C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 20/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Montagna Pistoiese avverso il provvedimento del G.S. di Pistoia con il quale è stato squalificato il calciatore Vivarelli Antonio per 6 gare effettive. (C.U. n. 16 del 29.10.2025).
Reclamo proposto dalla società Montagna Pistoiese avverso il provvedimento del G.S. di Pistoia con il quale è stato squalificato il calciatore Vivarelli Antonio per 6 gare effettive. (C.U. n. 16 del 29.10.2025).
La società Montagna Pistoiese, con comunicazione pec del 03.11.2025 alle ore 10.31, inviava il reclamo avverso la decisione del G.S. di Pistoia, pubblicata con il C.U. n. 16 del 29.10.2025, con la quale è stato squalificato il calciatore Vivarelli Antonio per 6 gare effettive con la seguente motivazione: “espulso dal campo per doppia ammonizione, il calciatore rimaneva sul terreno di gioco per circa 2 minuti continuando a dissentire nei confronti del D.G. ripetutamente e nel contempo si avvicinava allo stesso D.G. in modo intimidatorio quasi arrivando al contatto testa a testa. Sanzione aggravata perché capitano”. La Corte, verificato che la società ha omesso di effettuare la comunicazione del preannuncio di reclamo nei due giorni successivi alla pubblicazione del C.U., come previsto dall’art. 76 comma 2 C.G.S., dichiara inammissibile il reclamo della società Montagna Pistoiese. Si trattiene la tassa di reclamo.
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