C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Lunigiana Pontremolese avverso il provvedimento del G.S. di Massa Carrara, con il quale è stato inibito il dirigente Amorfini Daniele fino al 12.12.2025 (C.U. n. 21 del 12.11. 2025).
Reclamo proposto dalla società Lunigiana Pontremolese avverso il provvedimento del G.S. di Massa Carrara, con il quale è stato inibito il dirigente Amorfini Daniele fino al 12.12.2025 (C.U. n. 21 del 12.11. 2025).
La società Lunigiana Pontremolese con comunicazione pec del 14.11.2025 delle ore 11.55, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Massa Carrara, pubblicata con il C.U. n. 21 del 12.11.2025, con la quale era stata inflitta al dirigente Amorfini Daniele l’inibizione fino al 12.12.2025, con la seguente motivazione: “per comportamento irriguardoso verso l’arbitro. Sanzione diminuita per lievità della condotta.” La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 17.11.2025 alle ore 11.40, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto. Delibera depositata in data 01.12.2025 e registrata, sotto la medesima data, al n. 54 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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