C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Zenith Prato avverso i provvedimenti del G.S. Regionale, con il quale sono stati squalificati i tesserati Barbieri Gabriele fino al 14.12.2025, Alderighi Lorenzo per 4 gare effettive e Di Marco Tommaso per 3 gare effettive. (C.U. n. 32 del 13.11. 2025).
Reclamo proposto dalla società Zenith Prato avverso i provvedimenti del G.S. Regionale, con il quale sono stati squalificati i tesserati Barbieri Gabriele fino al 14.12.2025, Alderighi Lorenzo per 4 gare effettive e Di Marco Tommaso per 3 gare effettive. (C.U. n. 32 del 13.11. 2025).
La società Zenith Prato SSDRL reclama avverso le seguenti decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 32 del 13.11.2025 con le quali sono state comminate le seguenti sanzioni: - squalifica fino al 14.12.2025 all’allenatore Barbieri Gabriele che a fine gara richiedeva al DG di non trascrivere in referto i provvedimenti di espulsione effettuati durante l’incontro; - squalifica per n. 4 gare effettive comminata al calciatore Alderighi Lorenzo per aver concorso a generare una mass confrontation fra calciatori avversari nella quale offendeva e minacciava un giocatore spingendolo a terra. A fine gara; - squalifica per n. 3 gare effettive comminata al calciatore Di Marco Tommaso per aver concorso a generare una mass confrontation fra calciatori avversari nella quale spingeva un giocatore facendolo cadere a terra a fine gara. Nel reclamo dispiegato la società chiede una sensibile riduzione delle sanzioni comminate in quanto: - con riferimento al calciatore Alderighi, la sua condotta, lungi dal rappresentare un mero gesto gratuito, nascerebbe da una reazione immediata e proporzionata ad un comportamento gravemente provocatorio, irridente ed offensivo posto in essere da un tesserato della società avversaria e sarebbe stata finalizzata quindi soltanto ad allontanare quest’ultimo resosi, appunto, autore di gravi offese personali e di comportamento chiaramente provocatorio ai suoi danni. La medesima, quindi, per quanto sopra, dovrebbe essere considerata quale condotta gravemente antisportiva ex art. 39 CGS – e non violenta ex art. 38 CGS – con applicazione dell’attenuante ex art. 13, comma 1 lett. A) CGS, con sensibile riduzione della sanzione inflitta in quanto, peraltro, il sanzionato non avrebbe colpito l’avversario al volto ma lo avrebbe soltanto spinto con intento difensivo a fronte della provocazione ricevuta; - in merito al calciatore Di Marco, analogamente, il suo intervento non potrebbe dirsi violento ma sarebbe stato dettato unicamente dalla volontà di allontanare il proprio compagno Alderighi dalla situazione altamente provocatoria venutasi a creare, potenzialmente idonea ad esasperare ulteriormente il clima già teso. La reclamante contesta poi la standardizzazione delle condotte avvenuta nel referto arbitrale che descrive con la medesima formula ben tre su quattro delle condotte contestate rilevando l’improbabilità che tre interventi distinti, posti in essere da soggetti diversi, in punti diversi del campo, nel medesimo frangente concitato, possano aver generato la medesima sequenza materiale: ovvero, due mani sul petto, identico arretramento di due passi, caduta dell’avversario. Quanto sopra indurrebbe pertanto, quanto meno, a forti dubbi sulla piena corrispondenza delle descrizioni alla concreta realtà dei fatti, rafforzando la necessità di rideterminare le sanzioni in modo equo e proporzionato; - infine, con riferimento all’allenatore Barbieri, si deduce la genericità della formulazione impiegata in referto per descrivere la sua condotta, formulazione che esprime una percezione complessiva del momento e non analitica rendendo impossibile stabilire con certezza quali siano state le parole effettivamente proferite dal medesimo. Egli si sarebbe in realtà avvicinato al DG solo per tranquillizzarlo ed accompagnarlo verso una serena uscita dal terreno di gioco, anche alla luce della sua tenera età e della situazione di tensione venutasi a creare, essendo il suo unico intento quello di placare gli animi, senza atteggiamenti provocatori o ostili. In considerazione quindi della mancanza di specificità nella formulazione, peraltro standardizzata, del referto, della non chiara attribuzione delle espressioni riportate e della concreta difficoltà di percezione simultanea delle frasi data dalla concitazione del momento, la reclamante invoca l’applicazione del principio in dubio pro reo, non potendo il referto costituire una rappresentazione fedele, completa e distintiva di quanto effettivamente occorso. Infine, si deduce altresì la mancata redazione del rapporto arbitrale in condizioni di completa autonomia da parte del DG, essendo lo stesso stato guidato, orientato o rassicurato nella stesura dello stesso dall’osservatore e dal Presidente di sezione, come dichiarato dal DG medesimo nello stesso referto. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, il DG descrive chiaramente la condotta posta in essere da ogni sanzionato, con formulazione intellegibile, scevra da contraddizioni. Al termine della gara, non nega l’arbitro di aver espulso il calciatore Alderighi per aver reagito alle frasi irridenti di altro calciatore che, infatti, è stato anch’egli sanzionato, ma precisa che la reazione è consistita nello spingere quest’ultimo con le mani sul petto, provocandone l’arretramento e la successiva caduta a terra, il tutto accompagnato da frasi offensive ai suoi danni. Anche per il calciatore Di Marco, il DG precisa nel referto di averlo espulso subito dopo il triplice fischio finale per aver contribuito ad incrementare la mass confrontation innescata dall’Alderighi e dall’avversario e per aver offeso e spinto con entrambe le mani un calciatore avversario, facendolo cadere a terra. Infine, con riferimento all’allenatore sanzionato, dichiara che lo stesso, unitamente al massaggiatore della società Atletico Levane, gli chiedevano di non annotare nel referto le espulsioni comminate. Anche nel supplemento pervenuto a questa Corte dall’Arbitro cui era stato previamente inoltrato il reclamo dispiegato, egli ribadisce tutto quanto già dichiarato in referto, precisando chiaramente che entrambi i calciatori sanzionati hanno contribuito ad alimentare la mass confrontation innescatasi, avendo entrambi spinto gli avversari, facendoli cadere a terra e l’Alderighi anche pronunciato frasi offensive ai danni del giocatore Tanti. In merito al Barbieri, il DG, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, riporta nel supplemento proprio le parole da lui pronunciate volte ad ottenere la non annotazione nel referto delle espulsioni inflitte ai giocatori: egli, pertanto, anziché prodigarsi per richiamare all’ordine i propri calciatori, si spendeva nell’indurre il DG ad evitare le dovute refertazioni. Infine, non nega l’arbitro di aver avuto un colloquio nello spogliatoio con l’Osservatore arbitrale, né di aver contattato il Presidente di sezione per riferire l’accaduto ma conferma, allo stesso tempo, di aver compilato personalmente il referto tramite la piattaforma AIA S4Y, attenendosi alle indicazioni contenute nel vademecum sezionale. Appurati quindi i fatti per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, le sanzioni inflitte devono essere confermate anche nel quantum, apparendo le stesse congrue e proporzionate alle condotte effettivamente appurate.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma le sanzioni inflitte, con addebito della tassa di reclamo.
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