C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 27/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Terontola avverso il provvedimento del G.S. di Arezzo, con il quale è stato squalificato il calciatore Colaruusso Danny fino al 26.12.2025. (C.U. n. 18 del 05.11. 2025). “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 26.12.2025 COLARUSSO DANNY (TERONTOLA A.S.D.)
Reclamo proposto dalla società Terontola avverso il provvedimento del G.S. di Arezzo, con il quale è stato squalificato il calciatore Colaruusso Danny fino al 26.12.2025. (C.U. n. 18 del 05.11. 2025). “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 26.12.2025 COLARUSSO DANNY (TERONTOLA A.S.D.)
A seguito di un fallo da lui commesso, che provocava la caduta a terra dell’avversario, colpiva alla spalla il medesimo con un calcio di media entità. A fine gara, mentre il dg faceva rientro negli spogliatoi, rivolgeva nei confronti del medesimo espressioni irriguardose.” La Società Reclamante, innanzitutto, offre una ricostruzione dei fatti assai diversa da quella refertata dall’Arbitro. Infatti, a detta della medesima, il Colarusso, durante un’azione di gioco, avrebbe subito un tocco da un avversario, che, pur essendo lieve, lo faceva cadere a terra; a questo punto il predetto avversario, ravvedendo nel comportamento del Colarusso una simulazione, calciava con violenza e precisione la palla addosso a quest’ultimo e quindi gli si avvicinava con fare minaccioso. Il Colarusso, rialzandosi, si trovava fisicamente a brevissima distanza dall’avversario ed istintivamente lo allontanava da sé con una lieve spinta sul petto. Verosimilmente, assume ancora la reclamante, il D.G., a causa della concitazione del momento e del conseguente capannello di giocatori formatosi sul posto, non ha saputo cogliere l’esatto svolgersi dei fatti, tanto è vero che inizialmente avrebbe cercato altri due giocatori del Terontola ai quali mostrare il cartellino rosso. In merito alle espressioni irriguardose pronunciate al termine della gara, la Reclamante evidenzia che il Colarusso si trovava fuori dal campo di gioco insieme ad alcune persone estranee ai ruoli della Società ricorrente e le frasi “incriminate” potrebbero essere state pronunciate proprio da qualcuna di queste ultime, probabilmente tifosi arrabbiati proprio per l’espulsione del calciatore. In ogni caso, la Reclamante fa presente che la condotta addebitata al Colarusso non integrerebbe gli estremi di una condotta violenta, ma possa, tutt’al più, essere considerata una condotta gravemente antisportiva. Infine, ritiene applicabile l’attenuante di cui all’art. 13 comma 1 lett. a), in quanto il calciatore avrebbe agito in reazione immediata ad un comportamento o fatto ingiusto altrui. Per i motivi rappresentati chiede una riduzione della squalifica. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma integralmente sia la dinamica dei fatti che le espressioni irriguardose pronunciate dal Colarusso a fine gara. Tuttavia, precisa che il fallo fischiato al Colarusso era stato inizialmente sanzionato solo tecnicamente e di aver invece adottato il provvedimento disciplinare in ragione della successiva condotta violenta del calciatore, il quale passava accanto all’avversario che era a terra dandogli un calcio di media intensità sulla spalla destra. Per quanto riguarda la condotta a fine gara, l’Arbitro precisa di aver visto il Colarusso da solo, ovvero senza nessuno nelle vicinanze, e, mentre lo guardava per capire cosa facesse fuori dal recinto di gioco nei pressi della sua panchina, quest’ultimo proferiva le espressioni irriguardose già indicate nel rapporto di gara. Come noto, l’art. 61 comma 1 del C.G.S. attribuisce forza probatoria privilegiata ai rapporti degli ufficiali di gara ed ai relativi supplementi. Pur tuttavia, per giurisprudenza consolidata, la Corte non recepisce acriticamente quanto dichiarato dall’Arbitro, bensì conserva un margine di discrezionalità al fine di valutare la piena attendibilità e fondatezza del rapporto di gara. Senonché, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, la refertazione arbitrale presenta una propria coerenza logica e non sono rinvenibili contraddizioni o altri elementi tali da porre in dubbio la ricostruzione dei fatti offerta dal D.G.. In particolare, anche nel supplemento fatto pervenire, l’Arbitro è piuttosto preciso e circostanziato nel ripercorre i fatti, definendoli in maniera convincente nonostante le contestazioni contenute nel reclamo. Pertanto, in definitiva, può ritenersi che la condotta posta in essere dal Colarusso trovi piena conferma negli atti ufficiali. Sotto il profilo del quantum, la squalifica inflitta dal G.S.T. appare congrua rispetto agli addebiti contestati. Ad avviso del collegio, l’aver colpito con un calcio di media intensità alla spalla l’avversario che si trovava a terra, integra senz’altro una condotta violenta; infatti, secondo quanto dichiarato sul punto dal D.G. in sede di supplemento, si evince come tra il fallo di gioco ed il successivo gesto del Colarusso in danno dell’avversario vi sia stata una cesura temporale, dal che l’Arbitro evidenzia la volontarietà del gesto il quale, per la potenzialità lesiva che lo connota, deve essere necessariamente qualificato come una condotta violenta e non certo antisportiva. Infine, non risulta applicabile al caso di specie la circostanza attenuante di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) C.G.S. invocata dalla Reclamante, in quanto la predetta potrebbe, eventualmente, configurarsi solo nella ricostruzione dei fatti prospettata dalla Reclamante, ricostruzione che, tuttavia, non ha trovato conforto nelle risultanze degli atti ufficiali. Peraltro, il Collegio osserva come la determinazione della squalifica operata dal G.S.T. a tempo determinato anziché a giornate possa anche considerarsi ispirata al principio del favor rei, infatti, nella vicenda che ci occupa, la squalifica a giornate verosimilmente sarebbe stata maggiormente gravosa per il calciatore.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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