C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 23/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Ponta a Elsa in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Ibruschi Kristian Ylli, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 14 del 01/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Ponta a Elsa in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Ibruschi Kristian Ylli, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 14 del 01/10/2025).

La società Ponta a Elsa, con comunicazione pec del 03.10.20254 delle ore 21.18 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta deg.i atti gara, avverso la decisione del G.S.di Firenze., pubblicata con il C.U. n. 14 del 801.10.2025, con la quale era stata inflitta al calciatore Ibruschi Kristian Ylli la squalifica per 5 gare. La segreteria della Corte inviava alla società quanto richiesto a mezzo pec il giorno 06.10.2025 alle ore10.42 La società Ponta a Elsa, con pec del 10.10.2025 alle ore 18.28, inviava il reclamo redatto direttamente all’interno della suddetta pec, senza alcun allegato. La Corte rilevato che l’atto di reclamo risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito dalla società Ponte a Elsa mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..

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