C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 20/11/2025 – Delibera – La società ASD Figline 1965 reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 29 del 30.10.2025 di squalifica per cinque gare effettive comminata al calciatore Brunelli Enrico il quale, al termine della gara, colpiva con due pugni al volto un calciatore avversario causandogli conseguenze.
La società ASD Figline 1965 reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 29 del 30.10.2025 di squalifica per cinque gare effettive comminata al calciatore Brunelli Enrico il quale, al termine della gara, colpiva con due pugni al volto un calciatore avversario causandogli conseguenze.
Nel reclamo dispiegato la società chiede la riduzione della sanzione inflitta non potendo trovare applicazione nel caso di specie la circostanza aggravante della “particolare gravità della condotta” prevista dall’art. 38 CGS, ultimo periodo. A sostegno di ciò, rileva la società che il fatto sarebbe accaduto “immediatamente” dopo il fischio finale ed avendo visto quale protagonista il portiere, i due pugni sarebbero stati inflitti con i guanti, con ciò riducendo il loro impatto lesivo: sostiene altresì la continuazione delle condotte (i due pugni), avvenute in un unico contesto, senza alcuna apprezzabile interruzione e successiva ripresa dell’agire lesivo, con ciò escludendo la reiterazione. Infine, con riferimento alle conseguenze causate dall’evento lesivo dedotte nel referto, l’“evidente dolore” e lo “stato di shock immediato”, deduce che, nel caso di specie, non sarebbe stato appurato alcun elemento sintomatico/indiziario di nessuno di detti elementi soggettivi e che sarebbe quindi mancato, ai fini della contestazione dell’aggravante, l’accertamento di quel quid pluris rispetto alle conseguenze naturali di una condotta violenta necessario per la contestazione della detta circostanza. In particolare, evidenzia la reclamante che, analizzando le condotte tenute dai soggetti protagonisti, si arriva a conclusioni diametralmente opposte, essendo invero avvenuto uno scontro fra i calciatori che, quindi, si sono fronteggiati, non essendo rimasto l’uno vittima dell’altro. Il Frosali, infatti, dopo aver subito i due pugni al volto, immediatamente dopo si sarebbe scagliato contro il Brunelli in modo violento con un “testa a testa vigoroso”, con ciò dimostrando una forza di reazione non usuale in soggetto dolorante e vittima di shock. La reclamante ha chiesto di essere udita, presente il legale della società, quest’ultimo si riportava al dispiegato reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione, rilevando che il DG dovrebbe limitarsi a descrivere i fatti, astenendosi dal valutarli, ribadendo quindi l’inconfigurabilità dell’aggravante per l’insussistenza delle dedotte conseguenze dell’evento lesivo. Il reclamo non merita accoglimento. L’Arbitro descrive nel referto arbitrale la condotta del calciatore Brunelli sottolineando il “gravissimo episodio di violenza” che lo ha visto protagonista, avvenuto a gara ormai terminata “in modo del tutto improvviso e deliberato” e scollegato quindi dal contesto agonistico, rendendosi necessario l’intervento degli altri calciatori e dei dirigenti per evitare ulteriori conseguenze, apparendo il Brunelli “fuori controllo e potenzialmente in grado di causare lesioni gravi”. Ribadisce quindi “la natura intenzionale, violenta e assolutamente inaccettabile del gesto compiuto”. Nel supplemento pervenuto a questa Corte dall’Arbitro cui era stato previamente inoltrato il reclamo dispiegato, egli ribadisce il “fare violento e del tutto ingiustificato del portiere Brunelli” reso manifesto dal mettersi il Frosali “la mano a sostegno della parte facciale colpita”. Depurati quindi gli atti ufficiali dalle considerazioni meramente valutative del DG, appare chiara la ricostruzione fattuale dell’evento lesivo, occorso a gioco finito, in modo improvviso e scollegato dal contesto agonistico, foriero di conseguenze testimoniate dall’essersi portato il portiere colpito la mano al volto a sostegno della parte facciale colpita, gesto significativo del dolore provato. Appurati, quindi, i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la sanzione inflitta deve essere confermata, con rigetto del dispiegato reclamo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione della squalifica per n. 5 gare effettive comminata al calciatore Brunelli Enrico, con addebito della tassa di reclamo.
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