C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 27/11/2025 – Delibera – Reclamo della U.S. SETTIGNANESE avverso la squalifica fino al 23.11.2027 inflitta dal G.S.T. al calciatore Stani Kevin.

Reclamo della U.S. SETTIGNANESE avverso la squalifica fino al 23.11.2027 inflitta dal G.S.T. al calciatore Stani Kevin.

Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società US Settignanese impugna la squalifica fino al 23.11.2027 inflitta dal G.S.T. al calciatore Kevin Stani, con la seguente motivazione: “Colpiva con un violento pugno allo stomaco un calciatore avversario facendolo cadere a terra dolorante e provocandogli momentanee difficoltà respiratori. Espulso, iniziava con violenza a spingere il D.G. con le mani facendolo indietreggiare di circa un metro e causandogli perdita di equlibrio e dolore. Si ripeteva poi, in tali modalità di contestazione violenta, nonostante l’arbitro cercasse di allontanarsi. La sanzione inflitta deve essere considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi”. La reclamante contesta la sanzione inflitta ritenendola non adeguata e troppo severa rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato, Stani Kevin; questo perché le spinte con le quali ha attinto il direttore di gara non sono state violente, non avendo le stesse determinato la caduta a terra di quest’ultimo. Osserva, al riguardo, che probabilmente l’arbitro ha mal interpretato la condotta dello Stani, essendo nello stesso subentrata la paura dell’episodio che lo ha visto coinvolto qualche tempo fa in un torneo FIGC, ad Arezzo Under 13, dove è stato aggredito da un genitore. Rimarca, infine, la non proporzionalità della sanzione inflitta al proprio tesserato, rispetto a provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti di altri giocatori in fattispecie, a suo dire, similari. Chiede, quindi, la riduzione della squalifica inflitta, evidenziando la giovane età del calciatore e le conseguenze che possano derivare sulla volontà del calciatore medesimo di proseguire l’attività sportiva. La Corte, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale e riunitasi in camera di consiglio, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento in quanto infondato in fatto ed in diritto. Le risultanze contenute nei documenti ufficiali (rapporto di gara e supplemento di rapporto) appaiono, infatti, chiare, precise e concordanti nel cristallizzare la condotta del calciatore Stani Kevin nell’ambito delle condotte violente, previste e sanzionate dall’art. 35 C.G.S. (“Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”), emergendo, dall’esame specifico di dette risultanze, la sussistenza degli elementi soggettivi di intenzionalità e volontarietà del gesto miranti tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce. Nel caso di specie, la condotta dello Stani integra a tutti gli effetti siffatti presupposti, essendosi la stessa concretizzata inizialmente nell’attingere l’arbitro con due spinte all’altezza delle spalle e del volto, con forza tale da farlo indietreggiare, perdere di equilibrio e provocargli dolore; poi, nonostante l’arbitro abbia tentato di allontanarsi dal proprio aggressore, lo Stani ha nuovamente attinto il direttore di gara con ulteriori due forti spinte, sempre all’altezza delle spalle e del volto, provocandogli, anche in questo caso, dolore e perdita di equilibrio. Devesi osservare, peraltro, che la ripetizione della condotta da parte del calciatore agente in uno spazio temporale apprezzabilmente ridotto, connota, manifestamente, la particolare intensità dell’intento coercitivo e lesivo perseguito dallo Stani, avendo costretto il direttore di gara a subire ingiustamente le conseguenze della propria condotta antigiuridica due volte in un breve lasso di tempo. Tale aspetto avrebbe anche potuto, in astratto, determinare il Giudice di secondo grado a riformare in pejus l’entità della sanzione originariamente inflitta dal G.S.T., potere che, tuttavia, la Corte non ritiene di dover esercitare nel caso in esame, solo perché misura eccezionale riservata ai soli casi di manifesta sproporzionatezza della sanzione inflitta. Ricostruita così la vicenda, la richiesta di riduzione avanzata dalla reclamante non può pertanto trovare accoglimento, avendo il Giudice di prime cure applicato la sanzione prevista nel minimo edittale dall’art. 35, comma 2, C.G.S. (“I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica”) e risultando non rilevante, sia ai fini dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 35 C.G.S., sia ai fini di una riduzione della sanzione, la circostanza riferita dalla reclamante per cui l’arbitro, a seguito delle spinte del calciatore, “non è caduto a terra”, trattandosi di elemento descrittivo che non esclude, come sopra precisato, la natura coercitiva e lesiva del gesto posto in essere dallo Stani. Parimenti non rilevanti, poiché inconferenti rispetto alla fattispecie in esame, appaiono infine le decisioni adottate da altri Organi di Giustizia Sportiva, peraltro pronunciate in ambiti territoriali e in categorie diverse da quella oggi oggetto di valutazione. Sanzione, in definitiva, congrua.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - rigetta il reclamo proposto dalla U.S. Settignanese; - conferma nella sua interezza il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo ove versata;

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