C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 20/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Santa Maria a Monte in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pisa a carico del calciatore Chini Tommaso, squalificato per 8 gare effettive con la seguente motivazione: (C.U. n. 21 del 29.10.2025). “Espulso per doppia ammonizione, si rivolgeva in maniera minacciosa, aggressiva e gravemente offensiva nei confronti del DG. Tale atteggiamento veniva reiterato ed aggravato con aggiunta di espressioni blasfeme.”
Reclamo proposto dalla società Santa Maria a Monte in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pisa a carico del calciatore Chini Tommaso, squalificato per 8 gare effettive con la seguente motivazione: (C.U. n. 21 del 29.10.2025). “Espulso per doppia ammonizione, si rivolgeva in maniera minacciosa, aggressiva e gravemente offensiva nei confronti del DG. Tale atteggiamento veniva reiterato ed aggravato con aggiunta di espressioni blasfeme.”
La Società reclamante non nega il fatto in sé, anche stigmatizzando l’atteggiamento del proprio tesserato. Tuttavia, afferma che quanto proferito dal giocatore sarebbe stato privo dell’intenzione di offendere o minacciare qualcuno, in quanto le espressioni usate sarebbero state frutto della rabbia del momento e che comunque le parole effettivamente pronunciate sarebbero state assai minori a quelle refertate. Infine, in ordine alle espressioni blasfeme, la reclamante sostiene che si sarebbe trattato di termini molto simili a bestemmie, utilizzati in maniera gergale, senza però che vi fosse la volontà di offendere i valori religiosi. Per i motivi esposti nel reclamo l’A.S.D. Santa Maria a Monte conclude per una congrua diminuzione della squalifica inflitta. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in relazione al contenuto del reclamo, lo stesso conferma integralmente quanto riportato nel referto di gara. Gli addebiti contestati al Chini risultano dunque confermati, non solo dagli atti ufficiali, ma anche, sostanzialmente, dalla Reclamante nel proprio ricorso. Ciò premesso, al Collegio spetta valutare se la squalifica inflitta al calciatore, sia comunque congrua rispetto a tali addebiti. Innanzitutto, appare inconsistente la difesa della Reclamante laddove sostiene che il giocatore sarebbe stato privo dell’intenzione di offendere e le parole sarebbero state pronunciate dal medesimo per la rabbia del momento. Infatti, nel caso di specie, non si tratta di una singola offesa, magari appunto “scappata” per la rabbia del momento, bensì di una sequela di espressioni offensive, anche piuttosto gravi, dirette alla persona dell’Arbitro; perciò, francamente, sostenere che il calciatore non avesse intenzione di offendere risulta piuttosto singolare se non addirittura poco rispettoso nei confronti di chi si trova a costretto a leggere simili affermazioni. Tuttavia, dalla lettura nel rapporto di gara delle espressioni proferite dal Chini, non risulta che quest’ultimo abbia rivolto alcuna minaccia verso il D.G. ma soltanto delle offese e di quest’ultima circostanza dovrà essere necessariamente tenuto conto nella determinazione della squalifica. Per quanto riguarda, invece, le espressioni blasfeme, quand’anche si volesse ipoteticamente accogliere la tesi della Reclamante, secondo la quale si sarebbe trattato di termini gergali, molto simili a bestemmie, ma senza reale la volontà di offendere valori religiosi, giova ricordare come, in passato, questa Corte abbia ritenuto disciplinarmente rilevanti, ai fini dell’applicabilità dell’art. 37 comma 1 lettera a) del C.G.S., anche espressioni del tenore di quelle cui fa riferimento la Reclamante, in quanto ritenute, a tutti gli effetti, espressioni blasfeme “mascherate” che non ne attenuano il valore offensivo. Alla luce di quanto sopra evidenziato, tuttavia, la squalifica merita di essere rimodulata con una parziale riduzione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Chini Tommaso a 6 (sei) gare effettive. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata.
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