C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 27/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Carli Salviano avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale è stato squalificato il calciatore Picchiotti Diego per 7 gare effettive. (C.U. n. 22 del 05.11. 2025).

Reclamo proposto dalla società Carli Salviano avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale è stato squalificato il calciatore Picchiotti Diego per 7 gare effettive. (C.U. n. 22 del 05.11. 2025).

La squalifica al calciatore Picchiotti viene comminata per avere lo stesso tenuto una condotta violenta verso un avversario e per aver offeso il DG alla notifica dell’espulsione. Il GS fonda la sua decisione sul dettagliato rapporto di gara, dal quale si evince che il Picchiotti sferrava una gomitata sulla schiena di un calciatore avversario a gioco fermo, di intensità media-alta. Notificatagli l’espulsione, si avvicinava al volto del DG urlando offese; ritardava l’uscita dal terreno di gioco; danneggiava poi una porta degli spogliatoi. Con reclamo tempestivamente proposto alla Corte, la società P. Carli Salviano domanda la riduzione della squalifica inflitta al proprio atleta, domandando il suo ridimensionamento in virtù della diversa interpretazione che la stessa offre degli accadimenti oggetto del provvedimento. In particolare, la reclamante ritiene che la condotta del Picchiotti rivolta all’avversario, non abbia avuto una connotazione violenta, atteso che quest’ultimo ha ripreso il gioco senza ricorre a cure mediche. Non contesta ad ogni modo la legittimità dell’espulsione; precisa di poi che il danneggiamento della porta dello spogliatoio è stato prontamente condannato ed è stato immediatamente proposto il ristoro del danno alla società ospitante. Con supplemento prontamente reso, il DG ripercorre precisamente i fatti già puntualmente narrati nel rapporto gara. Descrive dunque la gomitata inferta dal Picchiotti all’avversario, sulla schiena; precisa ulteriormente le offese proferite con veemenza, e conferma la ritardata uscita dal terreno di gioco del calciatore sanzionato. La qualificazione dell’illecito e l’applicazione della sanzione da parte del Giudice Sportivo, appaiono corrette e proporzionate a chi oggi giudica, anche senza entrare nel merito dell’atteggiamento tenuto dal calciatore negli spogliatoi, e dunque facendo “solo” riferimento alle condotte del campo. In particolare, non vi sono riferimenti normativi, né precedenti giurisprudenziali, per poter qualificare le condotte punite in modo difforme dal GS; e dunque per non annoverarle tra quelle previste e punite dagli articoli 36 e 38 del CGS.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il ricorso. Si trattiene la tassa.

 

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