C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Porta Romana avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale è stato squalificato il calciatore Marini Lapo per 6 gare effettive (C.U. 32 del 13.11.2025)
Reclamo proposto dalla società Porta Romana avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale è stato squalificato il calciatore Marini Lapo per 6 gare effettive (C.U. 32 del 13.11.2025)
Il reclamo - avanzato dalla Società C.S. Porta Romana A.S.D. innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara esterna disputata in data 8 novembre 2025 contro la società Arezzo Football Academy, che hanno portato alla squalifica del calciatore per sei gare effettive. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Espulso per aver offeso e minacciato il D.G., si rifiutava di uscire costringendo l'allenatore ad allontanarlo”. Nel reclamo, la società nega i fatti e sostiene che il giocatore Marini Lapo non avrebbe mai pronunciato alcuna offesa o minaccia nei confronti del Direttore di Gara; contesta la ricostruzione arbitrale sottolineando che il giocatore si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni sulla ragione dell’espulsione e che le ipotetiche frasi offensive, a lui erroneamente attribuite, sarebbero state pronunciate da altri giocatori presenti lungo la linea laterale, con conseguente identificazione sbagliata da parte dell’arbitro. Affermando che il calciatore si sarebbe tempestivamente allontanato, su invito del suo allenatore, rileva una certa confusione del D.G. che la avrebbe indotto a commettere altri errori come la non corretta trascrizione di uno dei nomi dei giocatori presenti alla gara e conclude pertanto chiedendo la riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo non può trovare accoglimento e deve essere respinto. I fatti riportati nel referto di gara, che costituisce prova privilegiata, appaiono interamente confermati dal supplemento arbitrale espressamente richiesto da questa Corte. Nel documento il D.G. ribadisce integralmente la propria ricostruzione, specificando di aver chiaramente identificato il giocatore Marini Lapo come autore delle frasi offensive e minacciose: “Ora vedrai che ti faccio smettere di arbitrare...”. L’arbitro conferma, come affermato nel reclamo, che poiché “tale episodio si è verificato vicino alle panchine si avvicinavano il suo allenatore e dei compagni di squadra” ma nega categoricamente la fondatezza delle tesi difensive sul presunto errore di identificazione, attestando di aver sentito distintamente le offese provenire dal giocatore espulso e non dagli altri soggetti presenti sul terreno di gioco o nelle immediate adiacenze. Conferma infine la piena determinazione del giocatore nel non voler abbandonare il campo (“Tanto io non esco, fai quello che vuoi, non esco!”) superata solo dalla fattiva collaborazione dell’allenatore e di alcuni compagni che riuscivano, con difficoltà, a convincerlo. Al fine di far comprendere lo stato d’animo del giovane atleta specifica di avere saputo, da un dirigente locale, che il ragazzo avrebbe successivamente prodotto alcuni danni alla struttura senza che ciò richiedesse il suo intervento perché il medesimo si sarebbe immediatamente determinato a risarcirli direttamente alla società ospitante. Ammette infine di avere commesso un mero errore di trascrizione rispetto ad uno dei nominativi presenti nella distinta senza però che ciò determinasse alcun tipo di conseguenza. L’atto introduttivo cerca quindi di contrastare la fede privilegiata dei documenti arbitrali sulla sola negazione dei fatti attribuiti al tesserato, confliggendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto sia sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale. In effetti, occorre evidenziare che l’arbitro, ad onta di quanto dedotto, attesta di aver chiaramente udito le espressioni offensive e minacciose rivolte dal giocatore Marini Lapo, con il successivo rifiuto di uscire dal campo dopo la notifica del provvedimento disciplinare. La norma violata risulta quella contenuta nell'art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, titolata “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Quanto alla congruità della squalifica, la sanzione di sei gare effettive appare corretta e proporzionata nel caso di specie; la condotta del giocatore Marini Lapo si articola su più episodi che giustificano pienamente la sanzione irrogata. La squalifica minima di quattro giornate prevista dall'art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere incrementata per la presenza di espressioni che assumono carattere minaccioso e per il rifiuto di uscire dal campo dopo la notifica dell'espulsione, comportamenti che si pongono in regime di continuazione e giustificano l'aumento della sanzione di due ulteriori giornate.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e conferma la squalifica di sei gare effettive inflitta al giocatore Marini Lapo. Dispone l'addebito della tassa di reclamo.
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