C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 20/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Bucine ASD avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale sono stati squalificati Camici Davide per 5 giornate, Ajighevi Camnpbell, El Aqel Mohamed, Rapushaj Andrea e Tiranno Andre per 3 giornate. (C.U. n. 29 del 30.10. 2025).

Reclamo proposto dalla società Bucine ASD avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale sono stati squalificati Camici Davide per 5 giornate, Ajighevi Camnpbell, El Aqel Mohamed, Rapushaj Andrea e Tiranno Andre per 3 giornate. (C.U. n. 29 del 30.10. 2025).

La squalifica ai suddetti atleti viene comminata per avere, Camici, colpito al termine della gara un avversario causandogli conseguenze; El Aqel, Rapushaj E tiranno, per aver colpito un avversario con un pugno; Ajighevi per aver colpito un avversario con un calcio. Dalla lettura del rapporto di gara si evince che le condotte sanzionate sono state poste in essere alla fine della gara, allorquando molti calciatori di entrambe le compagini si sono affrontati e colpiti. In tale contesto si verificava anche l’invasione di campo di un spettatore che colpiva un calciatore del Bucine. Durante lo svolgimento della gara, dagli spalti giungevano offese anche di natura discriminatoria all’indirizzo del D.G. Quest’ultimo, durante la rissa, riusciva ad individuare complessivamente 10 giocatori, attribuendo a ciascuno di loro condotte specifiche. La reclamante contesta ed impugna il provvedimento del G.S., sostanzialmente cercando di screditare la ricostruzione dei fatti come offerta dal DG, ritenuta inverosimile e dunque non veritiera. Fonda le proprie convinzioni, affermando dapprima che fatti così eclatanti per come evinti dal rapporto, avrebbero quanto meno dovuto avere un risalto mediatico, che non vi è stato. Prosegue prodigandosi nella conta di coloro che, colpiti, avrebbero dovuto trovarsi a terra, impossibilitati a reagire; dunque la reazione, e quindi i colpi successivamente inferti agli avversari, avrebbero dovuto provenire da altri calciatori e che, in definitiva: “…avremmo così 9 persone in terra e 5 giocatori che festeggiano per aver steso 5 giocatori del Bucine…”. Ancora tutti temi offerti per minare la credibilità dei fatti come riferiti in referto gara. La reclamante vuole, per sua espressa affermazione, indurre la Corte a visionare il filmato che allega al reclamo, dal quale si evincerebbero le ragioni della propria impugnazione. Il D.G. offre nel suo supplemento una ulteriore dettagliata ricostruzione dei fatti, assolutamente coerente al rapporto e coincidente con esso. Descrive bene i concitati momenti che hanno caratterizzato la rissa finale, contestualizzandoli ed affermando il coinvolgimento di quasi tutti i calciatori, comprese alcune riserve. Non si evidenziano contraddizioni né incertezze nell’individuazione dei colpevoli, tanto meno nell’attribuzione delle condotte, poi sanzionate in modo corretto e proporzionato dal GS. Di contro si rileva che il reclamo è privo di pregio sotto profilo delle censure a norme e regolamenti, di fatto inesistenti; reclamo che senza offrire prove o temi idonei a vincere la fede privilegiata di cui gode il rapporto gara, si limita, con toni inutilmente sarcastici, a criticarlo ed a chiedere improvvidamente che la Corte prenda visone di video notoriamente non ammissibili.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il ricorso. Si trattiene la tassa.

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