gara, innanzi tutto, il clima ostile che nella ricostruzione del Direttore costituirebbe il contesto in cui si sono verificati i fatti incriminati. Di poi contesta l’attribuzione delle espressioni offensive ai propri tesserati, che non le avrebbero pronunciate. Infine lamenta le genericità del referto, con particolare riferimento alla descrizione delle offese asseritamente proferite, stigmatizzando il fatto che le medesime vengono attribuite indistintamente a tutti i soggetti presenti nella circostanza, ovvero a ben cinque soggetti diversi, rendendo di fatto anche impossibile comprendere chi effettivamente avrebbe pronunciato cosa. In fase di audizione della reclamante, intervenuta in data 17.10.2025, viene letto il supplemento reso dal D.G. su richiesta della Corte, con il quale il medesimo specifica dettagliatamente ogni singola espressione pronunciata dai Signori Amore, Mercanti e Nardi, attribuendola specificamente a ciascuno e ribadendo di aver chiaramente visto e riconosciuto i tre dirigenti. La società reclamante lamenta ancora la genericità dell’atto da cui scaturiscono le sanzioni (il referto), evidenziando di contro l’eccessiva specificità del supplemento reso a distanza di molti giorni. Di detta audizione se ne redige verbale. La Corte ha elementi sufficienti poter assumere la propria decisione e motivarla. Preliminarmente preme rammentare che il referto di gara, e dunque il suo contenuto, gode di fede privilegiata. Nel caso di specie non si ravvedono vizi o irregolarità nella sua redazione, che possano minarne l’affidamento. E’ vero che la inevitabile sintesi con cui il D.G. descrive fatti e accadimenti, lo porta ad attribuire indistintamente le offese percepite a tutti i contraddittori che lo fronteggiano durante l’alterco. D’alto canto ciò non impedisce di comprendere la portata offensiva dei termini utilizzati nei suoi confronti, né di individuare gli autori delle frasi. Peraltro, col supplemento, emergono anche i dettagli e le sfumature che permettono ancor più una corretta individuazione, qualificazione ed attribuzione degli illeciti. D’altro canto il reclamo non offre temi, men che meno prove, utili a minare la credibilità dei fatti narrati dall’arbitro. Il G.S., si ritiene, ha correttamente individuato e ben qualificato le condotte punibili, sanzionandole proporzionalmente.
P.Q.M.
la C.S.A.T. respinge il reclamo proposto. Trattenuta la tassa.
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