C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 27/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Scintilla 1945 avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale le è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di euro 300,00. (C.U. n. 23 del 12.11. 2025).
Reclamo proposto dalla società Scintilla 1945 avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale le è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di euro 300,00. (C.U. n. 23 del 12.11. 2025).
La società ASD Scintilla 1945 reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 23 del 12.11.2025 con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di euro 300,00 con la seguente motivazione: “lanci di fumogeni all’interno del terreno di gioco. Sanzione attenuata per la fattiva collaborazione dei giocatori in campo e della società.” Nel reclamo dispiegato la società chiede l’annullamento della detta sanzione in quanto non riconducibile a soggetti ad essa appartenenti perché squadra ospite e perché trattandosi di partita di recupero giocata in giorno feriale, la squadra non aveva nessuno al seguito, se non il proprio Presidente ed il Direttore Sportivo. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, il DG chiaramente precisa che “dei sostenitori della società Scintilla all’incirca a metà del primo tempo lanciavano all’interno del terreno di gioco un fumogeno obbligandomi a sospendere, per un tempo irrisorio, la gara per provvedere, grazie alla collaborazione del capitano della squadra, a ristabilire la praticabilità del terreno di gioco ed invitare i sostenitori a non ripetere questa azione.” E, ancora: “pur essendo già stati invitati a non reiterare questo comportamento sempre gli stessi sostenitori nei primi minuti del secondo tempo lanciavano nuovamente un fumogeno all’interno del terreno di gioco”. Anche nel supplemento pervenuto a questa Corte dall’Arbitro cui era stato previamente inoltrato il reclamo dispiegato, egli ribadisce di essere convinto che i fumogeni siano stati lanciati dai sostenitori della società ASD Scintilla 1945 anche perché, durante la gara, questi chiamavano svariate volte alcuni calciatori della società Scintilla per nome, rivolgendo loro frasi amichevoli e/o di scherzo, nonché era il capitano stesso della società reclamante, dopo il lancio del secondo fumogeno, a dire al DG “Io gliel’ho detto di smettere, non ci posso fare altro”. Appurati quindi i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la sanzione inflitta deve essere confermata anche nel quantum, nel caso di specie ridotto rispetto alle ammende normalmente inflitte dalla giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi in considerazione della fattiva collaborazione del capitano della squadra reclamante nel ristabilire la praticabilità del terreno di gioco e dell’invitare i sostenitori a non ripetere l’azione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta dell’ammenda di euro 300,00 alla ASD Scintilla 1945, con addebito della tassa di reclamo.
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