C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1. il sig. Gianfranco Salvatori, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; 2. il sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Madonna Dell’Acqua; 3. la società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; per rispondere : – il sig. Gianfranco Salvatori, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna: – omesso di adottare misure adeguate, limitandosi ad un provvedimento disciplinare di richiamo verbale nei confronti del sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, a fronte dei comportamenti posti in essere da quest’ultimo nel corso dell’allenamento della squadra della categoria Pulcini tenutosi il giorno 27.3.2025 in occasione del quale, in risposta alla richiesta formulata dal calciatore minorenne sig. N.R.A. di allacciargli la scarpa in quanto affetto da una patologia che gli impedisce di svolgere alcuni movimenti perfettamente in equilibrio e dunque di soddisfare tale esigenza in totale autonomia, ha omesso di intervenire urlando nei suoi confronti di rivolgersi alla propria madre con tale forza da indurlo al pianto; – omesso di adottare misure adeguate nei confronti del sig. Daniele Monacci il quale, sempre nel corso dell’allenamento del 27.3.2025, si è rivolto con tono di voce alto e rabbioso nei confronti della madre del calciatore minorenne sig. N.R.A. intervenuta in difesa del figlio, proferendo l’espressione “è lui che comanda e può fare quello che vuole” ed incoraggiandola a trasferirsi presso altra società sportiva del territorio; – consentito e comunque non impedito che a decorrere dalla metà del mese di maggio 2025 il sig. Daniele Monacci, adducendo motivazioni strettamente collegate alla presentazione della segnalazione dalla quale ha tratto origine il presente accertamento, omettesse di convocare il calciatore minorenne sig. N.R.A. per le ultime gare di campionato nonché per quelle disputate in occasione dei tornei estivi alle quali ha preso parte la squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, così manifestando un persistente e sistematico disinteresse nei confronti dei bisogni fisici e psicologici di un giovane atleta tesserato per la società dallo stesso rappresentata; – il sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Madonna Dell’Acqua: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a), e) ed f), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” per avere lo stesso: – il giorno 27.3.2025, nel corso di un allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, dopo che il calciatore minorenne sig. N.R.A. gli chiedeva di allacciargli la scarpa da gioco in quanto affetto da una patologia che gli impediva di svolgere alcuni movimenti perfettamente in equilibrio e dunque di eseguire tale adempimento in totale autonomia, urlato nei suoi confronti di rivolgersi alla propria madre con tale forza da indurlo al pianto; – il giorno 27.3.2025, nel corso di un allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, rivolto con tono alto e rabbioso alla madre del calciatore sig. N.R.A. intervenuta in difesa del figlio, l’espressione “è lui che comanda e può fare quello che vuole”, incoraggiandola a trasferirsi presso altra società sportiva del territorio; – dopo la metà del mese di maggio 2025, adducendo motivazioni strettamente collegate alla presentazione della segnalazione dalla quale ha tratto origine il presente accertamento, omesso di convocare il calciatore minorenne sig. N.R.A. per le ultime gare di campionato e per quelle disputate nel corso dei tornei estivi alle quali ha preso parte la squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; – La società A.S.D. Madonna Dell’Acqua a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianfranco Salvatori e Daniele Monacci così come descritti nei rispettivi precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 31 ottobre 2025 per cui constata la presenza di: – L’Avv. Giuseppe Mandarano in rappresentanza del signor Gianfranco Salvatori presidente della ASD Madonna dell’Acqua e della stessa società come da mandato in calce alla memoria difensiva depositata; – Daniele Monacci assistito dall’Avv. Pietro Blasucci come da mandato in calce alla memoria difensiva depositata;

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1. il sig. Gianfranco Salvatori, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; 2. il sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Madonna Dell’Acqua; 3. la società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; per rispondere : - il sig. Gianfranco Salvatori, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna: - omesso di adottare misure adeguate, limitandosi ad un provvedimento disciplinare di richiamo verbale nei confronti del sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, a fronte dei comportamenti posti in essere da quest’ultimo nel corso dell’allenamento della squadra della categoria Pulcini tenutosi il giorno 27.3.2025 in occasione del quale, in risposta alla richiesta formulata dal calciatore minorenne sig. N.R.A. di allacciargli la scarpa in quanto affetto da una patologia che gli impedisce di svolgere alcuni movimenti perfettamente in equilibrio e dunque di soddisfare tale esigenza in totale autonomia, ha omesso di intervenire urlando nei suoi confronti di rivolgersi alla propria madre con tale forza da indurlo al pianto; - omesso di adottare misure adeguate nei confronti del sig. Daniele Monacci il quale, sempre nel corso dell’allenamento del 27.3.2025, si è rivolto con tono di voce alto e rabbioso nei confronti della madre del calciatore minorenne sig. N.R.A. intervenuta in difesa del figlio, proferendo l’espressione “è lui che comanda e può fare quello che vuole” ed incoraggiandola a trasferirsi presso altra società sportiva del territorio; - consentito e comunque non impedito che a decorrere dalla metà del mese di maggio 2025 il sig. Daniele Monacci, adducendo motivazioni strettamente collegate alla presentazione della segnalazione dalla quale ha tratto origine il presente accertamento, omettesse di convocare il calciatore minorenne sig. N.R.A. per le ultime gare di campionato nonché per quelle disputate in occasione dei tornei estivi alle quali ha preso parte la squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, così manifestando un persistente e sistematico disinteresse nei confronti dei bisogni fisici e psicologici di un giovane atleta tesserato per la società dallo stesso rappresentata; - il sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Madonna Dell’Acqua: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a), e) ed f), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” per avere lo stesso: - il giorno 27.3.2025, nel corso di un allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, dopo che il calciatore minorenne sig. N.R.A. gli chiedeva di allacciargli la scarpa da gioco in quanto affetto da una patologia che gli impediva di svolgere alcuni movimenti perfettamente in equilibrio e dunque di eseguire tale adempimento in totale autonomia, urlato nei suoi confronti di rivolgersi alla propria madre con tale forza da indurlo al pianto; - il giorno 27.3.2025, nel corso di un allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, rivolto con tono alto e rabbioso alla madre del calciatore sig. N.R.A. intervenuta in difesa del figlio, l’espressione “è lui che comanda e può fare quello che vuole”, incoraggiandola a trasferirsi presso altra società sportiva del territorio; - dopo la metà del mese di maggio 2025, adducendo motivazioni strettamente collegate alla presentazione della segnalazione dalla quale ha tratto origine il presente accertamento, omesso di convocare il calciatore minorenne sig. N.R.A. per le ultime gare di campionato e per quelle disputate nel corso dei tornei estivi alle quali ha preso parte la squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; - La società A.S.D. Madonna Dell’Acqua a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianfranco Salvatori e Daniele Monacci così come descritti nei rispettivi precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 31 ottobre 2025 per cui constata la presenza di: - L’Avv. Giuseppe Mandarano in rappresentanza del signor Gianfranco Salvatori presidente della ASD Madonna dell’Acqua e della stessa società come da mandato in calce alla memoria difensiva depositata; - Daniele Monacci assistito dall’Avv. Pietro Blasucci come da mandato in calce alla memoria difensiva depositata;

Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetto di dibattimento. IL rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportato ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, ritiene provati i fatti oggetto di giudizio e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - Gianfranco Salvatori in qualità di Presidente della società per responsabilità diretta ed oggettiva inibizione di mesi 4 - Daniele Monacci inibizione di mesi 4 - ASD Madonna dell’Acqua a titolo di responsabilità oggettiva ammenda di € 1.500,00 Prende la parole il legale del signor Monacci, il quale riportandosi alla memoria depositata, contesta i fatti posti a base del deferimento. In primo luogo asserisce che, data l’età dei bambini, il signor Monacci curava l’abbigliamento degli stessi, ed era anche solito allacciare le scarpe di alcuni, senza mai rifiutare di farlo per alcuno dei suoi allievi. Conferma di non essere stato a conoscenza della grave patologia di cui i genitori asseriscono essere affetto il minore, circostanza questa emersa solo a posteriori. In secondo luogo afferma, citando testimonianze di alcuni genitori presenti, che il minore non ha pianto per le parole dell’istruttore che aveva detto di aspettare, ma allorchè la madre, dopo il diverbio col Monacci, voleva portare il figlio fuori dal campo sportivo. Afferma quindi che il turbamento del bambino non era stato cagionato dalle parole dell’istruttore, bensì dal successivo comportamento della madre. Contesta il deferimento anche in punto di prova, laddove lo stesso si baserebbe sulle dichiarazioni della madre e del padre (nemmeno presente) ignorando ben sette versioni contrastanti fornite da altri genitori presenti all’allenamento. Cita in proposito dei virgolettati che riprendono le dichiarazioni dei presenti. Ribadisce come il tono usato dal Monacci per rispondere alla richiesta del giovane calciatore fosse stato nella circostanza e nella concitazione del momento, probabilmente deciso , ma senza urlare e dicendo solo di aspettare un attimo. Anche in relazione al secondo addebito, riguardo alle frasi asseritamente rivolte alla madre (qui comando io), le testimonianze delle altre persone presenti, riferiscono di tutt’altro tono dal significato meno perentorio. Qualcuno dice di non aver sentito, altri di aver sentito il Monacci solo dire che “i bimbi in campo li gestisco io”, o spetta a me “gestire la squadra” Infine riguardo al terzo addebito, di non aver convocato il minore nelle ultime gare di campionato e nei tornei estivi, nega la circostanza, riferendo che il calciatore fu convocato per la partita successiva contro il Porta a Lucca, penultima di campionato, mentre non fu convocato per le necessarie rotazioni nell’ultima partita. Per le prime partite dei tornei estivi, la mancata convocazione era stata suggerita dalla necessità di far calmare i rapporti tra le parti e per la tranquillità di tutti i bambini, compreso il minore interessato. Successivamente il bambino non partecipò più agli allenamenti con la conseguente esclusione dalle convocazioni. Conclude rilevando come nel deferimento si dia più importanza a quanto segnalato dai genitori del minore piuttosto che alle testimonianze di persone terze e ben più attendibili. Adombra infine che alla base della segnalazione che ha originato l’odierno procedimento, vi sia una personale avversione nei confronti del Monacci reo, a dire del Monacci stesso, di aver preso il posto del padre del minore N.R.A., come allenatore della squadra per scelta societaria. Conclude auspicando che il Tribunale ricostruisca in modo corretto il reale svolgimento dei fatti alla luce delle varie testimonianze raccolte, e che, comunque non sia stata raggiunta una prova certa in relazione alle violazioni contestate. Chiede pertanto in tesi il rigetto del deferimento con conseguente proscioglimento, in ipotesi la condanna alla sanzione più lieve prevista. Prende la parola il legale del signor Salvatori presidente e della società ASD Madonna dell’Acqua, il quale riportandosi alla memoria depositata contesta l’atto di deferimento e lo svolgimento dei fatti così come riportato. In primo luogo non risulta alla società che il giovane calciatore sia affetto di una qualche patologia (eccettuato l’albinismo) che non gli consenta di allacciarsi le scarpe in autonomia per problemi di equilibrio, né i genitori hanno in precedenza segnalato problemi del genere, anzi, allegata alla memoria, producono certificazione di idoeneità agonistica presentata dai genitori stessi al momento dell’iscrizione del giovane calciatore. Neanche successivamente alla segnalazione alla Procura è stata prodotta alcuna certificazione in relazione alla asserita malattia che procurerebbe la mancanza di equilibrio. In relazione all’episodio specifico, asserisce che il Monacci, avendo interrotto l’allenamento per dare alcune indicazioni in particolare ad un altro calciatore, non avrebbe risposto negativamente alla richiesta di allacciare le scarpe, ma avrebbe solo invitato il minore ad aspettare che finisse di parlare con l’altro calciatore. Il resto dell’episodio e le successive frasi (qui comando io) si sarebbero verificati solo dopo l’intervento della madre ed anche il pianto del bambino sarebbe avvenuto a causa del diverbio intercorso tra il Monacci e la madre del calciatore. Quanto alla contestazione della violazione contestata per la Prevenzione ed il contrasti Abusi violenza e discriminazioni, il legale precisa che, a seguito della segnalazione della madre del calciatore, la società ha svolto autonome attività di indagine presso le persone presenti al fatto, dalle quali è emersa tutt’altra e ben diversa rappresentazione delle circostanze che hanno portato all’odierno deferimento. In particolare sarebbe emerso che l’istruttore avrebbe solo chiesto al minore di attendere che l’istruttore medesimo finisse di parlare con gli altri calciatori. Tutte le persone presenti, a detta della società, avrebbero confermato che l’allenatore avrebbe proferito le parole “qui comando io”, solo dopo l’intervento della madre del minore. Proprio in ragione delle indagini svolte, la società avrebbe quindi deciso di richiamare solo verbalmente l’istruttore Monacci per avere lo stesso accettato un “dialogo” con il genitore, invitando quest’ultimo, eventualmente, a presentare le sue rimostranze direttamente alla società. L’istruttore non è stato quindi sanzionato in modo più severo, poiché non sono emersi comportamenti scorretti e violatori della norma richiamata. Le successive mancate convocazioni, per le poche partite residue, erano avvenute per ragioni di opportunità per la situazione venutasi a creare con i genitori del minore, e per evitare disagi anche ali altri bambini. Conclude pertanto che nessuna negligenza può essere addebitata al signor Salvatori per i fatti in esame e quindi non vi sia alcuna responsabilità per lui e, conseguentemente, in via né diretta né oggettiva per la società. Il Tribunale esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di accogliere solo parzialmente il deferimento. Ripercorrendo la vicenda alla luce di quanto emerso dalle testimonianze di persone terze, emerge una realtà abbastanza definita e in qualche modo enfatizzata nei toni. Il deferimento annette estrema gravità al comportamento dell’istruttore Monacci addossandogli colpe che, in verità, non trovano adeguato riscontro nelle risultanze probatorie, partendo oltretutto dal non provato presupposto che il bambino fosse affetto da una patologia mai certificata nè in precedenza nè in momento successivo agli accadimenti. Infatti, a ben vedere, solo le affermazioni del padre del bambino, (nemmeno presente ai fatti) e successivamente riprese anche dalla madre, corroborano la presunta patologia del minore, mentre il comportamento iniziale del Monacci che si sarebbe rifiutato di allacciare le scarpe al bambino e lo avrebbe redarguito in tono severo e non conforme, è riferito solo dalla madre. Avverso tale ricostruzione dei fatti, si pone la versione ben diversa fornita del Monacci stesso che, a livello probatorio, assume la stessa valenza di quella della madre denunciante. Dalla lettura delle testimonianze rese dalle altre persone presenti (terze ben più credibili), non si rinviene un comportamento illecito del Monacci nei confronti del bambino, magari burbero e severo, con toni perentori, ma mai offensivo e di diniego alla richiesta di aiuto. L’intervento della madre del bambino, ha fatto divenire una normale interlocuzione tra istruttore ed un allievo, una disputa tra adulti, che ha fatto degenerare la situazione, a nocumento del clima della seduta di allenamento sia per il minore coinvolto, senza alcuna colpa, nella disputa stessa, che per gli altri bambini presenti. Il turbamento del minore in particolare, evidenziatosi con il pianto, non è chiaro da cosa sia stato causato, infatti mentre la madre lo attribuisce al rifiuto del tecnico di allacciare la scarpa (circostanza peraltro palesemente non veritiera attesochè tutte le versioni concordano nell’affermare che il Monacci ha più volte detto solo di attendere), altri testimoni lo attribuiscono al diverbio acceso tra il Monacci e la mamma entrata in campo, un testimone asserisce addirittura che il bambino avrebbe pianto perché la madre lo voleva portare via prima della fine dell’allenamento. Il Tribunale quindi ritiene che, sul punto non sia sia raggiunta la prova per un ragionevole convincimento sulla violazione dei principi di lealtà e sportività che attendono la norma asseritamente violata. Viceversa appare violata la medesima da parte del Monacci in relazione alla seconda contestazione. Il suo comportamento è infatti disdicevole laddove, anziché invitare la madre del minore con toni pacati, a rivolgersi alla società per fare le sue rimostranze (giuste o sbagliate che fossero), ha accettato il confronto con toni aspri e non consoni alla figura di istruttore\educatore che egli ricopriva in quel momento. Tale comportamento di fronte a tutto il gruppo, ha creato turbamento non solo nel minore, suo malgrado coinvolto nella disputa tra il Monacci e la madre, ma anche per gli altri bambini presenti. Oltretutto l’episodio, se fosse stato gestito in maniera più prudente e consapevole, avrebbe evitato non solo il turbamento momentaneo, ma anche le successive tensioni che, sia a detta del Monacci che della società, si sono verificate anche tra i genitori degli altri bambini ed hanno alla fine consigliato di non far partecipare il minore alla ultima parte della stagione calcistica. Sul terzo motivo del deferimento al Monacci, le spiegazioni fornite circa la mancata convocazione del minore per le poche partite residue, appaiono adeguate e, a parere del Tribunale, non costituiscono violazione della norma. E’ infatti una scelta del tecnico la convocazione di un calciatore, la scelta può essere dettata da motivi tecnici, disciplinari, od altro, tra cui si ritiene possa individuarsi la situazione che si era venuta a creare, anche con gli altri bambini e rispettivi genitori ed a tutela dei minori stessi, cercando di rasserenare il gruppo. Si ritiene pertanto che il Monacci possa essere sanzionato solo per il secondo capo di incolpazione e prosciolto per i restanti due. Riguardo alla società, non si rinviene alcuna responsabilità diretta in ordine alle mancate sanzioni al Monacci per il suo comportamento di cui al primo capo di incolpazione, visto il proscioglimento del tesserato. In realtà la società, ha seguito il protocollo previsto del CD Safeguarding, effettuando attività di indagine, a seguito della quale ha ritenuto che il comportamento del signor Monacci, fosse disdicevole, ma non così grave come rappresentato dalla segnalazione della madre del minore. Effettuate le indagini la società, nel novero delle sanzioni possibili e gradate, ha inteso fare un richiamo verbale al tecnico, cosa della quale dà atto anche la Procura. Siccome è una decisione societaria rientrante tra le sue prerogative e non vincolata da norme con minimi edittali prefigurati e specifici, non pare che tale scelta possa essere sindacata o ritenuta inadeguata. Sul terzo motivo, posto che la scelta dei convocati è una decisione che spetta al tecnico, la società non può risponderne, e, comunque il tecnico stesso è stato prosciolto da tale capo di incolpazione. Resta la responsabilità oggettiva per il secondo capo di incolpazione, per non aver vigilato in modo adeguato sul comportamento del Monacci, il quale, come già detto in precedenza avrebbe dovuto evitare il confronto. Quanto alle sanzioni richieste si ritiene siano eccessive. Il Monacci ha sì posto in essere un comportamento non conforme e non corretto in ordine alla sua figura di istruttore\educatore, alzando i toni ed accettando il confronto coram populo, ma non ha proferito parolacce ed offese, limitandosi ad alzare la voce ed a fare affermazioni brusche eccessivamente severe e perentorie e non consone al momento, alla circostanza ed al contesto, omettendo qualsivoglia cautela per evitare un disagio al minore ed agli altri bambini presenti. Il suo comportamento va sanzionato ma in misura minore rispetto alla richiesta. La società risponde in via oggettiva per questo solo capo e la sanzione richiesta (anche se fatta per tutti i capi di incolpazione e, in un caso, per responsabilità diretta) appare del tutto sproporzionata sia ai fatti, anche laddove fossero stati pienamente provati, sia in ragione dell’appartenenza della società Madonna dell’Acqua al novero delle società “di puro settore”, che dispongono di mezzi economici limitati e si avvalgono per operare principalmente di volontariato. La sanzione pecuniaria viene pertanto valutata di conseguenza.

P.Q.M.

Proscioglie il signor Gianfranco Salvatori Infligge le seguenti sanzioni: al signor Daniele Monacci l’inibizione di mesi uno Alla Soc. ASD Madonna dell’Acqua ammenda di € 100,00 Dichiara chiuso il procedimento.

 

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