C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società San Rocco in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Siena a carico del calciatore Pagana Elia, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 19 del 22/10/2025).

Reclamo proposto dalla società San Rocco in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Siena a carico del calciatore Pagana Elia, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 19 del 22/10/2025).

Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società A.S.D. C.S. San Rocco impugna la squalifica per cinque gare effettive inflitta dal G.S di Siena. al calciatore Elia Pagana, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta a gioco fermo nei confronti di un avversario. Una volta espulso, abbandonava il terreno di gioco, ma nella rampa di accesso al campo spintonava un avversario, anch’egli espulso, fino all’intervento dei compagni di squadra che riuscivano a calmarlo”; La reclamante contesta la descrizione dei fatti riportata nel rapporto arbitrale ed in ragione della quale il G.S. ha pronunciato il provvedimento impugnato. Rileva, al riguardo, che l’episodio da cui tutto è scaturito non è stato personalmente visto dal direttore di gara, trovandosi quest’ultimo in posizione di “spalle” rispetto ai giocatori, i quali, diversamente da quanto indicato nel rapporto di gara, si sono reciprocamente attinti con una spinta e non con un pugno al volto. Osserva, pertanto, che il provvedimento di espulsione adottato dal direttore di gara sia figlio di una sensazione dell’arbitro, e non di un fatto alla cui dinamica lo stesso abbia personalmente assistito. Evidenzia inoltre che i giocatori in questione (Pagana, da un parte, e Faornello, dall’altra), una volta giunti sulla rampa di accesso agli spogliatoi, hanno proseguito il battibecco iniziato in campo, attingendosi con ulteriori spinte; comportamento quest’ultimo effettivamente visto dal direttore di gara. Precisa, infine, che la lieve entità del contatto avvenuto tra i giocatori, unitamente al fatto che nessun altro giocatore è rimasto coinvolto, possa condurre ad una riduzione della sanzione impugnata. La Corte, letto il reclamo e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, si è quindi riunita in camera di consiglio per la discussione e conseguente decisione. Il reclamo è parzialmente fondato e quindi da accogliere nella misura che segue. La reclamante censura il rapporto di gara e il provvedimento impugnato, contestando il fatto che l’arbitro abbia adottato il provvedimento di espulsione sulla base di una sensazione, e non perché abbia personalmente e direttamente visto l’episodio contestato. L’eccezione risulta infondata poiché palesemente smentita dalle risultanze ufficiali, dalle quali emerge che dell’episodio contestato l’arbitro ha avuto diretta e piena percezione, avendo lo stesso affermato di aver “potuto vedere chiaramente quanto successo”, giungendo lo stesso a descrivere, nei minimi particolari, le condotte poste in essere da entrambi i calciatori contendenti. Per quel che qui nello specifico interessa, dagli atti ufficiali emerge la commissione di reciproci gesti di violenza tra i calciatori Pagana e Faornello, che si colpivano reciprocamente con pugni al volto, prima di essere entrambi espulsi dal direttore di gara. Nessuna contestazione è stata invece svolta dalla reclamante in relazione all’episodio avvenuto sulla rampa di accesso. Ricostruita così la vicenda, il Collegio ritiene che ci sia spazio per ridurre la sanzione inflitta, riconducendo la condotta contestata nella fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, prima parte, C.G.S. che prevede la sanzione minima per tre giornate di squalifica, tenuto conto della assenza di conseguenze fisiche da parte dei contendenti, a cui deve aggiungersi un’ulteriore giornata per quanto avvenuto in prosecuzione sulla rampo di accesso agli spogliatoi.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. C.S. San Rocco, - riduce la sanzione inflitta al calciatore Elia Pagana a 4 giornate di squalifica; - dispone la restituzione della tassa di reclamo versata;

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