C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 27/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società SC Via Di Corte avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale sono stati squalificati i calciatori Di Lupo Fabio per 8 gare effettive e Facchineri Francesco per 4 gare effettive. (C.U. n. 22 del 05.11. 2025).

Reclamo proposto dalla società SC Via Di Corte avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale sono stati squalificati i calciatori Di Lupo Fabio per 8 gare effettive e Facchineri Francesco per 4 gare effettive. (C.U. n. 22 del 05.11. 2025).

La società Via di Corte con comunicazione pec del 06.11.2025 delle ore 12.22, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Pisa., pubblicata con il C.U. n. 22 del 05.11.2025, con la quale era stata inflitta al calciatore Di Lupo Fabio la squalifica per 8 gare effettive, con la seguente motivazione: “espulso per ingiurie al D.G., minaccia e offende in più ripetute occasioni il D.G. Posizionatosi fori dal tdg continuava a offendere e minacciare il D.G.. A fine partita si avvicina al D.G. e mentre questi entra nello spogliatoio torna ad offenderlo” e al calciatore Facchineri Francesco la squalifica per 4 gare effettive con la seguente motivazione: “ per condotta ingiuriosa verso il D.G.” La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 10.11.2025 alle ore 10.58, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto. Delibera depositata in data 24.11.2025 e registrata, sotto la medesima data, al n. 44 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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