C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 27/11/2025 – Delibera – Reclamo Cascio per ripetizione gara Cascio – Chiesina Uzzanese del 2/11/2025 (C.U. n. 31 del 06\11\2025)
Reclamo Cascio per ripetizione gara Cascio – Chiesina Uzzanese del 2/11/2025 (C.U. n. 31 del 06\11\2025)
Propone rituale reclamo la società Cascio avverso la decisione del GS Regionale della Toscana che disponeva la ripetizione della gara in epigrafe. La reclamante chiede di ricondurre la interruzione della gara a comportamenti riconducibili a responsabilità della avversaria e quindi chiede infliggersi la perdita della gara stessa per 0-3, in ipotesi disporre la prosecuzione della gara per i minuti non giocati. Il reclamo peraltro, pur essendo stato ritualmente preannunciato non è stato notificato alla controparte così come prevede, a pena di inammissibilità, l’art. 76 co 3 del CGS in relazione all’art. 49 co. 5 sempre del CGS. La Corte Sportiva d’Appello, pertanto, senza entrare nel merito del ricorso medesimo, non può che prendere atto della carenza procedurale di cui all’art 76 co. 3 del CGS e dichiararlo inammissibile.
P.Q.M.
La C.A.S.T. dichiara inammissibile il reclamo, non prendendolo in esame ai sensi dell’art. 76 co. 3 del CGS, conferma il provvedimento di ripetizione della gara del CST della Toscana e dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
